CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 41033/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - le conclusioni, presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, adito dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza resa il 31 dicembre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo aveva respinto la richiesta dell'organo di accusa di applicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BARONE, quale partecipe alla associazione mafiosa cosa nostra, nella articolazione territoriale di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1). 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, articolando due motivi. 2.1 Con il primo denuncia mancanza di motivazione. Ad avviso del ricorrente: - l'atto di appello si fondava su quattro punti argomentativi tutti supportati dal puntuale richiamo a intercettazioni e fonti di prova dichiarative, non menzionati nell'ordinanza che si limita a richiamare una sola intercettazione; - nemmeno un cenno viene speso dal Tribunale in merito ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] BARONE e Nicolò PEDONE (esponente di vertice del sodalizio), in relazione alla gestione della cantina Kaggera secondo le disposizioni da quest'ultimo impartite, alla condivisione di notizie e valori attinenti alla associazione mafiosa e all'assunzione di familiari di associati mafiosi detenuti; - il Tribunale ha sostenuto che l'indagato è stato accondiscendente nei confronti del PEDONE e ha nutrito timore e debolezza, ma non ha indicato gli elementi di fatto da cui trae questo convincimento; - rispetto alla affermazione per cui il BARONE avrebbe agito per interessi personali (anche questa del tutto assertiva), il Tribunale non avrebbe spiegato perché la condotta dell'indagato non potesse essere ricondotta quantomeno nell'alveo di cui all'art. 110 e 416-bis cod. pen., come il Pubblico ministero appellante aveva chiesto, in subordine, di valutare. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in punto di elemento soggettivo del reato. Il Tribunale ha ritenuto carente il quadro indiziario sotto il profilo dell'elemento psicologico del delitto in incolpazione, rilevando l'assenza di elementi dai quali desumere «in modo specifico l'effettiva intenzione del BARONE di essere organicamente inserito in cosa nostra»; tale conclusione contrasterebbe con l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è costituito dal dolo specifico, avente ad oggetto la prestazione di un contributo utile alla vita del sodalizio e alla realizzazione dei suoi scopi e dalla volontà di prestare tale contributo dall'interno, volendo effettivamente far parte dell'associazione (Sez. 2, n. 31541 del 2017).[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono, e deve essere accolto, rimanendo assorbito il secondo motivo. 1. Risulta in effetti che il Pubblico ministero, con l'atto di appello cautelare, aveva censurato l'ordinanza di prima istanza, deducendo - a sostegno della prospettazione su cui aveva fondato la domanda cautelare, ossia la sussistenza a carico del BARONE di gravi indizi di colpevolezza della partecipazione all'associazione mafiosa cosa nostra - elementi relativi alla gestione della cantina Kaggera, del cui consiglio di amministrazione il BARONE è componente, secondo le disposizioni di Nicolò PIDONE, rappresentando che in tal modo il BARONE avrebbe contribuito al controllo di cosa nostra sull'attività d'impresa. In particolare, il Pubblico ministero: - aveva fatto riferimento all'assunzione presso la cantina di diversi parenti di soggetti detenuti (provata e peraltro ammessa dallo stesso indagato in sede di interrogatorio), ai pagamenti anticipati ai soci conferitori, in aperta violazione delle regole statutarie e contrariamente alle volontà del Consiglio di amministrazione, su richiesta di Nicolò PIDONE e [OSCURATO:PERSONA] LEO (già condannato con sentenza definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e sottoposto nuovamente a custodia cautelare nell'ambito del presente procedimento) e, in particolare, ai pagamenti in favore di Loredana GIAPPONE, moglie di quest'ultimo, ai rapporti di consuetudine tra il BARONE e il PIDONE e alle modalità mediante le quali quest'ultimo lo convocava per gli incontri; - ed aveva indicato, a sostegno del proprio asserto, gli elementi emersi all'esito dell'attività dì intercettazione (ivi compresi ì dialoghi intrattenuti dal BARONE, tra cui quello tra quest'ultimo e Gaetano PLACENZA relativo all'assunzione della figlia dell'esponente di vertice del sodalizio Calogero MUSSO, la conversazione fra il BARONE e Giuseppe GENNARO del 25 settembre 2019, che sarebbe stata del tutto pretermessa dal G.i.p.). 1.1. A fronte delle allegazioni svolte con l'atto di appello, l'ordinanza impugnata si è limitata ad assumere che la valutazione degli elementi acquisiti, che non ha indicato (avendo fatto rimando generico agli esiti dei servizi di osservazione e controllo e delle attività di intercettazione), non consenta allo stato di ravvisare la gravità indiziarla della partecipazione del BARONE all'associazione mafiosa (e segnatamente alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA]), aggiungendo che le circostanze emerse nel corso delle indagini (nuovamente non indicate) non permettano di ritenere che le condotte dell'indagato - il quale ha acconsentito ad alcune richieste provenienti da Nicolò PIDONE - siano state poste in essere con l'intenzione di attuare consapevolmente le strategie di cosa nostra, né quale partecipe né quale concorrente esterno.L'unico elemento di fatto indicato dal Tribunale è una conversazione intrattenuta dal BARONE con il coindagato PLACENZA, da cui ha tratto che il primo si è nettamente opposto alle richieste del secondo sulle modalità da adottare per i conguagli correlati alle anticipazioni (sopra richiamate) ed ha spiegato al proprio interlocutore di non potere adottare le modalità richieste. Da esso il Collegio dì appello ha tratto il difetto dell'elemento soggettivo del delitto in incolpazione, assumendo: - che risulta altrettanto plausibile che il BARONE fosse accondiscendente per timore o debolezza o avesse agito per interessi personali non ricollegabili all'intenzione di consentire l'attuazione del programma della societas; - e che non vi sono ulteriori e significativi elementi da cui desumere l'effettiva intenzione del BARONE di essere organicamente inserito nel sodalizio. 1.2. Dunque, in effetti, il Tribunale ha omesso di motivare in ordine a tutti gli elementi di fatto addotti dal Pubblico ministero appellante e sopra compendiati e e sulla capacità (o sul difetto di capacità) rappresentativa di essi, facendo riferimento a un unico dato fattuale (la conversazione da ultimo menzionata) e nel resto esprimendosi con enunciati non riferibili ad alcun elemento emerso nel corso delle investigazioni (e perciò apodittici e privi di efficacia dimostrativa: cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 - 01). L'iter posto a sostegno della decisione non può, allora, dirsi esplicitato, poiché esso che non può trarsi dall'unica conversazione oggetto di argomentazione che da sé sola è del tutto insufficiente ad offrire risposta precisa e compiuta ai rilievi critici dell'appellante, ossia a mostrare di aver valutato le specifiche questioni che ritualmente sottoposte al vaglio del Collegio (Sez. 6, n. 57529 del 29/11/2017, Desiderato, Rv. 272205 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 3624 del 11/12/1998, [OSCURATO:PERSONA]. 212598 - 01), e dunque insufficiente a fondare il rigetto del gravame. Si impone, allora, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con