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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29673/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA4ste-e.ovise-a+it-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,1 R.G. 814_23 Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso censurano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati tributari loro contestati sul rilievo dell'assenza della prova dei fatti; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge; ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 14.07.2022, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod. proc. pen., entro il 15/09/2022.

Le motivazioni sono state depositate nei termini, in data 16/08/2022, e il termine per proporre impugnazione, entro il termine di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., scadeva al 31/10/2022.

Il ricorso per cassazione, formato in data 11/11/2022 e depositato in data 06/12/2022, è dunque tardivo.

Rilevato che ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod. proc. pen. è causa di inammissibilità del ricorso.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consig ière estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA4ste-e.ovise-a+it-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,1 R.G. 814_23 Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso censurano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati tributari loro contestati sul rilievo dell'assenza della prova dei fatti; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge; ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 14.07.2022, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod. proc. pen., entro il 15/09/2022. Le motivazioni sono state depositate nei termini, in data 16/08/2022, e il termine per proporre impugnazione, entro il termine di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., scadeva al 31/10/2022. Il ricorso per cassazione, formato in data 11/11/2022 e depositato in data 06/12/2022, è dunque tardivo. Rilevato che ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod. proc. pen. è causa di inammissibilità del ricorso. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consig ière estensore [OSCURATO:PERSONA]
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