CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 49463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'indicata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lodi all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Milano riduceva a due anni e due mesi di reclusione la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di associazione per delinquere finalizzata all'introduzione illegale nel territorio dello Stato di cuccioli di cane (capo A) e relativi delitti scopo di cui agli artt. 4, commi 1 e 2, e 3 I. n. 201 del 2010 (capo B), 544-ter, commi 1 e 2, cod. pen. (capo C) e 515 cod. pen. (capo D). 2. Avverso tale sentenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cessazione. 3. I ricorsi presentanti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dal comune difensore di fiducia con atti distinti ma di contenuto pressoché identico sono affidati a un motivo, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen. Assume il difensore che, pacifica la materialità della condotta (la Telloli si era occupata dalla custodia e della cura dei cuccioli su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], il quale, come accertato dalla prima sentenza, voleva intraprendere in maniera lecita l'attività commerciale di vendita di cuccioli), la motivazione sarebbe carente in punto accertamento del dolo specifico richiesto dall'art. 416 cod. pen., che esige la coscienza e volontà di prendere parte a un sodalizio criminoso destinato a commettere una serie indeterminata di delitti. Sotto altro profilo, ad avviso del difensore non vi sarebbe prova del pactum sceleris, posto che il [OSCURATO:PERSONA], il quale teneva personalmente i contatti con il fornitore dei cuccioli, pubblicava gli annunci on line e interloquiva con i clienti, incaricava di volta in volta singoli soggetti di detenere determinate attività gitli'interesse esclusivo del [OSCURATO:PERSONA] medesimo, sicché non può dirsi sussistente alcun accordo stabile tra i presunti correi. Sul punto, la motivazione sarebbe apparente, anche considerando che, quanto alla Telloli, nessuna delle utenze indicate negli atti di indagine è riconducibile alla donna. Infine, la motivazione sarebbe carente in ordine alla prova circa la sussistenza di una struttura permanente composta dagli asseriti sodali, considerando che le trasferte all'estero furono solo cinque e furono effettuate in un ristretto ambito temporale, ricompreso tra fine settembre 2018 ed aprile 2019, il che, inoltre, contrasterebbe con la ritenuta indeterminatezza del programma criminoso.4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia si articola in un motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416 cod. pen. Espone il difensore che la Corte di merito ha ravvisato la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio nonostante egli avesse ricevuto i pagamenti per i viaggi effettuati sempre dalla stessa persona, ossia il Verardi, e considerando che il ricorrente non ha mai avuto contatti con altri soggetti, sicché non vi erano ragioni per ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza di un'organizzazione criminale e vi avesse aderito. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché, a fronte di due decisioni che forniscono una ricostruzione della vicenda lineare, con corretta applicazione dei principi e motivazione immune da vizi logici, i ricorrenti ripropongono censure, per larga parte di merito, che hanno trovano già adeguata risposta nella sentenza impugnata. 2. Si evidenzia che nessuno dei ricorrenti muove contestazioni in relazione ai delitti scopo per i quali è intervenuta condanna, in quanto le censure si appuntano unicamente sulla sussistenza del delitto associativo con riferimento e, in particolare, al pactum sceleris e all'elemento soggettivo, ossia in ordine alla consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso dedito all'importazione illegale di cuccioli di cane dall'estero. 3. Ciò posto, si rammenta che, secondo il coustante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, dep. 13/05/2013, Ciaramitaro e altri, Rv. 256054; Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, dep. 31/01/2012, Papa e altri, Rv. 251562). In altri termini, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, che sono costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dalla tendenziale indeterminatezza del programma criminoso; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998 - dep.25/09/1998, Rossi e altri, Rv. 211403). Va, altresì, precisato che la realizzazione di una sola tipologia di delitti, quale scopo dell'associazione, non si pone in contrasto con il carattere indeterminato del programma criminoso, giacché esso attiene al numero, alle modalità, ai tempi e agli obiettivi dei delitti progettati, che possono perciò anche integrare violazioni di un'unica disposizione di legge, senza che ciò incida sulla configurabilità del delitto associativo. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo richiesto dalla fattispecie in esame esige la consapevolezza, in capo all'agente, di far parte del sodalizio criminoso, rappresentato, come anticipato, da almeno tre soggetti, e la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale. Con riferimento ai profili probatori, si è esattamente affermato che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che, come si vedrà, segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016 - dep. 14/12/2016, Basso e altri, Rv. 268540). 4. Ciò chiarito in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie prevista 4, dall'art. 416 cod. pen., la differenza tra il delitto U reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato risiede nell'oggetto dell'accordo: nel primo caso è finalizzato all'attuazione di un più vasto programma, volto alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere un associato, anche indipendentemente dall'effettiva commissione dei singoli reati programmati; nel secondo, invece, viene stretto in via occasionale e limitata, essendo diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende tutti. Deve perciò darsi continuità all'indirizzo secondo cui il discrimen tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede non nel profilo organizzativo, che ben può essere comune in entrambi i casi, ma nel fatto che, con riguardo all'ipotesi di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014 - dep. 25/08/2014, Torchia, Rv. 260292). Una differenza del genere si riverbera sull'elemento soggettivo. E difatti quando l'accordo, di carattere generale e continuativo, ha per oggetto l'attuazione di un programma criminoso - sì che, da un lato, esso precede l'accordo particolare relativo ad ognuno dei delitti genericamente compresi nel programma ed ai mezzi ed alle modalità della loro esecuzione e, dall'altro, esso permane anche e indipendentemente dai delitti predetti per l'ulteriore attuazione del programma di delinquenza prestabilito - esso integra uno degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere, il quale, quindi, può sussistere sia se i singoli delitti genericamente programmati non siano stati commessi, sia se gli stessi siano stati commessi in tutto o in parte, sia, infine, se i delitti commessi siano stati, in tutto o in parte, per tutti o anche per uno solo degli associati, ritenuti unificati dal vincolo della continuazione. 5. Venendo al caso in esame, nel confermare le conclusioni assunte dal primo giudice, la Corte di merito ha ribadito la sussistenza di una struttura associativa, avendo accertato che quattro persone - ognuna avente un compito specifico - si erano stabilmente accordate per la commissione di un numero indeterminato di importazioni illegali dall'Ungheria di cuccioli di cane. La Corte di merito ha fondato tale conclusione sulla scorta della convergente lettura delle conversazioni telefoniche intercettate, dei servizi di o.c.p. effettuati a riscontro, degli esiti dell'osservazione e della ricostruzione dei movimenti dei sodali, anche in territorio estero, nonché dei sequestri effettuati, da cui emerge in maniera inequivoca la predisposizione di uomini e di risorse (quali i veicoli per effettuare le trasferte, le numerose utenze telefoniche non intestate agli effettivi utilizzatori, gli immobili utilizzati come rifugio e temporaneo luogo di custodia dei cuccioli al momento del loro arrivo in Italia) finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di importazioni illegali di cuccioli di cane dall'Ungheria. In particolare, nel misurarsi con l'argomentazione difensiva, qui riproposta con i motivi comuni a Telloli ed a [OSCURATO:PERSONA], tesa ad accreditare il mero concorso continuato in una serie di delitti scopo, la Corte di merito ha riaffermato l'indeterminatezza del programma criminoso, desunta non solo dal protrarsi ininterrotto della condotta, pari a quasi un anno, ma anche dal fatto che la commissione degli illeciti continuò anche dopo il fermo del [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 7 gennaio 2019, essendosi in seguito verificate altre due ulteriori importazioni illegali di cuccioli il 3 febbraio 2019 e il 7 aprile 2019, a dimostrazione della irremovibile volontà dei consociati di attuare il programma criminoso, elemento evidentemente inconciliabile con la natura determinata degli illeciti. 6. Ancora, la Corte di merito ha tratto conferma dell'esistenza del vincolo associativo dalle stesse parole rivolte dal [OSCURATO:PERSONA], da poco fermato dalle forze dell'ordine con un carico di cuccioli, al [OSCURATO:PERSONA] durante una conversazione intercettata il 7 gennaio 2019, in cui il primo rassicurava il secondo affermando di essersi accollato tutta la responsabilità ("Perché io mi sono accollato tutto"), così proteggendo gli altri associati. La Corte di merito ha evidenziato, inoltre, la circostanza che, al momento dei fatti, il [OSCURATO:PERSONA] si trovasse ristretto in regime di arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, sicché, come ritenuto in maniera non certo implausibile della Corte di merito, egli, pur svolgendo, in palese violazione delle prescrizioni imposte, un'attività di natura organizzativa e impartendo direttive ai partecipi, aveva la necessità di avvalersi degli altri sodali per il reperimento all'estero dei cuccioli, la loro custodia sul territorio italiano e la consegna dei medesimi ai clienti. Non meno significativa, come ritenuto dalla Corte di merito, è la circostanza che, nel corso delle indagini, [OSCURATO:PERSONA] e la compagna, [OSCURATO:PERSONA], fossero indagati per il reato di abuso edilizio con riguardo alla realizzazione di opere finalizzazione al ricovero per animali all'interno della [OSCURATO:PERSONA]. 7. Ancora, la Corte di merito ha evidenziato le numerose conversazioni intercettate in cui il [OSCURATO:PERSONA], in regime di arresti domiciliari: intrattiene i contatti con il fornitore ungherese, a favore del quale, per il tramite della sorella, attraverso [OSCURATO:PERSONA] trasferisce la somma di 6.811,50 euro per le importazioni di cuccioli avvenute da maggio a novembre 2018; organizza le trasferte dei corrieri incaricati di prelevare i cuccioli in Ungheria, mantenendosi sempre in contatto con i corrieri medesimi; stabilisce i compensi per i collaboratori e autorizza i relativi pagamenti; si occupa di reperire luoghi per il ricovero dei cuccioli. 8. Quanto alla Telloli, la Corte di merito ha riaffermato la partecipazione di costei al sodalizio in quanto la donna non solo si occupava di custodire i cuccioli, ma provvedeva anche a ritirarli materialmente dai corrieri di ritorno dall'Ungheria, come accertato in occasione dell'episodio del 7 gennaio 2019 unitamente a [OSCURATO:PERSONA], sorella di Vittorio, episodio da cui emerge anche il costante interessamento della donna circa l'evolversi della situazione, posto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato dalla forze dell'ordine e l'auto con il carico di cuccioli posti sotto sequestro, situazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] era al corrente e in relazione alla quale chiedeva aggiornamenti (cfr. p. 7 della sentenza impugnata), il che, come ritenuto dalla Corte di merito, sta logicamente ad indicare la consapevolezza, in capo alla donna, dell'attività illecita posta in essere dal sodale. 9. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, ha evidenziato che egli iniziò ad effettuare i viaggi in Ungheria sin dal maggio 2018, come attestato dalle celle agganciate dall'utenza cellulare a lui in uso; oltre a ciò, diversamente da quanto affermato dal ricorso, secondo cui l'imputato conosceva il solo Verardi, per contro, durante i viaggi in Ungheria, egli non era in costante contatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA] ma, all'arrivo, consegnava i cuccioli ad altri sodali, quali [OSCURATO:PERSONA], la quale, inoltre, provvedeva ad effettuare i pagamenti del compenso in favore del [OSCURATO:PERSONA]. 10. Si tratta di una motivazione adeguata, completa e aderente alle emergenze processuali, immune da asserite violazioni di legge e da profili di illogicità manifesta, che quindi supera il vaglio di legittimità. 11. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichi