CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2024
Cassazione n. 30588/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nigeria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per rinuncia. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 21/06/2024 la Corte di Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha disposto l'esecuzione del Mandato di [OSCURATO:PERSONA] (MAE) emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:PERSONA] della Svezia - Tribunale di Attunda il 27/03/2023, in merito alla contestazione del reato di riciclaggio, sanzionato in Svezia dalla legge n. 307 del 2014 paragrafo 23, sezione 4 del codice penale vigente; ha subordinato la consegna alla condizione che l'Orumwense, dopo essere stato sottoposto al processo, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nel suoi confronti nello Stato membro di emissione. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (art. 7, legge 22 aprile 2005, n.69) per omessa valutazione del presupposto della cd. doppia incriminazione in relazione al fatto contestato nonché per omessa indicazione ed allegazione dell'ordinanza cautelare, contenente la descrizione della condotta delittuosa e della fattispecie di reato. 3. Con atto del 19 luglio 2024, trasmesso tramite pec, il difensore di fiducia e il ricorrente di persona hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, divenuto pertanto inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende -nella misura di C 3.000,00 - in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso in Roma il 24/07/2024 Il Consigliere est