Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 1965

Cassazione n. 19454/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI CAGLIARInei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15.5.1965 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20.4.1970 avverso la sentenza in data 6.7.2021 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 6.7.2021 il GUP presso il Tribunale di Cagliari ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Lanusei in relazione al reato di cui all'art. 73 primo e quarto comma d.P.R. 309/1990 contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per aver detenuto in Villagrande a fini di spaccio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quantitativi imprecisati di cocaina e marijuana che il Pira riceveva dall'Olianas per la custodia e la conseguente commercializzazione successivamente consegnando in data 17.7.2015 e 13.1.2016 allo stesso Olianas la quota di spettanza dei proventi della commercializzazione delle sostanze nella misura di C 30.000 e di C

55.000. A fondamento della decisione assunta in accoglimento dell'eccezione difensiva il Tribunale ha ritenuto che, traendo il presente procedimento origine da altra indagine di competenza della Procura distrettuale di Cagliari involgente il delitto ex art. 74 d.P.R.309/1990 contestato agli odierni indagati, la pronuncia resa dal Tribunale di Lanusei con sentenza dell'8.3.2019 diventata irrevocabile con la quale era stato ritenuto insussistente il reato associativo avesse determinato il venir meno, stante l'insussistenza del delitto che giustificava lo spostamento di competenza rispetto al locus commissi delicti, di ogni ragione di connessione ex art. 51 bis comma 3-bis cod. proc. pen. e della conseguente vis attractiva in relazione agli altri procedimenti ad esso connessi.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari deducendo, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 16, 51 comma 3 bis e 328 cod. proc. pen., che le attribuzioni della Procura della Repubblica distrettuale configurano una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio con conseguente applicabilità del principio della perpetuatio jurisdictionis nel senso che, una volta radicatasi, la suddetta competenza funzionale rimane insensibile alle vicende successive.

Invoca al riguardo la pronuncia di questa Corte n. 22232 del 3.4.2012 secondo la quale la competenza funzionale del Gip e del Gup del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente relativa ai procedimenti connessi ai sensi dell'art, 51 comma 3 bis cod. proc. pen. non viene meno nel caso in cui per qualunque ragione cada l'imputazione originaria che aveva determinato la suddetta competenza funzionale.

Contesta l'argomentazione secondo la quale la riaffermazione della competenza territoriale secondo i criteri ordinari risponde alla necessità di rispettare il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, rilevando che i parametri per l'individuazione del giudice devono essere stabiliti secondo criteri generali precostituiti e non da individuarsi di volta in volta, come già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 186/2006, di talchè quando sia in contestazione un reato associativo le relative funzioni devono essere esercitate dal Gip presso il capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, individuandosi la relativa competenza dall'iscrizione del fatto di reato e dalla corrispondente qualificazione giuridica, restando le successive vicende processuali del tutto ininfluenti ai fini del radicamento della competenza.

Sostiene di contro che proprio il successivo spostamento della cognizione in capo a diverso giudice, derivante dal venir meno della contestazione originaria che aveva determinato la vis attactiva, viene a violare il suddetto principio costituzionale perché la competenza non verrebbe più individuata sulla base dei criteri legali operanti al momento dell'iscrizione del fatto di reato dei fatti connessi ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen., tanto più che nel caso di specie gli altri responsabili per gli stessi fatti erano stati rinviati a giudizio dal Gup di Cagliari e successivamente condannati dal Tribunale di Lanusei, essendo l'attuale procedimento la mera prosecuzione del precedente, determinata dalla restituzione degli atti al PM a seguito dell'annullamento della sentenza dell'8.3.2019 del Tribunale di Lanusei ad opera della Corte di appello di Cagliari [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può ritenersi ammissibile.

Invero, la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è ricorribile per cassazione, nemmeno per abnormità (rientrando tale pronuncia nei poteri tipici del Gip), attesa la previsione dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. che esclude espressamente dal novero dei provvedimenti ricorribili innanzi a questa Corte le sentenze sulla competenza che possono dar luogo ad un conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen..

Esclusione che, come è stato opportunamente evidenziato, è giustificata dal fatto che, trattandosi di pronunzie per le quali è previsto lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza proponibile ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private, non soffrono di alcuna lacuna di garanzia giurisdizionale, rispondendo lo strumento processuale di verifica ad una scelta del legislatore, secondo criteri di razionalità, speditezza e di opportunità processuale (Sez. 5, Sentenza n. 33281 del 04/04/2016 - dep. 29/07/2016, Zabeo, Rv. 267722) P.Q.M.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI CAGLIARInei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15.5.1965 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20.4.1970 avverso la sentenza in data 6.7.2021 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6.7.2021 il GUP presso il Tribunale di Cagliari ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Lanusei in relazione al reato di cui all'art. 73 primo e quarto comma d.P.R. 309/1990 contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per aver detenuto in Villagrande a fini di spaccio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quantitativi imprecisati di cocaina e marijuana che il Pira riceveva dall'Olianas per la custodia e la conseguente commercializzazione successivamente consegnando in data 17.7.2015 e 13.1.2016 allo stesso Olianas la quota di spettanza dei proventi della commercializzazione delle sostanze nella misura di C 30.000 e di C 55.000. A fondamento della decisione assunta in accoglimento dell'eccezione difensiva il Tribunale ha ritenuto che, traendo il presente procedimento origine da altra indagine di competenza della Procura distrettuale di Cagliari involgente il delitto ex art. 74 d.P.R.309/1990 contestato agli odierni indagati, la pronuncia resa dal Tribunale di Lanusei con sentenza dell'8.3.2019 diventata irrevocabile con la quale era stato ritenuto insussistente il reato associativo avesse determinato il venir meno, stante l'insussistenza del delitto che giustificava lo spostamento di competenza rispetto al locus commissi delicti, di ogni ragione di connessione ex art. 51 bis comma 3-bis cod. proc. pen. e della conseguente vis attractiva in relazione agli altri procedimenti ad esso connessi. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari deducendo, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 16, 51 comma 3 bis e 328 cod. proc. pen., che le attribuzioni della Procura della Repubblica distrettuale configurano una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio con conseguente applicabilità del principio della perpetuatio jurisdictionis nel senso che, una volta radicatasi, la suddetta competenza funzionale rimane insensibile alle vicende successive. Invoca al riguardo la pronuncia di questa Corte n. 22232 del 3.4.2012 secondo la quale la competenza funzionale del Gip e del Gup del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente relativa ai procedimenti connessi ai sensi dell'art, 51 comma 3 bis cod. proc. pen. non viene meno nel caso in cui per qualunque ragione cada l'imputazione originaria che aveva determinato la suddetta competenza funzionale. Contesta l'argomentazione secondo la quale la riaffermazione della competenza territoriale secondo i criteri ordinari risponde alla necessità di rispettare il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, rilevando che i parametri per l'individuazione del giudice devono essere stabiliti secondo criteri generali precostituiti e non da individuarsi di volta in volta, come già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 186/2006, di talchè quando sia in contestazione un reato associativo le relative funzioni devono essere esercitate dal Gip presso il capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, individuandosi la relativa competenza dall'iscrizione del fatto di reato e dalla corrispondente qualificazione giuridica, restando le successive vicende processuali del tutto ininfluenti ai fini del radicamento della competenza. Sostiene di contro che proprio il successivo spostamento della cognizione in capo a diverso giudice, derivante dal venir meno della contestazione originaria che aveva determinato la vis attactiva, viene a violare il suddetto principio costituzionale perché la competenza non verrebbe più individuata sulla base dei criteri legali operanti al momento dell'iscrizione del fatto di reato dei fatti connessi ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen., tanto più che nel caso di specie gli altri responsabili per gli stessi fatti erano stati rinviati a giudizio dal Gup di Cagliari e successivamente condannati dal Tribunale di Lanusei, essendo l'attuale procedimento la mera prosecuzione del precedente, determinata dalla restituzione degli atti al PM a seguito dell'annullamento della sentenza dell'8.3.2019 del Tribunale di Lanusei ad opera della Corte di appello di Cagliari [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può ritenersi ammissibile. Invero, la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è ricorribile per cassazione, nemmeno per abnormità (rientrando tale pronuncia nei poteri tipici del Gip), attesa la previsione dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. che esclude espressamente dal novero dei provvedimenti ricorribili innanzi a questa Corte le sentenze sulla competenza che possono dar luogo ad un conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen.. Esclusione che, come è stato opportunamente evidenziato, è giustificata dal fatto che, trattandosi di pronunzie per le quali è previsto lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza proponibile ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private, non soffrono di alcuna lacuna di garanzia giurisdizionale, rispondendo lo strumento processuale di verifica ad una scelta del legislatore, secondo criteri di razionalità, speditezza e di opportunità processuale (Sez. 5, Sentenza n. 33281 del 04/04/2016 - dep. 29/07/2016, Zabeo, Rv. 267722) P.Q.M. Dichiara inammissibi
Sentenza Cassazione n. 19454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris