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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04646/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 16 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Ravenna ha confermato la decisione resa dal Giudice di pace di Ravenna il 19 marzo 2019 (che aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i reati di lesioni personali e minaccia e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con le conseguenti statuizioni nei confronti della parte civile), prospetta il vizio di motivazione (segnatamente in ordine alla valutazione del compendio probatorio, e più specificamente delle prove dichiarative) ossia una censura non consentita, atteso che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 16 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Ravenna ha confermato la decisione resa dal Giudice di pace di Ravenna il 19 marzo 2019 (che aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i reati di lesioni personali e minaccia e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con le conseguenti statuizioni nei confronti della parte civile), prospetta il vizio di motivazione (segnatamente in ordine alla valutazione del compendio probatorio, e più specificamente delle prove dichiarative) ossia una censura non consentita, atteso che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 04646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris