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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 1990

Cassazione n. 22956/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05L6PP2 ) nato il 07/10/1990 [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06EPSTI ) nato il 12/01/1994 avverso la sentenza del 20/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale il G.u.p. di Bolzano ha applicato loro la pena ex art. 444 cod. proc. peri. per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 2 e 5, 61, n. 7 cod. pen.; considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); ed è, per l'appunto, «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); - che entrambi i ricorsi, che contengono il medesimo ordine di censure, denunciano in maniera assertiva la carenza di motivazione in relazione al difetto dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05L6PP2 ) nato il 07/10/1990 [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06EPSTI ) nato il 12/01/1994 avverso la sentenza del 20/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale il G.u.p. di Bolzano ha applicato loro la pena ex art. 444 cod. proc. peri. per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 2 e 5, 61, n. 7 cod. pen.; considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); ed è, per l'appunto, «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); - che entrambi i ricorsi, che contengono il medesimo ordine di censure, denunciano in maniera assertiva la carenza di motivazione in relazione al difetto dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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