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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24679/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8306-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato °[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4997/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 23 settembre 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Commissione tributaria regionale di Agrigento che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso di accertamento, relativo a Tia per l'anno 2007, emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la CTR, per quanto ancora rileva in questa sede, che l'atto impugnato era stato regolarmente firmato da funzionario munito di apposita delega mediante la dicitura «la firma è apposta ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge n. 519/1995».

Quanto alla eccepita prescrizione, osservava che il timbro apposto sulla distinta postale attestava la data di invio dell'avviso di accertamento.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 87, della

I. n. 549/1995, nonché degli artt. 2697 cod. civ. e 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la legittimità dell'atto impositivo Ric. 2021 n. 08306 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- nonostante il nominativo del soggetto responsabile del procedimento non risultasse da un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

La censura è fondata.

L'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati».

Trattasi di norma speciale non abrogata e che conserva pertanto la sua efficacia (cfr., tra le altre, Cass. n. 12756 del 2019).

Questa Corte ha affermato che «In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della I.n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale» (Cass. n. 20628 del 2017, conf.

Cass. n. 12756 del 2019, cit.).

Orbene, la CTR ha desunto, in maniera apodittica, dalla mera circostanza che l'avviso di accertamento recava la dicitura «la firma è apposta ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge n. 519/1995» che l'atto fosse regolarmente sottoscritto da funzionario munito di delega, senza tuttavia verificare se - come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata - detto funzionario fosse stato individuato da una specifica determina dirigenziale, di cui non è fatto cenno nella motivazione.

Tale accertamento dovrà essere effettuato dal giudice del rinvio.

Ric. 2021 n. 08306 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della

I. n. 296/2006.

Deduce la ricorrente che la notifica dell'avviso di accertamento, avente carattere recettizio, si considera eseguita non nel momento della spedizione della raccomandata, bensì in quello della ricezione del plico da parte del destinatario.

Pertanto, l'atto impositivo, relativo all'anno 2007, era stato notificato tardivamente, oltre il termine quinquennale previsto dell'art. 1, comma 161, della

I. n. 296/2006, in quanto ricevuto dal contribuente solo il 7.1.2013.

Il motivo è infondato.

L'art. 1, comma 161, della

I. n. 296/2006 stabilisce un termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali.

Trova pertanto applicazione, nel caso in esame, il principio di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente» (sent. n. 40543 del 2021).

Rtc. 2021 n. 08306 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -4- Nella specie, è stato dunque osservato il termine di decadenza (pur facendo la CTR impropriamente riferimento alla prescrizione) di cui all'art. 1, comma 161, della

I. n. 296/2006.

Sulla base delle considerazioni svolte, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla controricorrente anche in memoria, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8306-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato °[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4997/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 23 settembre 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Commissione tributaria regionale di Agrigento che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso di accertamento, relativo a Tia per l'anno 2007, emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la CTR, per quanto ancora rileva in questa sede, che l'atto impugnato era stato regolarmente firmato da funzionario munito di apposita delega mediante la dicitura «la firma è apposta ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge n. 519/1995». Quanto alla eccepita prescrizione, osservava che il timbro apposto sulla distinta postale attestava la data di invio dell'avviso di accertamento. Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 87, della I. n. 549/1995, nonché degli artt. 2697 cod. civ. e 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la legittimità dell'atto impositivo Ric. 2021 n. 08306 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- nonostante il nominativo del soggetto responsabile del procedimento non risultasse da un apposito provvedimento di livello dirigenziale. La censura è fondata. L'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati». Trattasi di norma speciale non abrogata e che conserva pertanto la sua efficacia (cfr., tra le altre, Cass. n. 12756 del 2019). Questa Corte ha affermato che «In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della I.n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale» (Cass. n. 20628 del 2017, conf. Cass. n. 12756 del 2019, cit.). Orbene, la CTR ha desunto, in maniera apodittica, dalla mera circostanza che l'avviso di accertamento recava la dicitura «la firma è apposta ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge n. 519/1995» che l'atto fosse regolarmente sottoscritto da funzionario munito di delega, senza tuttavia verificare se - come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata - detto funzionario fosse stato individuato da una specifica determina dirigenziale, di cui non è fatto cenno nella motivazione. Tale accertamento dovrà essere effettuato dal giudice del rinvio. Ric. 2021 n. 08306 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della I. n. 296/2006. Deduce la ricorrente che la notifica dell'avviso di accertamento, avente carattere recettizio, si considera eseguita non nel momento della spedizione della raccomandata, bensì in quello della ricezione del plico da parte del destinatario. Pertanto, l'atto impositivo, relativo all'anno 2007, era stato notificato tardivamente, oltre il termine quinquennale previsto dell'art. 1, comma 161, della I. n. 296/2006, in quanto ricevuto dal contribuente solo il 7.1.2013. Il motivo è infondato. L'art. 1, comma 161, della I. n. 296/2006 stabilisce un termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali. Trova pertanto applicazione, nel caso in esame, il principio di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente» (sent. n. 40543 del 2021). Rtc. 2021 n. 08306 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- Nella specie, è stato dunque osservato il termine di decadenza (pur facendo la CTR impropriamente riferimento alla prescrizione) di cui all'art. 1, comma 161, della I. n. 296/2006. Sulla base delle considerazioni svolte, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla controricorrente anche in memoria, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui
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