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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 agosto 1966

Cassazione n. 21644/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 06/08/1966 avverso il decreto del 15/10/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto di citazione a giudizio emesso nei suoi confronti in data 15 ottobre 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia in relazione ai reati di cui ai capi 1(artt. 48,81 cpv., comma 1, 2 n. 1 e 3, cod. pen.), 2(in concorso con [OSCURATO:PERSONA], artt.110,326 cod. pen.) e 3(artt. 81 cpv., 323 cod. pen.).

2. Il ricorrente deduce la abnormità del provvedimento impugnato perché ha omesso di provvedere in ordine a due contestazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai pubblico ministero.

Questi - all'udienza del 11 ottobre 2021 - aveva proceduto ad una "modificazione della imputazione" del reato di cui al capo 2) eliminando due delle quattro notizie che si assumevano segrete oggetto della ipotizzata rivelazione dei segreti di ufficio.

L'iniziativa - qualificata dal Giudice quale "correzione di errore materiale" - era avvenuta dopo che sia all'udienza del 11 giugno 2021 che a quella del 21 luglio 2021 il Pubblico ministero aveva insistito per il rinvio a giudizio degli imputati in relazione al reato di cui al capo 2) riferito a quattro notizie "segrete", dichiarandosi - in tale seconda udienza - chiusa la discussione relativamente al solo capo 4) - non contestato al Fava.

In realtà, tale iniziativa consistita nella eliminazione di due delle quattro presunte notizie costituisce un "ritiro" dell'azione penale in relazione a due fatti originariamente contestati in violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale che costituisce esplicazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e del controllo che su di essa deve obbligatoriamente esercitare il Giudice che, invece, avendo avallato tale ritrattazione è incorso nell'abnormità che si censura, anche per la violazione del diritto dell'imputato ad avere sempre una pronuncia di merito sulle contestazioni mossegli.

3. E' pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse della parte civile costituita, Ministero della Giustizia, che ha insistito per la inammissibilità del ricorso in ragione della inoppugnabilità del decreto che dispone il giudizio che non può essere tacciato di abnormità per una qualsivoglia violazione di legge e mancando qualsiasi incidenza sul profilo funzionale.

Né l'atto impugnato si pone in contrasto con il principio della irretrattabilità dell'azione penale il cui oggetto è stato definito solo dopo che è stata disposta una nuova udienza successivamente alla iniziativa del Pubblico ministero in data 11 ottobre 2021.

4. Con memoria della parte civile, Cittadinanzattiva APS, si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo inoppugnabile il decreto impugnato e, comunque, esente dai connotati richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla dedotta abnormità.

Inoltre, considerato che l'irretrattabilità dell'azione penale riguarda il pubblico ministero, nessuna censura può essere proposta nei confronti del provvedimento impugnato che - dopo l'iniziativa di "modifica" dell'imputazione da parte del pubblico ministero - ha rispettato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Ancora, manca l'interesse al ricorso da parte dell'imputato, a fronte di una iniziativa che si volge a suo favore.

Infine, non può ravvisarsi una illegittima modifica della imputazione, stante la fisiologica precisazione di questa - riguardante una medesima occasione di rivelazione - all'esito del contraddittorio.

5. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non ricorribile.

2. Costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale se nel corso dell'udienza preliminare il fatto addebitato risulti diverso, ai sensi del comma 1 dell'art. 423 cod. proc. pen. rispetto a quello riportato nell'originaria imputazione, il pubblico ministero ha la facoltà di modificare il capo d'imputazione in ogni momento fino a quando non abbia presentato al giudice per le indagini preliminari le proprie conclusioni, a nulla rilevando che sin dall'apertura dell'udienza l'imputato abbia chiesto l'immediato proscioglimento a norma dell'art. 129 stesso codice (Sez. 6, n. 33819 del 04/07/2001, Barale, Rv. 220731); ancora, in sede di udienza preliminare, la modifica dell'imputazione ad opera del pubblico ministero può essere validamente compiuta fino alla formale dichiarazione di chiusura della discussione (Sez. 6, n. 29313 del 22/01/2015, Casella, Rv. 264083).

3. Nella specie, come è dato leggere dal decreto impugnato, il Giudice ha rigettato la eccezione di nullità della correzione dell'imputazione sub capo 2) proposta dalla difesa del ricorrente in adesione al citato orientamento di legittimità riguardante la legittimità della modifica dell'imputazione da parte del pubblico Ministero fino alla formale dichiarazione di chiusura della discussione.

Ed è incontroverso che - a prescindere dalla formale qualificazione della iniziativa assunta dal Pubblico Ministero - detta modifica, avvenuta con la elisione di due notizie che si erano assunte oggetto della rilevazione del segreto, è avvenuta prima del provvedimento con il quale il Giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato chiusa la discussione e dopo la interlocuzione da parte della difesa.

4. Pertanto, del tutto destituito di fondamento è l'assunto del ricorrente circa l'indebito avallo da parte del Giudice della pretesa ritrattazione dell'azione penale, mancando qualsiasi indice di abnormità strutturale e funzionale dell'atto impugnato.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 06/08/1966 avverso il decreto del 15/10/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto di citazione a giudizio emesso nei suoi confronti in data 15 ottobre 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia in relazione ai reati di cui ai capi 1(artt. 48,81 cpv., comma 1, 2 n. 1 e 3, cod. pen.), 2(in concorso con [OSCURATO:PERSONA], artt.110,326 cod. pen.) e 3(artt. 81 cpv., 323 cod. pen.). 2. Il ricorrente deduce la abnormità del provvedimento impugnato perché ha omesso di provvedere in ordine a due contestazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai pubblico ministero. Questi - all'udienza del 11 ottobre 2021 - aveva proceduto ad una "modificazione della imputazione" del reato di cui al capo 2) eliminando due delle quattro notizie che si assumevano segrete oggetto della ipotizzata rivelazione dei segreti di ufficio. L'iniziativa - qualificata dal Giudice quale "correzione di errore materiale" - era avvenuta dopo che sia all'udienza del 11 giugno 2021 che a quella del 21 luglio 2021 il Pubblico ministero aveva insistito per il rinvio a giudizio degli imputati in relazione al reato di cui al capo 2) riferito a quattro notizie "segrete", dichiarandosi - in tale seconda udienza - chiusa la discussione relativamente al solo capo 4) - non contestato al Fava. In realtà, tale iniziativa consistita nella eliminazione di due delle quattro presunte notizie costituisce un "ritiro" dell'azione penale in relazione a due fatti originariamente contestati in violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale che costituisce esplicazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e del controllo che su di essa deve obbligatoriamente esercitare il Giudice che, invece, avendo avallato tale ritrattazione è incorso nell'abnormità che si censura, anche per la violazione del diritto dell'imputato ad avere sempre una pronuncia di merito sulle contestazioni mossegli. 3. E' pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse della parte civile costituita, Ministero della Giustizia, che ha insistito per la inammissibilità del ricorso in ragione della inoppugnabilità del decreto che dispone il giudizio che non può essere tacciato di abnormità per una qualsivoglia violazione di legge e mancando qualsiasi incidenza sul profilo funzionale. Né l'atto impugnato si pone in contrasto con il principio della irretrattabilità dell'azione penale il cui oggetto è stato definito solo dopo che è stata disposta una nuova udienza successivamente alla iniziativa del Pubblico ministero in data 11 ottobre 2021. 4. Con memoria della parte civile, Cittadinanzattiva APS, si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo inoppugnabile il decreto impugnato e, comunque, esente dai connotati richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla dedotta abnormità. Inoltre, considerato che l'irretrattabilità dell'azione penale riguarda il pubblico ministero, nessuna censura può essere proposta nei confronti del provvedimento impugnato che - dopo l'iniziativa di "modifica" dell'imputazione da parte del pubblico ministero - ha rispettato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Ancora, manca l'interesse al ricorso da parte dell'imputato, a fronte di una iniziativa che si volge a suo favore. Infine, non può ravvisarsi una illegittima modifica della imputazione, stante la fisiologica precisazione di questa - riguardante una medesima occasione di rivelazione - all'esito del contraddittorio. 5. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non ricorribile. 2. Costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale se nel corso dell'udienza preliminare il fatto addebitato risulti diverso, ai sensi del comma 1 dell'art. 423 cod. proc. pen. rispetto a quello riportato nell'originaria imputazione, il pubblico ministero ha la facoltà di modificare il capo d'imputazione in ogni momento fino a quando non abbia presentato al giudice per le indagini preliminari le proprie conclusioni, a nulla rilevando che sin dall'apertura dell'udienza l'imputato abbia chiesto l'immediato proscioglimento a norma dell'art. 129 stesso codice (Sez. 6, n. 33819 del 04/07/2001, Barale, Rv. 220731); ancora, in sede di udienza preliminare, la modifica dell'imputazione ad opera del pubblico ministero può essere validamente compiuta fino alla formale dichiarazione di chiusura della discussione (Sez. 6, n. 29313 del 22/01/2015, Casella, Rv. 264083). 3. Nella specie, come è dato leggere dal decreto impugnato, il Giudice ha rigettato la eccezione di nullità della correzione dell'imputazione sub capo 2) proposta dalla difesa del ricorrente in adesione al citato orientamento di legittimità riguardante la legittimità della modifica dell'imputazione da parte del pubblico Ministero fino alla formale dichiarazione di chiusura della discussione. Ed è incontroverso che - a prescindere dalla formale qualificazione della iniziativa assunta dal Pubblico Ministero - detta modifica, avvenuta con la elisione di due notizie che si erano assunte oggetto della rilevazione del segreto, è avvenuta prima del provvedimento con il quale il Giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato chiusa la discussione e dopo la interlocuzione da parte della difesa. 4. Pertanto, del tutto destituito di fondamento è l'assunto del ricorrente circa l'indebito avallo da parte del Giudice della pretesa ritrattazione dell'azione penale, mancando qualsiasi indice di abnormità strutturale e funzionale dell'atto impugnato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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