CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 14182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorson. 14299-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. 5MPCLV57L14C573N), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] società [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Rimini, depositato in data 11.5.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Rimini - decidendo sulla domanda di opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] società [OSCURATO:SOCIETA]. - ha parzialmente accolto la predetta opposizione, ammettendo in via prededuttiva il credito del professionista istante per euro 5000. Il Tribunale ha, in primo luogo, ricordato che: i) [OSCURATO:PERSONA] - quale professionista incaricato dalla società V.B. s.r.I., poi fallita, della redazione dell'attestazione ex art. 160 I. fall. e della relazione ex art. 161 I. fall., in funzione della richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo - aveva chiesto l'ammissione al passivo per i relativi crediti professionali maturati per la somma di euro 37.500, in via di preduzione; ii) il g.d., recependo le conclusioni della curatela fallimentare (che aveva evidenziato che il professionista era stato già adeguatamente retribuito tramite il versamento degli acconti), non aveva accolto la domanda di insinuazione al passivo relativamente all'ulteriore somma contrattualmente concordata. Il Tribunale ha dunque osservato che: a) dalla documentazione versata in atti era emerso che la [OSCURATO:SOCIETA]., poi trasformata in VB s.r.I., aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di redigere la "Relazione dell'esperto" di cui all'art. 161, terzo comma, I. fall.; b) per tale incarico era stato pattuito il compenso di euro 65.000, da corrispondersi, quanto ad euro 16.250, a titolo di primo acconto, da versarsi entro il 31 luglio 2013, quanto ad euro 16.250, a titolo di secondo acconto, contestualmente alla consegna della relazione, e quanto ad euro 32.500, a titolo di saldo, "all'esito della domanda di concordato e comunque secondo le previsioni della procedura"; c) risultava incontestato tra le parti che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse versato al professionista i primi due acconti per un totale di euro 32.500; d) in data 14 maggio 2014 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva conferito al professionista l'incarico di redigere la "relazione giurata" di cui al secondo comma dell'art. 160 I. fall., con la pattuizione di un compenso pari ad euro 5.000; e) il Semprini non aveva diritto al versamento dell'ulteriore somma di euro 32.500, avendo le parti contrattuali previsto questo versamento solo "all'esito della domanda di concordato e comunque secondo le previsioni della procedura", subordinando dunque tale versamento all'esito positivo della procedura e dunque all'omologazione del concordato preventivo, obiettivo invece non raggiunto per la dichiarazione giudiziale di inammissibilità della proposta; f) deponeva in tal senso sia la formulazione letterale della clausola contrattuale (ove il riferimento "all'esito" non poteva che riguardare la conclusione positiva della procedura e non già il mero differimento temporale dell'adempimento della prestazione pecuniaria), sia il comportamento delle parti successivo al mandato professionale del 14 maggio 2014, e cioè la conclusione del secondo mandato professionale ove il pagamento del compenso di euro 5.000 non era stato subordinato all'esito della procedura; g) il Semprini aveva invece diritto ad essere ammesso, in via prededuttiva, per l'ulteriore credito richiesto di euro 5000. 2.11 decreto, pubblicato 1'11 maggio 2016, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363 e 1369 cod. civ., in riferimento all'erronea interpretazione del contratto di mandato professionale intercorso tra le parti. 1.1. Si evidenzia, quanto al primo profilo, che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretazione della clausola contrattuale che prevedeva le modalità di pagamento del corrispettivo al professionista, posto che il significato letterale della locuzione in esame ("all'esito della domanda di concordato e comunque secondo le previsioni della procedura") sarebbe stato di per sé chiaro e non suscettibile di interventi interpretativi. Osserva infatti il ricorrente che con tale locuzione le parti contrattuali avrebbero solo previsto una modalità temporale differita di pagamento del compenso, non subordinata all'esito positivo della procedura concordataria. 1.2 Il ricorrente deduce inoltre la violazione dell'art. 1362, 2 comma, e 1362, cod. civ., posto che, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, il ricorso al criterio interpretativo del comportamento delle parti negoziali successivo alla conclusione del contratto avrebbe dovuto essere preceduto da una preliminare indagine da parte del giudice del merito della comune intenzione dei contraenti desumibile dal tenore complessivo di tutte le clausole contrattuali, sul rilievo che il criterio interpretativo di cui all'art. 1362, 2 comma, cod. civ. avrebbe una valenza solo sussidiaria. Osserva ancora il ricorrente che le altre clausole contrattuali - quali quella relativa alla determinazione unitaria del compenso professionale, quella relativa alla "prima clausola del mandato professionale" ed infine quella contenente la locuzione "comunque secondo le previsioni della procedura", se complessivamente valutate ed apprezzate - avrebbero comportato un esito interpretativo opposto a quello accolto dal tribunale. 1.3 Il ricorrente lamenta, infine, la violazione del criterio interpretativo di cui all'art. 1369 cod. civ., in relazione all'esegesi della locuzione "all'esito della domanda di concordato", perché il tribunale non avrebbe considerato che, nel dubbio, le espressioni polisenso andrebbero interpretate nel modo più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (sez. 3, sentenza n. 2465 del 10/02/2015; n. 2074 del 2002; vedi: n. 4178 del 2007, n. 22801 del 2009, n. 25866 del 2010). A ciò va aggiunto che - ai fini della censura di violazione dei predetti canoni ermeneutici - non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016). In ogni caso, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 2007). 2.2 Ciò posto, rileva il Collegio come il ricorrente prel:enda proprio una rivalutazione del giudizio di merito relativamente all'interpretazione del contenuto della clausola contrattuale di cui si contesta la corretta esegesi da parte dei giudici dell'opposizione, e ciò tramite la prospettazione di una lettura alternativa rispetto a quella seguita da quest'ultimi, lettura che tuttavia è inibita - per quanto sopra detto - al giudice di legittimità. Il Tribunale ha infatti ritenuto che il Semprini non avesse diritto al versamento dell'ulteriore somma di euro 32.500, avendo le parti contrattuali previsto questo versamento solo "all'esito della domanda di concordato e comunque secondo le previsioni della procedura", ed evidenziando dunque che tale versamento dovesse essere riconosciuto solo all'esito "positivo" della procedura concordataria (e dunque al momento dell'omologazione del concordato preventivo), condizione invece non realizzatasi per l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità della proposta. Ha evidenziato il Tribunale che a favore di tale opzione esegetica deponesse sia la formulazione letterale della clausola contrattuale (ove il riferimento "all'esito" non poteva che riguardare la conclusione positiva della procedura e non già il mero differimento temporale della prestazione pecuniaria), sia il comportamento delle parti successivo al mandato professionale del 14 maggio 2014. Orbene, a fronte di tale opzione interpretativa, il ricorrente perora, ora, la diversa interpretazione della predetta clausola negoziale, nel senso che la locuzione "all'esito" dovrebbe essere letta come riferimento temporale e non già condizionale del pagamento della prestazione pecuniaria prevista come compenso alla prestazione professionale sopra ricordata, ritenendo, peraltro, che tale diversa lettura si fondi sulla chiarezza e non controvertibilità dell'espressione verbale oggetto di esame. Tale diversa lettura non è tuttavia prospettabile in questo giudizio di legittimità. 2.3 Ma anche il secondo rilievo di censura sopra ricordato, declinato come violazione dei criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362, 2 comma e 1363, cod. civ., - oltre a dimostrare un'intrinseca sua contraddittorietà di formulazione (posto che lo stesso si scontra con l'asserita chiarezza della clausola di cui si contesta l'interpretazione giudiziale - "all'esito della domanda di concordato e comunque secondo le previsioni della procedura" - postulata nella prima censura sopra esaminata) - è comunque smentito dallo stesso contenuto del decreto impugnato ove la clausola negoziale da ultimo ricordata è stata comunque interpretata dai giudici del merito proprio tramite la valutazione complessiva del contratto di mandato professionale (cfr. pag. 2 del decreto). E' pur vero che nell'interpretazione dei contratti conclusi per iscritto si deve procedere, primariamente, ricostruendo la comune intenzione delle parti sulla base del testo del negozio, ricorrendo ad elementi estrinseci soltanto ove permangano margini di incertezza, a causa di lacune, ambiguità o contraddizioni interne (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12575 del 22/09/2000); tuttavia, il tribunale ha - come già sopra accennato - svolto il giudizio comparativo tra le diverse clausole negoziali contenute nel contratto di mandato professionale, addivenendo ad una interpretazione della clausola negoziale in esame (relativa alla corresponsione del compenso) in termini di ragionevolezza e come tale non afflitta da evidenti criticità argomentative, interpretazione che, in questa sede di legittimità, non può essere più messa in discussione. 2.4 Le ulteriori censure, articolate in relazione alla presunta violazione dell'art. 1369 cod. civ., attingono di nuovo il merito dello scrutinio interpretativo condotto dai giudici del merito che come tale non è sindacabile in questo giudizio di cassazione. Ne discende la declaratoria di inammissibiktà del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p