Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1256/2007
ECLI:EU:C:2007:330
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]278/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)
«Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1256/1999 — Art. 7, n. 2 — Scadenza di un affitto rurale —Acquisto transitorio di un quantitativo di riferimento da parte di un concedente che non è produttore di latte e che non intende
diventarlo — Trasferimento, nel più breve termine possibile, del quantitativo di riferimento ad un produttore mediante un organismo statale
deputato alle vendite»
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 giugno 2007
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte
(Regolamento del Consiglio n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, art. 7, n. 2)
L’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, deve essere interpretato nel senso che, alla scadenza di un
contratto di affitto rurale relativo a un’azienda lattiera, il quantitativo di riferimento connesso a quest’ultima può tornare
a disposizione del concedente a condizione che questi, non essendo produttore né intendendo divenire tale, trasferisca nel
più breve termine, attraverso un organismo statale deputato alle vendite, il detto quantitativo ad un terzo che possieda la
qualifica di produttore.
(v. punto 40 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
7 giugno 2007 (
*
)
«Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1256/1999 – Art. 7, n. 2 – Scadenza di un affitto rurale – Acquisto transitorio di un quantitativo di riferimento da parte di un concedente che non è produttore di latte e che non
intende diventarlo – Trasferimento, nel più breve termine possibile, del quantitativo di riferimento ad un produttore mediante un organismo statale
deputato alle vendite»
Nel procedimento C‑278/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht
(Germania), con ordinanza 18 maggio 2006, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2006, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
,
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA] e M. Ilešič (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. G.-W. Bieniek, Rechtsanwalt;
– per la [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H. Steggewentz, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Schieferer e F. Erlbacher nonché dalla sig.ra H. Tserepa-Lacombe,
in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28
dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405,
pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1256 (GU L 160, pag. 73; in prosieguo: il «regolamento
n. 3950/92»).
2 La domanda in esame è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], già conduttore di terreni destinati
ad azienda lattiera, e la [OSCURATO:PERSONA] (Camera dell’agricoltura della [OSCURATO:PERSONA]), riguardante
il trasferimento del quantitativo di riferimento di latte o di prodotti lattieri ad un concedente, allorché quest’ultimo,
non essendo produttore di latte o di prodotti lattieri, trasferisce a sua volta, per il tramite di un organismo statale deputato
alle vendite, il detto quantitativo nel più breve termine possibile ad un terzo provvisto della suddetta qualifica.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Nel 1984, a causa del persistere di uno squilibrio tra offerta e domanda nel settore lattiero, è stato introdotto un regime
di prelievi supplementari sul latte mediante l’art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato
dal regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10). Ai sensi di tale disposizione, un prelievo supplementare
è dovuto per i quantitativi di latte che superino un quantitativo di riferimento da determinare.
4 Le disposizioni generali per l’applicazione del prelievo supplementare sono state definite dal regolamento (CEE) del Consiglio
31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento
(CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
5 Il regolamento n. 857/84 è stato abrogato dal regolamento n. 3950/92, che ha prorogato fino al 1° aprile 2000 tale regime
di prelievo supplementare, previsto inizialmente sino al 1° aprile 1993.
6 L’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 dispone quanto segue:
«Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe,
o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, i quantitativi di riferimento disponibili nelle aziende di cui trattasi
sono trasferiti tutti o in parte ai produttori che li riprendono, secondo le disposizioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno adottato
o adotteranno, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti».
7 L’art. 8 di questo stesso regolamento così dispone:
«Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l’ambiente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono
applicare una o più delle seguenti misure secondo modalità che essi definiscono tenendo conto dei legittimi interessi delle
parti:
(…)
b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all’inizio di un periodo di
dodici mesi e dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità competente o dall’organismo da essa designato,
di quantitativi di riferimento liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori
dietro versamento, in una o più rate annuali, di un’indennità pari al pagamento anzidetto;
(…)
e) autorizzare, dietro richiesta del produttore all’autorità competente o all’organismo da essa designato, allo scopo di migliorare
la struttura della produzione lattiera a livello dell’impresa o di consentire l’estensivizzazione della produzione, il trasferimento
definitivo di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa.
(…)».
8 L’art. 9 del regolamento n. 3950/92 prevede quanto segue:
«Ai sensi del presente regolamento si intende per:
(…)
c) produttore, l’imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda
è situata sul territorio geografico di uno Stato membro,
– che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore
– e/o che effettua consegne all’acquirente;
(…)».
La normativa nazionale
9 Il regime di trasferimento dei quantitativi di riferimento per la produzione di latte o di prodotti lattieri è disciplinato
dal regolamento di attuazione della disciplina sui prelievi supplementari (Zusatzabgabenverordnung) del 12 gennaio 2000 (BGB1.
2000 I, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento ZAV»), entrato in vigore il 1º aprile 2000.
10 Ai sensi del regolamento ZAV, i quantitativi di riferimento possono ormai, in linea di principio, essere venduti soltanto
in corrispondenza di tre date annuali, vale a dire il 1º aprile, il 1º luglio o il 30 ottobre, per il tramite di organismi
statali deputati alle vendite, nell’ambito di un procedimento ben regolamentato e svincolato dalla superficie dei terreni
destinati ad azienda lattiera.
11 Nella controversia principale, dato che il contratto di affitto rurale è stato stipulato prima del 1º aprile 2000, l’art. 7,
n. 1, prima frase, del regolamento sui quantitativi garantiti nel settore del latte (Milchgarantiemengenverordnung) del 25
maggio 1984 (BGB1. 1984 I, pag. 720), come modificato dal trentatreesimo regolamento di modifica del 25 marzo 1996 (BGB1.
1996 I, pag. 535), trova applicazione in virtù del richiamo compiuto dall’art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento ZAV.
Ai sensi dell’art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento sui quantitativi garantiti nel settore del latte, il quantitativo
di riferimento deve tornare a disposizione del concedente in caso di scadenza del contratto di affitto rurale.
12 Qualora un quantitativo di riferimento venga trasferito ad un concedente che non possieda la qualifica di produttore, l’art. 12,
n. 2, prima frase, del regolamento ZAV impone l’attribuzione del 33% di questo quantitativo a favore della riserva del Land.
[OSCURATO:PERSONA] principale e questione pregiudiziale
13 Nel 1974 il dante causa del sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con il sig. [OSCURATO:PERSONA] un contratto di affitto rurale a tempo indeterminato,
riguardante terreni di superficie pari a 4,1862 ettari, a fini di produzione di latte.
14 Nel 1984, nell’ambito dell’introduzione del sistema relativo ai prelievi supplementari a carico dei produttori di latte eccedenti
i quantitativi di riferimento loro attribuiti, il dante causa del sig. [OSCURATO:PERSONA] si è dunque visto attribuire un certo quantitativo
di riferimento in virtù della detta superficie affittata per la produzione lattiera.
15 Nel corso dell’anno 2000 i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno risolto il loro contratto di affitto con effetto al 1° gennaio 2001. L’azienda
è di conseguenza tornata a disposizione del sig [OSCURATO:PERSONA] a tale data.
16 Su richiesta del sig. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (Camera dell’agricoltura di [OSCURATO:PERSONA]) ha certificato al medesimo
richiedente, con provvedimento amministrativo in data 14 febbraio 2001, modificato il 27 aprile successivo, il trasferimento
a suo favore di un quantitativo di riferimento pari a kg 9 315. L’organismo suddetto ha anche disposto il ritiro di un quantitativo
di riferimento pari a kg 4 588 e la contestuale attribuzione del medesimo alla riserva del Land, a motivo del fatto che il
sig. [OSCURATO:PERSONA] non era produttore.
17 Contro tale provvedimento il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso in opposizione, che è stato respinto dalla [OSCURATO:PERSONA].
18 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]) che ha
annullato i suddetti provvedimenti amministrativi.
19 Con sentenza in data 16 marzo 2005, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di appello della
[OSCURATO:PERSONA]) ha respinto l’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
ha ritenuto che, in caso di scadenza di un contratto di affitto rurale relativo a terreni destinati alla produzione di latte,
il corrispondente quantitativo di riferimento può tornare a disposizione del concedente soltanto qualora questi sia produttore
oppure trasferisca senza ritardo i terreni ad un altro produttore.
20 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per «Revision» dinanzi al Bundesverwaltungsgericht.
21 Quest’ultimo considera che, in conformità dell’interpretazione della Corte nella sentenza 20 giugno 2002, causa C-401/99,
Thomsen (Racc. pag. I-5775), l’acquisto transitorio da parte di un concedente che non sia produttore è sempre ammissibile
qualora tale acquisto, da una parte, abbia carattere temporaneo e sia reso necessario dalla normativa nazionale e, dall’altra,
conduca ad una nuova cessione in affitto a favore di un conduttore che abbia la qualifica di produttore. Il risultato finale
di tali due trasferimenti è considerato, secondo l’interpretazione della detta sentenza operata dal giudice di rinvio, alla
stregua di un’operazione unitaria di trasferimento del quantitativo di riferimento da un produttore ad un altro (sentenza
Thomsen, cit., punto 43).
22 Questa interpretazione dovrebbe valere anche per la controversia principale, nella quale il trasferimento dei terreni è, nell’ambito
della seconda operazione di cessione e ai sensi della nuova normativa nazionale, svincolato dal trasferimento dei quantitativi
di riferimento.
23 Inoltre, in virtù di tale interpretazione, i quantitativi di riferimento sono utilizzati ai fini della produzione o della
commercializzazione del latte, dimodoché il concedente che non sia produttore non possa ricavare vantaggi puramente finanziari
mediante lo sfruttamento del valore di mercato dei detti quantitativi (sentenze 20 giugno 2002, causa C-313/99, Mulligan e
a., Racc. pag. I-5719, punto 30, e Thomsen, cit., punto 39; in tal senso anche sentenza 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson
e a., Racc. pag. I-2737, punto 57).
24 Alla luce di ciò, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 (…) debba essere interpretato nel senso che, in caso di scadenza di un affitto
rurale riguardante un’azienda lattiera o terreni destinati alla produzione di latte, i quantitativi di riferimento correlati
all’azienda o ai terreni possono tornare a disposizione del concedente anche qualora questi non sia un produttore o non divenga
tale, a condizione che il concedente medesimo trasferisca nel più breve termine il quantitativo di riferimento ad un terzo
provvisto della detta qualifica di produttore tramite un organismo statale deputato alle vendite».
Sulla questione pregiudiziale
25 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 debba essere interpretato
nel senso che, in caso di scadenza di un affitto rurale riguardante un’azienda lattiera, il quantitativo di riferimento ad
essa connesso può tornare a disposizione del concedente a condizione che questi, non essendo produttore e non intendendo divenire
tale, trasferisca nel più breve termine, tramite un organismo statale deputato alle vendite, il detto quantitativo ad un terzo
provvisto di tale qualifica di produttore.
26 Occorre anzitutto ricordare come dall’economia generale della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul
latte risulti che, in linea di principio, un quantitativo di riferimento può essere attribuito ad un imprenditore agricolo
solo nei limiti in cui quest’ultimo abbia la qualifica di produttore (v. in tal senso, in particolare, sentenza 26 ottobre
2006, causa C-275/05, Kibler, Racc. pag. I‑10569, punto 21, e la giurisprudenza ivi citata).
27 Infatti, conformemente all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92, alla scadenza di un affitto rurale relativo ad un’azienda
lattiera, il quantitativo di riferimento connesso alla stessa può, di norma, ritornare in tutto o in parte al concedente solo
qualora questi abbia la qualifica di produttore ai sensi dell’art. 9, lett. c), del detto regolamento (sentenza Thomsen, cit.,
punto 41).
28 In tale contesto, un acquisto transitorio dei quantitativi di riferimento da parte del concedente che non possegga la qualifica
di produttore può essere ammesso, alla luce del diritto comunitario, solo in quanto sia necessario e abbia la durata più breve
possibile (v., in tal senso, sentenza Thomsen, cit., punto 43).
29 Orbene, tale interpretazione è trasponibile alla fattispecie oggetto della causa principale. In primo luogo, risulta dal sesto
‘considerando’ del regolamento n. 1256/1999 che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono organizzare il trasferimento dei quantitativi di
riferimento in modo diverso dalle transazioni individuali tra produttori. In secondo luogo, risulta dal punto 43 della citata
sentenza Thomsen che l’attribuzione transitoria dei quantitativi di riferimento per un lungo periodo a concedenti che non
prevedono di divenire produttori è contraria, da una parte, all’economia generale della normativa comunitaria relativa al
prelievo supplementare sul latte e, dall’altra, al principio secondo il quale un quantitativo di riferimento non può essere
attribuito ad un imprenditore agricolo sprovvisto della qualifica di produttore di latte.
30 Il fatto che, nella causa principale, il trasferimento del quantitativo di riferimento sia svincolato dalla cessione dell’azienda
non è idoneo a pregiudicare la detta interpretazione.
31 Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte, anche se un quantitativo di riferimento viene in linea di massima
trasferito solo mediante il trasferimento dell’azienda alla quale è assegnato, a condizione che tale trasferimento rispetti
le forme e le condizioni previste dall’art. 7 del regolamento n. 3950/92, ciò non toglie che i quantitativi di riferimento
possono essere ceduti senza azienda nei casi di deroga previsti dal diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza Mulligan,
cit., punto 27, e la giurisprudenza ivi citata).
32 Occorre osservare al riguardo che l’art. 8, lett. b) ed e), del regolamento n. 3950/92 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare
separatamente o congiuntamente una o più misure ivi elencate, ma non consente loro di prevedere nuovi tipi di provvedimenti
in tale settore (sentenza 14 ottobre 2004, causa C-173/02, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-9735, punto 26).
33 [OSCURATO:PERSONA] membri, infatti, possono, in conformità all’art. 8, lett. b), del regolamento n. 3950/92 e per portare a termine
la ristrutturazione della produzione lattiera ovvero per migliorare l’ambiente, determinare in base a criteri obiettivi le
condizioni secondo le quali i produttori possono ottenere all’inizio di un periodo di dodici mesi, dietro pagamento, la riassegnazione
da parte dell’autorità competente o dell’organismo da essa designato di quantitativi di riferimento liberati definitivamente
da altri produttori alla fine del precedente periodo di dodici mesi.
34 In applicazione dell’art. 8, lett. e), del regolamento n. 3950/92, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono anche autorizzare, dietro richiesta
del produttore all’autorità competente o all’organismo da essa designato, il trasferimento definitivo di un quantitativo di
riferimento senza la corrispondente azienda.
35 Ne consegue che il legislatore comunitario ha previsto la possibilità del trasferimento di quantitativi di riferimento, tramite
un organismo statale deputato alle vendite, a un produttore senza cessione della corrispondente azienda.
36 L’interpretazione di cui sopra non è contraddetta dai punti 42 e 43 della citata sentenza Thomsen, relativa al trasferimento
di quantitativi di riferimento tenendo conto della superficie dei terreni adibiti ad azienda lattiera, dal momento che non
risulta dalla detta pronuncia che il conduttore non potesse cedere il quantitativo di riferimento, attraverso un organismo
statale deputato alle vendite, ad un terzo produttore senza l’azienda correlata al quantitativo stesso, e ciò nel più breve
termine possibile dopo la scadenza del contratto di affitto.
37 Il fatto che, nella causa principale, il quantitativo di riferimento connesso a un’azienda lattiera ritorni temporaneamente
al concedente privo della qualifica di produttore non è determinante, purché tale situazione non si protragga nel tempo e
il quantitativo in questione sia trasferito nel più breve termine ad un terzo che possieda effettivamente la qualifica di
produttore.
38 Di conseguenza, l’acquisto transitorio di un quantitativo di riferimento connesso ad un’azienda da parte di un concedente
privo della qualifica di produttore, con successivo trasferimento di tale quantitativo ad un organismo statale deputato alle
vendite dei detti quantitativi, al fine di permettere a quest’ultimo di vendere tale quantitativo a dei produttori nel più
breve termine possibile, non può essere considerato in contrasto con l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92.
39 Tale interpretazione è peraltro compatibile con l’obiettivo principale della detta disposizione del regolamento n. 3950/92,
secondo il quale i quantitativi di riferimento non possono essere attribuiti a persone che ambiscano a trarre un vantaggio
meramente finanziario da tale attribuzione (v., in tal senso, sentenza Thomsen, cit., punto 45).
40 Considerato quanto precede, occorre rispondere alla questione posta che l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 deve essere
interpretato nel senso che, alla scadenza di un contratto di affitto rurale relativo a un’azienda lattiera, il quantitativo
di riferimento connesso a quest’ultima può tornare a disposizione del concedente a condizione che questi, non essendo produttore
né intendendo divenire tale, trasferisca nel più breve termine, attraverso un organismo statale deputato alle vendite, il
detto quantitativo ad un terzo che possieda la qualifica di produttore.
Sulle spese
41 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1256,
deve essere interpretato nel senso che, alla scadenza di un contratto di affitto rurale relativo a un’azienda lattiera, il
quantitativo di riferimento connesso a quest’ultima può tornare a disposizione del concedente a condizione che questi, non
essendo produttore né intendendo divenire tale, trasferisca nel più breve termine, attraverso un organismo statale deputato
alle vendite, il detto quantitativo ad un terzo che possieda la qualifica di produttore.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.