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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 06239/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5863 /20 2 4 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso anche disgiuntamente tra loro, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) in virtù di procura speciale rilasciata in calce su foglio separato rispetto al ricorso per cassazione,dal quale è stata estratta copia informativa per immagine, conformeall’originale –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto:operazioni ogg.inesistenti – prova –elementi indiziari Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -resistente – per la cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondogrado del la Puglia, sez. staccata di Taranto n. 2527 / 29 /202 2 depositatain data 30 /0 9 /202 2 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 28/01/2025d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli con riferimentoal periodo d’imposta 2016 con il quale l’Ufficio richiedeva maggioritributi oltre a interessi e sanzioni in forza del disconoscimento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti consistenti nell’acquistodi carburante; -la CTP di Taranto rigettava il ricorso; -appellava il contribuente; - con la sentenza qui gravata la CTR della Puglia sez. staccata di Tarantoha rigettato l’impugnazione; -ricorre a questa Corte [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe con due motivi di doglianza debitamenteillustrati con memoria; -l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in vista della pubblicaudienza; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione denuncia la illegittimità della sentenza,in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 111, co. 6, Cost; artt. 112, 132, co. 4, c.p.c.;art. 36, d.

Lgs. n. 546 del 1992; art. 118, disp. att. c.p.c. per avere la sentenza impugnata mancato di spiegare perché ha considerato fondato il ragionamento presuntivo seguito dall’Ufficio e posto alla base della pretesa impositiva e perché ha ritenuto ex art.2729 c.c. gravi, precisi e concordati i “fatti” o gli elementi presuntivi utilizzatidall’Ufficio; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -il motivo è privo di fondamento; - come è noto, l’apparenza motivazionale (che il motivo censura) ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019; ma già Cass.

S ez .

U n . n. 22232/2016).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese(sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concretopreso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte a chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c .p.c. dispostadall'art. 54 del d.

L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 4agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle disposizione preliminari al codice civile, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente",nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 motivazione(Cass.

S ez.

U n . n. 8053, 7/4/2014; Cass. Sez. 6 - 2, ord., n.21257, 8/10/2014); -applicando i principi di cui innanzi alla fattispecie in esame, l’invocata violazione non sussiste essendo comprensibile il percorso motivazionale– invero assai articolato, con ampia disamina anche delle deduzionie allegazioni del ricorrente - seguito dal giudice di merito ; - il secondo motivo si incentra sulla illegittimità della sentenza, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli art. 2727 e 2729 c.c., art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, art.54 del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, co. 5 bis, d.

Lgs. n. 546 del 1992 ( con riguardo alla ripresa a tassazione relativa ai costi documentati da fatture per operazioni inesistenti di acquisto di carburante)per avere il giudice di appello mancato di rilevare che gli elementivalorizzati in sentenza, sia se analizzati singolarmente e sia nel loro complesso, non lasciavano inferire con gravità, precisione e concordanzache la società abbia portato in deduzioni costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti ( recte : l’acquisto di carburante dallaLaterza Petroli s.r.l.); -il motivo è infondato; -la CTR ha dapprima preso in esame una serie di indizi dedotti e provati dall’Ufficio,consistenti, in sintesi, nel contenuto delle dichiarazioni dei dipendentirelative ai rifornimenti per mezzo della cisterna fissa; nelle modalità di approvvigionamento del carburante; nella mancata documentazione della dedotta consuetudine in ordine all’abituale rifornimento dei mezzi direttamente presso i cantieri pari a ¾ dei rifornimenti complessivi; nelle numerose irregolarità (pag. 12 quarto capoverso della sentenza impugnata) e correzioni sui registri delle operazionidi carico e scarico; - ebbene, diversamente da quanto peraltro dedotto in ricorso, tali elementi senza dubbio costituiscono prova indiziaria della pretesa e Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 sonoforniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, risultando idonei a ribaltare in capo al contribuente l’onere di dar prova del contrario; -ritiene la Corte (in argomento si veda Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482del 29/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020) chel'art. 2729 c.c. ammetta solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nellasua realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata è possibile desumere da quello noto; la "concordanza"richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazionedella sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesidi un eventuale, ma non sempre necessario, concorso di più elementipresuntivi; - orbene, ritiene la Corte che gli elementi qui dedotti e provati dall’Ufficio, analiticamente riportati e descritti dalla pronuncia impugnata,risultano in concreto effettivamente rispondenti al requisito della gravità perché indicano una indiscutibile inferenza probabilistica confermativadelle tesi dell’[OSCURATO:PERSONA] ; - detti elementi suggeriscono poi non certo inferenz e probabilistiche plurimema la sola inferenza effettivamente poi assunta dal giudice di merito e sono quindi anche del tutto precisi, non risultando nel loro contenutoalcun profilo di genericità; - inoltre, quanto al requisito della concordanza, gli elementi in argomento ne sono egualmente muniti in quanto dirigono tutti nel Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 sensoindicato dall’Ufficio e nessuno punta verso altra direzione quale logicaconclusione del ragionamento presuntivo proposto; -è poi pacifico che alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica che esclusivamente le compete, spetti il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazionedella ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione,tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che,violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, ilgiudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negandoo attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione disintesi (cfr. Cass., sez. 5,ord. 19352 del 2018, Cass., sez. 6 - 5, n. 10973/2017,Cass. sez.5, n. 1715/2007); -infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti,o viceversa neghi tale natura a elementi che invece ne sono muniti,il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c.competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essereapplicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stataanche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17535 del26/06/2008); - in ordine all'utilizzo degli indizi, sono proprio e solo la gravità, precisione e concordanza degli stessi a permettere di acquisire una provapresuntiva che è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fattifiscalmente rilevanti, accertarti dalla Amministrazione (Cass. sent.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 n.1575/2007) e a far scattare l’onere in capo al contribuente di dar prova del contrario; quando invece manca tale convergenza qualificante è allora necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzionedella prova.

La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisione e concordanza richiestidalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizioglobale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente),ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuarequelli significativi; -è invero necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevolecompletamento ( ex multis , cfr. Cass. sent. n.12002/2017; Cass.ord. n. 5374/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 37404 del 2021); - ciò che dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzionesemplice di fondatezza della pretesa, salvo naturalmente l'ampiodiritto del contribuente a fornire la prova contraria; - ciò posto, appare chiaro che la CTR, nel caso che ci occupa, abbia quindicorrettamente valutato gli elementi in atti; essa ha preso atto della sussistenza del triplice sopra detto carattere degli elementi indiziari, sia singolarmente, sia nel loro insieme, quindi complessivamente; la sentenza impugnata gli ha quindi posti a confrontocon quanto dedotto e provato ex adverso ; -e con riguardo a quanto dedotto e provato dal contribuente la CTR ha ritenuto non assolto l’opposto onere probatorio, sì da concludere , altrettantocorrettamente, in ordine alla legittimità dell’atto impugnato nellasua rideterminazione di maggiori tributi, interessi e sanzioni; -conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 -non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione formaledell’intimata Amministrazione p.q.m. rigettail ricorso .

Aisens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5863 /20 2 4 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso anche disgiuntamente tra loro, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) in virtù di procura speciale rilasciata in calce su foglio separato rispetto al ricorso per cassazione,dal quale è stata estratta copia informativa per immagine, conformeall’originale –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto:operazioni ogg.inesistenti – prova –elementi indiziari Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -resistente – per la cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondogrado del la Puglia, sez. staccata di Taranto n. 2527 / 29 /202 2 depositatain data 30 /0 9 /202 2 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 28/01/2025d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli con riferimentoal periodo d’imposta 2016 con il quale l’Ufficio richiedeva maggioritributi oltre a interessi e sanzioni in forza del disconoscimento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti consistenti nell’acquistodi carburante; -la CTP di Taranto rigettava il ricorso; -appellava il contribuente; - con la sentenza qui gravata la CTR della Puglia sez. staccata di Tarantoha rigettato l’impugnazione; -ricorre a questa Corte [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe con due motivi di doglianza debitamenteillustrati con memoria; -l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in vista della pubblicaudienza; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione denuncia la illegittimità della sentenza,in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 111, co. 6, Cost; artt. 112, 132, co. 4, c.p.c.;art. 36, d. Lgs. n. 546 del 1992; art. 118, disp. att. c.p.c. per avere la sentenza impugnata mancato di spiegare perché ha considerato fondato il ragionamento presuntivo seguito dall’Ufficio e posto alla base della pretesa impositiva e perché ha ritenuto ex art.2729 c.c. gravi, precisi e concordati i “fatti” o gli elementi presuntivi utilizzatidall’Ufficio; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -il motivo è privo di fondamento; - come è noto, l’apparenza motivazionale (che il motivo censura) ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019; ma già Cass. S ez . U n . n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese(sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concretopreso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte a chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c .p.c. dispostadall'art. 54 del d. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 4agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle disposizione preliminari al codice civile, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente",nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 motivazione(Cass. S ez. U n . n. 8053, 7/4/2014; Cass. Sez. 6 - 2, ord., n.21257, 8/10/2014); -applicando i principi di cui innanzi alla fattispecie in esame, l’invocata violazione non sussiste essendo comprensibile il percorso motivazionale– invero assai articolato, con ampia disamina anche delle deduzionie allegazioni del ricorrente - seguito dal giudice di merito ; - il secondo motivo si incentra sulla illegittimità della sentenza, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli art. 2727 e 2729 c.c., art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, art.54 del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, co. 5 bis, d. Lgs. n. 546 del 1992 ( con riguardo alla ripresa a tassazione relativa ai costi documentati da fatture per operazioni inesistenti di acquisto di carburante)per avere il giudice di appello mancato di rilevare che gli elementivalorizzati in sentenza, sia se analizzati singolarmente e sia nel loro complesso, non lasciavano inferire con gravità, precisione e concordanzache la società abbia portato in deduzioni costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti ( recte : l’acquisto di carburante dallaLaterza Petroli s.r.l.); -il motivo è infondato; -la CTR ha dapprima preso in esame una serie di indizi dedotti e provati dall’Ufficio,consistenti, in sintesi, nel contenuto delle dichiarazioni dei dipendentirelative ai rifornimenti per mezzo della cisterna fissa; nelle modalità di approvvigionamento del carburante; nella mancata documentazione della dedotta consuetudine in ordine all’abituale rifornimento dei mezzi direttamente presso i cantieri pari a ¾ dei rifornimenti complessivi; nelle numerose irregolarità (pag. 12 quarto capoverso della sentenza impugnata) e correzioni sui registri delle operazionidi carico e scarico; - ebbene, diversamente da quanto peraltro dedotto in ricorso, tali elementi senza dubbio costituiscono prova indiziaria della pretesa e Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 sonoforniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, risultando idonei a ribaltare in capo al contribuente l’onere di dar prova del contrario; -ritiene la Corte (in argomento si veda Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482del 29/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020) chel'art. 2729 c.c. ammetta solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nellasua realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata è possibile desumere da quello noto; la "concordanza"richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazionedella sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesidi un eventuale, ma non sempre necessario, concorso di più elementipresuntivi; - orbene, ritiene la Corte che gli elementi qui dedotti e provati dall’Ufficio, analiticamente riportati e descritti dalla pronuncia impugnata,risultano in concreto effettivamente rispondenti al requisito della gravità perché indicano una indiscutibile inferenza probabilistica confermativadelle tesi dell’[OSCURATO:PERSONA] ; - detti elementi suggeriscono poi non certo inferenz e probabilistiche plurimema la sola inferenza effettivamente poi assunta dal giudice di merito e sono quindi anche del tutto precisi, non risultando nel loro contenutoalcun profilo di genericità; - inoltre, quanto al requisito della concordanza, gli elementi in argomento ne sono egualmente muniti in quanto dirigono tutti nel Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 sensoindicato dall’Ufficio e nessuno punta verso altra direzione quale logicaconclusione del ragionamento presuntivo proposto; -è poi pacifico che alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica che esclusivamente le compete, spetti il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazionedella ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione,tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che,violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, ilgiudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negandoo attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione disintesi (cfr. Cass., sez. 5,ord. 19352 del 2018, Cass., sez. 6 - 5, n. 10973/2017,Cass. sez.5, n. 1715/2007); -infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti,o viceversa neghi tale natura a elementi che invece ne sono muniti,il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c.competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essereapplicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stataanche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17535 del26/06/2008); - in ordine all'utilizzo degli indizi, sono proprio e solo la gravità, precisione e concordanza degli stessi a permettere di acquisire una provapresuntiva che è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fattifiscalmente rilevanti, accertarti dalla Amministrazione (Cass. sent. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 n.1575/2007) e a far scattare l’onere in capo al contribuente di dar prova del contrario; quando invece manca tale convergenza qualificante è allora necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzionedella prova. La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisione e concordanza richiestidalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizioglobale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente),ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuarequelli significativi; -è invero necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevolecompletamento ( ex multis , cfr. Cass. sent. n.12002/2017; Cass.ord. n. 5374/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 37404 del 2021); - ciò che dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzionesemplice di fondatezza della pretesa, salvo naturalmente l'ampiodiritto del contribuente a fornire la prova contraria; - ciò posto, appare chiaro che la CTR, nel caso che ci occupa, abbia quindicorrettamente valutato gli elementi in atti; essa ha preso atto della sussistenza del triplice sopra detto carattere degli elementi indiziari, sia singolarmente, sia nel loro insieme, quindi complessivamente; la sentenza impugnata gli ha quindi posti a confrontocon quanto dedotto e provato ex adverso ; -e con riguardo a quanto dedotto e provato dal contribuente la CTR ha ritenuto non assolto l’opposto onere probatorio, sì da concludere , altrettantocorrettamente, in ordine alla legittimità dell’atto impugnato nellasua rideterminazione di maggiori tributi, interessi e sanzioni; -conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 -non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione formaledell’intimata Amministrazione p.q.m. rigettail ricorso . Aisens
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