Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15774/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5735/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende in forza di legge; -resistente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5381/2022depositata il 30/01/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - l ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che, nell’accogliere l’opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione del compenso in suo favore, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non aveva liquidato le spese del giudizio di opposizione; -il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Ritenuto che: -con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Sorveglianza di Firenze omesso di liquidare le spese del giudizio di opposizione, pur avendo accolto l’opposizione proposta dal ricorrente, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla mancata ammissione del predetto al gratuito patrocinio a spese dello Stato. -Il motivo è fondato. - I l difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese (Cass.,sez. 2 , 14/02/2024, n. 4082; Cass ., sez. 6 - 2 , 21/03/2018, n.7072). - I l Presidente del Tribunale di Firenze, all’esito del giudizio di opposizione, che ha natura contenziosa, pur avendo accolto il ricorso ed affermato in dispositivo che “il difensore d’ufficio ha diritto anche alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio di opposizione a carico dell’erario”, ha omesso di liquidare le spese del giudizio di opposizione. - I l ricorso deve pertanto essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p..c., liquidando all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di opposizione; - considerato il valore della causa, vanno liquidate all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di opposizione nella misura di € 340,00; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata quanto alle spese del giudizio di opposizione e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite di detto giudizio in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che liquida nella complessiva somma di euro340,00.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro340,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5735/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende in forza di legge; -resistente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5381/2022depositata il 30/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - l ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che, nell’accogliere l’opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione del compenso in suo favore, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non aveva liquidato le spese del giudizio di opposizione; -il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Ritenuto che: -con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Sorveglianza di Firenze omesso di liquidare le spese del giudizio di opposizione, pur avendo accolto l’opposizione proposta dal ricorrente, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla mancata ammissione del predetto al gratuito patrocinio a spese dello Stato. -Il motivo è fondato. - I l difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese (Cass.,sez. 2 , 14/02/2024, n. 4082; Cass ., sez. 6 - 2 , 21/03/2018, n.7072). - I l Presidente del Tribunale di Firenze, all’esito del giudizio di opposizione, che ha natura contenziosa, pur avendo accolto il ricorso ed affermato in dispositivo che “il difensore d’ufficio ha diritto anche alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio di opposizione a carico dell’erario”, ha omesso di liquidare le spese del giudizio di opposizione. - I l ricorso deve pertanto essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p..c., liquidando all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di opposizione; - considerato il valore della causa, vanno liquidate all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di opposizione nella misura di € 340,00; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata quanto alle spese del giudizio di opposizione e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite di detto giudizio in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che liquida nella complessiva somma di euro340,00. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro340,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezio
Decreto Cassazione n. 15774/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris