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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04735/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BARI-GLa~erstrertier-PaTti7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , 20265/21 RG i Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 ascrittogli.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo l'errata mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 , d.P.R. n. 309/90.

L'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita rivalutazione di merito.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.10.2021 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BARI-GLa~erstrertier-PaTti7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , 20265/21 RG i Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo l'errata mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 , d.P.R. n. 309/90. L'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita rivalutazione di merito. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il consigliere est
Sentenza Cassazione n. 04735/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris