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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 09442/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di cassazione n. 14103/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. [OSCURATO:PERSONA]Oriano, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Seconda zione della Corte di cassazione in data 9 febbraio 2023 che ha dichiarato Ci inammissibile il ricorso proposto dal predetto avverso la sentenza emessa il 16 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli con la quale il D'Oriano è stato riconosciuto responsabile del delitto di usura.

2. Avverso la sentenza il ricorrente deduce errore di fatto in ordine alla citazione in appello dell'imputato con riguardo alla prima notifica a questi, residente all'estero, del decreto di citazione in appello e del contestuale invito a eleggere domicilio in Italia.

La Suprema Corte - a fronte della dedotta omessa citazione dell'imputato nel processo di appello - riteneva correttamente operata la notifica dell'avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'imputato presso il difensore, sul presupposto errato che all'imputato fossero stati preventivamente e regolarmente notificati il decreto di citazione e il contestuale invito a eleggere domicilio nello Stato italiano ed egli non vi avesse provveduto, così legittimando la notifica della prima udienza, successiva al deposito della nuova nomina, presso il difensore.

In realtà, quella notifica preliminare del decreto di citazione e dell'invito, disposta ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., seppur tentata dalla Corte di appello in Danimarca per la prima udienza del 13/12/2018 non era andata a buon fine, e non per impossibilità o per inidoneità del domicilio, ma per un errore di trascrizione dell'indirizzo di residenza dell'imputato commesso dalla cancelleria.

Cosicché nessuna consapevolezza del processo e nessun obbligo di elezione di domicilio in Italia poteva ravvisarsi a carico dell'imputato al momento della sottoscrizione e del deposito della nuova nomina.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto per ragioni non consentite dall'ordinamento.

2. La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di ricorso riguardante la omessa notifica all'imputato del decreto dì citazione in appello sul rilievo che, dopo il differimento della prima udienza del 13/12(2018 a quella del 14/5/2020 per omesso avviso all'imputato disponendosi la rinnovazione della notifica all'estero alla residenza conosciuta in Danimarca (via Bagevaerdavej, 67 A, STTH-[OSCURATO:PERSONA]), con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato presso la Corte di appello di Napoli il 25/02/2019, con riguardo allo stesso procedimento di cui venivano indicati gli estremi e con riferimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il 15_23 nominava difensore e procuratore speciale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ,Alaia indicando un nuovo indirizzo per le notificazioni in Danimarc:a, dove eleggeva domicilio.

Da ciò la Corte di legittimità desumeva che l'imputato era a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, pendente in appello/ e della citazione in appello per la predetta udienza/ mancando da parte sua la elezione di domicilio in Italia, ritenendo che, riferendosi l'art. 169, comma 1, cod. proc. pen. alla prima notifica da inviare, "la mancata elezione di domicilio nel territorio dello Stato ha correttamente determinato che le ulteriori notifiche siano avvenute ai sensi dell'art. 161, comma 4, proc. pen. presso il difensore dì fiducia".

Alla udienza del 16 dicembre 2021 il procuratore speciale del ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello nel merito, con la sola esclusione di quelli relativi alla determinazione della pena, chiedendo l'applicazione di pena concordata; richiesta che è stata respinta dalla Corte territoriale con conseguente perdita di efficacia della richiesta e della rinuncia e conseguente esame nel merito della impugnazione.

3. A fronte dei menzionati rilievi della sentenza impugnata, il ricorso assume del tutto genericamente che l'assunto decisorio si fonda sulla regolare notifica del primo decreto di citazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando invece, secondo l'argomentare della Corte, assume decisivo rilievo l'avvenuto deposito, antecedente alla udienza di rinvio del 14/5/2020, della nomina a procuratore e difensore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la elezione di domicilio in Danimarca, a dimostrazione della conoscenza da parte dell'imputato del processo in appello a suo carico e della mancata elezione di domicilio in Italia.

La rilevanza decisiva di tali emergenze ai fini della ritenul:a legittimità della successiva notifica della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, designa la manifesta genericità della censura del ricorrente che, in ogni caso, non individua un errore di fatto, involgendo invece la valutazione giuridica della pretesa validità della prima citazione dell'imputato / che non è censurabile con l'atto di ricorso straordinario proposto secondo costante orientamento secondo il quale, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di cassazione n. 14103/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA]Oriano, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Seconda zione della Corte di cassazione in data 9 febbraio 2023 che ha dichiarato Ci inammissibile il ricorso proposto dal predetto avverso la sentenza emessa il 16 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli con la quale il D'Oriano è stato riconosciuto responsabile del delitto di usura. 2. Avverso la sentenza il ricorrente deduce errore di fatto in ordine alla citazione in appello dell'imputato con riguardo alla prima notifica a questi, residente all'estero, del decreto di citazione in appello e del contestuale invito a eleggere domicilio in Italia. La Suprema Corte - a fronte della dedotta omessa citazione dell'imputato nel processo di appello - riteneva correttamente operata la notifica dell'avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'imputato presso il difensore, sul presupposto errato che all'imputato fossero stati preventivamente e regolarmente notificati il decreto di citazione e il contestuale invito a eleggere domicilio nello Stato italiano ed egli non vi avesse provveduto, così legittimando la notifica della prima udienza, successiva al deposito della nuova nomina, presso il difensore. In realtà, quella notifica preliminare del decreto di citazione e dell'invito, disposta ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., seppur tentata dalla Corte di appello in Danimarca per la prima udienza del 13/12/2018 non era andata a buon fine, e non per impossibilità o per inidoneità del domicilio, ma per un errore di trascrizione dell'indirizzo di residenza dell'imputato commesso dalla cancelleria. Cosicché nessuna consapevolezza del processo e nessun obbligo di elezione di domicilio in Italia poteva ravvisarsi a carico dell'imputato al momento della sottoscrizione e del deposito della nuova nomina. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto per ragioni non consentite dall'ordinamento. 2. La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di ricorso riguardante la omessa notifica all'imputato del decreto dì citazione in appello sul rilievo che, dopo il differimento della prima udienza del 13/12(2018 a quella del 14/5/2020 per omesso avviso all'imputato disponendosi la rinnovazione della notifica all'estero alla residenza conosciuta in Danimarca (via Bagevaerdavej, 67 A, STTH-[OSCURATO:PERSONA]), con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato presso la Corte di appello di Napoli il 25/02/2019, con riguardo allo stesso procedimento di cui venivano indicati gli estremi e con riferimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il 15_23 nominava difensore e procuratore speciale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ,Alaia indicando un nuovo indirizzo per le notificazioni in Danimarc:a, dove eleggeva domicilio. Da ciò la Corte di legittimità desumeva che l'imputato era a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, pendente in appello/ e della citazione in appello per la predetta udienza/ mancando da parte sua la elezione di domicilio in Italia, ritenendo che, riferendosi l'art. 169, comma 1, cod. proc. pen. alla prima notifica da inviare, "la mancata elezione di domicilio nel territorio dello Stato ha correttamente determinato che le ulteriori notifiche siano avvenute ai sensi dell'art. 161, comma 4, proc. pen. presso il difensore dì fiducia". Alla udienza del 16 dicembre 2021 il procuratore speciale del ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello nel merito, con la sola esclusione di quelli relativi alla determinazione della pena, chiedendo l'applicazione di pena concordata; richiesta che è stata respinta dalla Corte territoriale con conseguente perdita di efficacia della richiesta e della rinuncia e conseguente esame nel merito della impugnazione. 3. A fronte dei menzionati rilievi della sentenza impugnata, il ricorso assume del tutto genericamente che l'assunto decisorio si fonda sulla regolare notifica del primo decreto di citazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando invece, secondo l'argomentare della Corte, assume decisivo rilievo l'avvenuto deposito, antecedente alla udienza di rinvio del 14/5/2020, della nomina a procuratore e difensore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la elezione di domicilio in Danimarca, a dimostrazione della conoscenza da parte dell'imputato del processo in appello a suo carico e della mancata elezione di domicilio in Italia. La rilevanza decisiva di tali emergenze ai fini della ritenul:a legittimità della successiva notifica della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, designa la manifesta genericità della censura del ricorrente che, in ogni caso, non individua un errore di fatto, involgendo invece la valutazione giuridica della pretesa validità della prima citazione dell'imputato / che non è censurabile con l'atto di ricorso straordinario proposto secondo costante orientamento secondo il quale, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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