CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 43295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce questione incidentale di legittimità costituzionale della normativa in tema di prescrizione del reato tributario, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n.74/2000, nonchè in ordine all'elemento oggettivo del reato, per mancata assunzione di prova decisiva. Con memoria, contenente motivi nuovi, I ricorrente, oltre a insistere per l'accoglimento dei motivi già dedotti, rileva il totale pagamento del debito tributario. Considerato che il primo motivo di ricorso prospetta enunciati ermeneutici manifestamente infondati e in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in relazione all'istituto della prescrizione per i delitti previsti dagli articoli dal 2 al 10 del d.lgs. 74/2000, che ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del medesimo decreto è necessario elevare di un terzo la pena massima (Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, Rv. 282707 - 01); Considerato che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso deducono doglianze che, oltre a riprodurre censure già vagliate dal giudice di merito, sono generiche. L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. Le doglíanze, inoltre, investono profili dì valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo laddove ha ritenuto comprovata la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nella forma particolare della c.d. inesistenza relativa, che si integra anche nel caso in cui i servizi indicati nelle fatture siano eseguiti in quantitativi inferiori rispetto quelli indicati, nonché - come nel caso di specie - qualora le somme fittiziamente pagate vengano restituite in breve lasso di tempo.Ritenuto che il quinto motivo sia inammissibile perché ha ad oggetto punti già analizzati e disattesi con riguardo al dato probatorio delle fatture insistenti attraverso corretti argomenti giuridici e una adeguata motivazione (v. punti 6.2., 6.3. capo e) della sentenza impugnata), avendo il giudice d'appello fatto buon governo dei principi di recente stabiliti da questa Corte (Sez.3, n. 18692 del 22/02/2016, Rv. 267030 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 Il Consigliere es