CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
prio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -995 contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza n. 518/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 05/11/2020 R.G.N. 516/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12844/2021Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 12348/2026Data pubblicazione 03/05/20261.Con sentenza n. 518/2020, la Corte d’Appello di Bologna haconfermato la decisione del Tribunale di Piacenza che, accertatol’obbligo di iscrizione dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata Inps edel relativo versamento contributivo a decorrere dal 2009, haritenuto non applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’art116 comma 8, lett b) L 388/2000, precisando che i contributiprevidenziali intimati nell’opposto avviso di addebito devonoessere “decurtati dalle sanzioni ivi irrogate”.2.La Corte territoriale, per quanto qui di interesse, dopo averritenuto in motivazione applicabili solo le sanzioni “nella più lievemisura di cui alla lett a)” della citata norma, ha rigettatointegralmente il gravame dell’Inps.3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’Inps affidato adue motivi.4.È rimasta intimata la parte resistente.5.All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine di giorni60 per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art.116, co.8, lett. a) e b) l. n.388/00, pernon avere la Corte d’appello applicato il regime dell’evasionecontributiva, nonostante l’incompleta compilazione da parte delprofessionista della dichiarazione dei redditi e, quindi,l’occultamento dell’attività di libero professionista.2.Con il secondo motivo, la parte lamenta la nullità dellasentenza, per violazione dell’art 156 comma 2 del cpc, per averela Corte territoriale affermato in motivazione la debenza delleNumero registro generale 12844/2021sanzioni civili per l’ipotesi di omissione contributiva di cui allN’aumretr o sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 12348/2026116 lett a) ed avere poi in dispositivo rigettato l’appello,Data pubblicazione 03/05/2026confermando la sentenza del Tribunale che non aveva applicatoalcuna sanzione, né ai sensi della lett a) né ai sensi della lett b)dell’art 116 L. citata.Denuncia, quindi, un insanabile contrasto tra motivazione edispositivo.2.1. Per ragioni logiche, il secondo motivo viene analizzato perprimo.La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza especificità ed è in ogni caso infondato.Parte ricorrente si duole genericamente di un contrasto tramotivazione (laddove la Corte territoriale, a pag 4, ha riconosciutoche “rimane ferma la debenza delle sanzioni nella più lieve misuradi cui alla lett a”) e il dispositivo della sentenza impugnata, con cuila medesima Corte ha statuito il rigetto integrale dell’appello,confermando la sentenza del Tribunale che aveva denegato ognisanzione.Non ha però indicato e riportato il motivo di appello con cuirisulta devoluta la domanda di riconoscimento delle sanzioni piùlievi previste per l’omissione contributiva, previste dalla lett a)dell’art 116 l. cit e con cui, al contempo, risulta censurato l’omessoriconoscimento da parte delle stesse da parte del Tribunale, nè hariportato le parti della sentenza della Corte d’appello da cui risultache non è stato affatto considerato tale motivo di gravame.Il motivo così come proposto è inammissibile e non consentedi valutare la sussistenza del contrasto denunciato, non rilevabiledalla lettura sentenza.Come più volte chiarito da questa Corte, in tema di ricorsoper cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores inprocedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e deiNumero registro generale 12844/2021documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperarNeum ielr o sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 12348/2026fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità eData pubblicazione 03/05/2026garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte edil diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misuratale da non inciderne la stessa sostanza (Cass.n.25700 del 25/09/2024).2.2. Nel caso di specie, poi, emerge dal ricorso per cassazione(pag 12) che “la sentenza di primo grado aveva negato tout courtla fondatezza delle sanzioni civili” (quindi, anche quelle di cui allalett a) e che l’ing [OSCURATO:PERSONA] doveva corrispondere soltanto i contributi;emerge altresì dalla sentenza della Corte territoriale (pag. 2) chel’Inps aveva appellato la decisione del Tribunale “con particolareed esclusivo riferimento al punto in cui… ha ritenuto che non fosseapplicabile il regime sanzionatorio previsto dall’art 116, comma 8,lett b l. 388/2000”.Dagli atti si rileva, quindi, che il tema devoluto alla Corte diAppello afferiva solo alla debenza delle sanzioni per evasione e nonanche delle sanzioni per omissione (su cui la Corte esprimeva unmero obiter dictum) e che, con l’appello proposto, l’Inps, lungidall’invocare anche l’applicazione, in subordine, delle sanzioni peromissione contributive, richiedeva esclusivamente l’applicazionedelle sanzioni per evasione contributiva ex art 116 co 8 lett b L.388/2000. Infatti, domandava testualmente la “riforma in partequa” della sentenza del Tribunale di Piacenza “nel senso di ritenereirrogabili le sanzioni di cui all’art 11 comma 8 lett b L. 388/2000”.2.3. È appena il caso di aggiungere che la diversa fattispeciedell’omissione contributiva integra titolo autonomo, fondato sufatti costitutivi differenti. La Corte territoriale, pertanto, rigettandol’impugnazione, non è incorsa in contrasto tra motivazione edispositivo, avendo escluso la fondatezza della censura che sullabase degli atti può ritenersi devoluta (sanzioni di cui alla lNeutmte rBo re (gicstfror generale 12844/2021Numero sezionale 995/2026in argomento Cass. sent. 4741/2005; n. 24600 del 18/10/2017).Numero di raccolta generale 12348/20262.4. Ed invero, il contrasto tra motivazione e dispositivDoa tac hpuebb licazione 03/05/2026determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quantoesso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, arendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass.n.17275/2025;n. 26074 del 17/10/2018), situazione nonrilevabile nella specie, in cui la denunciata divergenza tradispositivo e motivazione è solo apparente, non preclude ilraggiungimento dello scopo ed esclude la nullità della sentenza, aisensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass.10/05/2011, n. 10305).3. Passando alla disamina del primo motivo di ricorso, devestatuirsi la sua infondatezza.L'INPS considera la mancata compilazione del quadro RR daparte del professionista come evasione contributiva, poiché cosìavrebbe nascosto il debito contributivo.Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha escluso cheex se l’omessa compilazione del quadro RR sia occultamento deldebito, affermando (ex plurimis: n.8027/2026; n. 28594/2024; n.37529/2021) che, in tema di sospensione della prescrizione deicontributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione allagestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del1995, non è configurabile un automatismo tra la mancatacompilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.L’evasione, quindi, è connessa ad un’intenzione specifica dinon versare i contributi che, sulla base di un accertamento di fattosvolto dal giudice di merito, non è rivedibile in sede di legittimità.3.1. Nella specie, l’Inps si è limitato, peraltro, ad enfNautmizerzoa rergeis triol generale 12844/2021Numero sezionale 995/2026mero dato della mancata compilazione, nella dichiarazione deiNumero di raccolta generale 12348/2026redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contDraibta uputbib licazione 03/05/2026previdenziali dovuti, senza aggiungere alcun altro dato, e ha cosìvalorizzato quell’automatismo altre volte censurato da questaCorte (nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 9 settembre2024, n. 24195, punto 15 del Considerato; n. 28594/2024).3.2. Si aggiunge che la doglianza dell’INPS si basa, comunque,su un quadro normativo superato dalla sentenza della Corte Cost.n. 55 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti noniscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamenteiscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensidell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenuti all’obbligo diiscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dalpagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civiliper l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla suaentrata in vigore.4. Per tutto quanto detto, il ricorso va rigettato.5.Nulla per spese, poiché la parte resistente è rimastaintimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1 bis.Numero registro generale 12844/2021Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 12348/2026La PresidenteData pubblicazione 03/05/2026Lucia Esposito