Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:269
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989CJ0080_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-80/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo ( Repubblica federale di Germania ), nella causa dinanzi ad esso pendente fra
[OSCURATO:PERSONA] GmbH, società di diritto tedesco con sede a Norderstedt ( Repubblica federale di Germania ),
e
[OSCURATO:PERSONA] ( Ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA] )
domanda vertente sulla validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 novembre 1985 - COM(85 ) 1709 def . - nonché sull' interpretazione dell' art . 5, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( GU L 197, pag . 1 ),
LA CORTE ( Terza Sezione )
composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate :
- per la [OSCURATO:PERSONA], dal sig . [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, assistito dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], funzionaria presso il ministero della Giustizia della Repubblica federale di Germania, posta a disposizione del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] all' udienza del 7 febbraio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 6 gennaio 1989, pervenuta in cancelleria il 13 marzo 1989, il [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative, l' una alla validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 novembre 1985 - COM(85 ) 1709 def . - ( in prosieguo : la "decisione della [OSCURATO:PERSONA] "), e l' altra all' interpretazione dell' art . 5, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( GU L 197, pag . 1, in prosieguo : il "regolamento del Consiglio ").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un ricorso con il quale la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] ") chiede l' annullamento di tre ingiunzioni per il recupero di dazi doganali emesse dall' [OSCURATO:PERSONA] di Iztehoe ( in prosieguo : lo "[OSCURATO:PERSONA] ").
3 Detti provvedimenti di recupero attenevano ad operazioni di importazione nella Comunità, effettuate tra il gennaio e il settembre 1983, di carta non imbianchita per sacchi di grandi dimensioni, rientrante nella sottovoce 48.01 C II a ) della Tariffa doganale comune ( in prosieguo : la "TDC ") e proveniente dal Regno di Spagna - che all' epoca non aveva ancora aderito alla Comunità - nonché da altri paesi terzi . Le merci venivano dichiarate mensilmente ai fini dell' immissione in libera pratica ai sensi del regime di dichiarazione globale previsto dall' art . 20 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1979, 79/695/CEE, relativa all' armonizzazione delle procedure d' immissione in libera pratica delle merci ( GU L 205, pag . 19 ).
4 [OSCURATO:PERSONA] liquidava i dazi doganali all' importazione della carta di cui trattasi proveniente dalla Spagna e da altri paesi terzi applicando rispettivamente le aliquote del 3 e del 7,5%, conformemente alle dichiarazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] che, ai fini del calcolo dei dazi d' importazione, si era basata sulle aliquote indicate nella tariffa doganale d' uso pubblicata nella Repubblica federale di Germania dal ministero federale delle Finanze .
5 Orbene, le aliquote applicabili all' importazione di carta non imbianchita per sacchi di grandi dimensioni erano, conformemente alla normativa comunitaria all' epoca in vigore, pari al 3,2% per l' importazione di tali prodotti dal Regno di Spagna, ai sensi del regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 luglio 1970, n . 1524, relativo alla conclusione di un accordo fra la Comunità economica europea e la Spagna ed alle disposizioni per la sua applicazione ( GU L 182, pag . 1 ), e all' 8% per l' importazione dei detti prodotti da altri paesi terzi, ai sensi del regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 ottobre 1982, n . 3000, che modifica il regolamento CEE n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 318, pag . 1 ). Con nota di rettifica 17 agosto 1983, n . 151/83, pervenuta presso lo [OSCURATO:PERSONA] il successivo 19 agosto, il ministero federale delle Finanze rettificava la tariffa d' uso portando le aliquote applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1983, rispettivamente al 3,2 e 8 %.
6 Con tre ingiunzioni del 19 e 26 ottobre e 2 novembre 1983 lo [OSCURATO:PERSONA] intimava alla [OSCURATO:PERSONA], in base all' art . 2 del citato regolamento n . 1697/79, il versamento dell' importo corrispondente alla differenza tra la somma dovuta risultante dall' applicazione delle aliquote del 3,2 e 8% e quella inizialmente versata, differenza pari a 4 866,40 DM .
7 A seguito dell' opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso tali ingiunzioni, la Repubblica federale di Germania adiva, il 3 luglio 1985, la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art . 4 del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 20 giugno 1980, n . 1573, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1697/79 ( GU L 161, pag . 1 ). Con decisione 4 novembre 1985 la [OSCURATO:PERSONA] decideva che i dati all' importazione liquidati in misura insufficiente dovevano essere oggetto di recupero .
8 [OSCURATO:PERSONA] proponeva allora ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo, sostenendo di essersi basata, nelle proprie dichiarazioni globali, sulle aliquote indicate nella tariffa d' uso e di aver tenuto esclusivamente conto di tali aliquote nei propri conteggi .
9 [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo, nutrendo dubbi sia sulla validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] sia sull' interpretazione dell' art . 5, n . 1, del regolamento del Consiglio n . 1697/79, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 novembre 1985 - COM(85 ) 1709 def . - relativa al recupero di tributi d' importazione su merci importate dalla ricorrente nel periodo gennaio-settembre 1983 sia invalida . Se l' invalidità si riferisca solo ai provvedimenti di liquidazione dei tributi adottati fino al 19 agosto 1983 o anche alle importazioni effettuate fino a tutto il settembre 1983 .
2 ) Nel caso in cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 novembre 1985 sia valida :
come debba essere interpretato l' art . 5, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, nella versione da ultimo vigente :
a ) se rientrino nelle informazioni delle autorità competenti anche le indicazioni amministrative generali di ministeri che non si occupino direttamente della riscossione dei tributi;
b)nel caso in cui la questione sub 2 a ) debba essere risolta in senso affermativo : se le indicazioni amministrative sull' entità delle aliquote dei dazi siano vincolanti per le autorità incaricate della riscossione dei dazi qualora dette autorità abbiano proceduto alla riscossione in base a dette aliquote ".
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
11 Dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio emerge che i dubbi sollevati dal [OSCURATO:PERSONA] quanto alla validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato disposto il recupero vertono unicamente sulla questione se giustamente la detta istituzione abbia ritenuto che l' errore commesso dall' ufficio doganale poteva essere ragionevolmente rilevato dal debitore d' imposta ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio . [OSCURATO:PERSONA] si chiede, in particolare, se non sia eccessiva la vigilanza pretesa dal debitore poiché non ci si potrebbe attendere che questi sia meglio informato dello [OSCURATO:PERSONA] quanto all' aliquote da applicare . Il giudice a quo rileva, al riguardo, che lo [OSCURATO:PERSONA] non dispone della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si attiene anch' esso alle indicazioni contenute nella tariffa d' uso del ministero federale delle Finanze .
12 [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente, in proposito, che la tariffa d' uso tedesca non possedeva che un valore puramente indicativo e non poteva, pertanto, essere opposta alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, che contiene la normativa comunitaria vigente in materia, poiché altrimenti sarebbe compromessa la diretta ed uniforme applicazione della TDC e si attribuirebbe ad una tariffa d' uso nazionale una preminenza sulle vigenti norme doganali comunitarie . Un operatore economico che si basi su un siffatto testo di carattere dichiarativo dovrebbe assumersi, conseguentemente, il rischio di un' eventuale difformità tra detto testo e la normativa comunitaria da applicare .
13 Si deve ricordare, in primo luogo, che nella sentenza 12 luglio 1989, Binder / [OSCURATO:PERSONA] ( causa 161/88, Racc . pag . 2415 ) la Corte ha precisato che le norme tariffarie comunitarie vigenti costituiscono, a decorrere dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l' unico diritto positivo in materia, diritto di cui si presume la conoscenza da parte di ciascuno . Una tariffa d' uso come la tariffa tedesca, redatta dalle autorità nazionali, costituisce quindi, come emerge dal tenore stesso del suo sommario, semplicemente un manuale per le operazioni di sdoganamento .
14 Ne consegue che un operatore economico di professione, la cui attività consista essenzialmente in operazioni di importazione e di esportazione e che possieda già una certa esperienza in materia, deve accertarsi, mediante la lettura delle Gazzetta ufficiali pertinenti, del diritto comunitario che si applica alle operazioni da esso effettuate . Tale operatore non può, pertanto, basarsi sulle indicazioni alle aliquote contenute in una tariffa di uso nazionale .
15 Un errore di aliquota, come quello di cui trattasi nella causa principale, avrebbe potuto essere scoperto da un operatore economico attento grazie alla lettura della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nella quale sono stati pubblicati entrambi i regolamenti del Consiglio nn . 1524/70 e 3000/82 . Infatti, l' aliquota di abbattimento applicabile ai dazi relativi ai prodotti originari della Spagna ( 60 %) era in vigore dal 1973 e la merce importata era espressamente menzionata nella TDC vigente nell' anno 1983 . Ne consegue che era lecito attendersi che un importatore fosse in grado di rilevare la difformità tra la TDC e la tariffa d' uso tedesca .
16 Orbene, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] è un operatore economico di professione specializzato negli articoli per imballaggio e che, in quanto tale, importa regolarmente della carta . Essa si avvale, inoltre, per le proprie dichiarazioni doganali, del regime di dichiarazione globale che è concesso solamente agli importatori di comprovata esperienza e competenza .
17 Pertanto, l' argomento del [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo, secondo il quale non potrebbe pretendersi da un operatore economico quale la [OSCURATO:PERSONA] di essere meglio informato della competente autorità nazionale, non può essere accolto .
18 Si deve, quindi, considerare che a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l' errore commesso dall' ufficio doganale potesse essere ragionevolmente scoperto, ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio, dalla [OSCURATO:PERSONA] .
19 Da quanto precede emerge che la prima questione sollevata dal giudice nazionale deve essere risolta nel senso che l' esame della stessa non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 novembre 1985 - COM(85 ) 1709 def . - rivolta alla Repubblica federale di Germania .
Sull' interpretazione dell' art . 5, n . 1, del regolamento del Consiglio
20 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede se una tariffa d' uso nazionale, pubblicata dal ministero di uno Stato membro, che raggruppi in un unico testo norme di diritto nazionale e di diritto comunitario, tra le quali, segnatamente, quelle della Tariffa doganale comune, rientri nell' art . 5, n . 1, del regolamento .
21 Si deve ricordare che con l' art . 5, n . 1, del regolamento del Consiglio si è voluto limitare la possibilità di procedere al recupero qualora l' errore derivi o da "informazioni" fornite dall' autorità competente stessa o da "disposizioni di carattere generale che una decisione giudiziaria abbia successivamente invalidato ".
22 Si deve rilevare, al riguardo, che con tale distinzione fra le "informazioni" di cui al primo trattino dell' art . 5, n . 1, e le "disposizioni di carattere generale" di cui al successivo secondo trattino, il legislatore comunitario ha chiaramente indicato che la nozione di "informazioni" comprende non indicazioni contenute in un testo di carattere generale e rivolto a persone indeterminate, bensì esclusivamente le indicazioni fornite dagli uffici competenti ad un determinato operatore economico in una fattispecie precisa .
23 Tale interpretazione della nozione di "informazioni" trova conferma nella finalità dell' art . 5, n . 1, del regolamento del Consiglio . Come si desume, infatti, dal secondo "considerando" del regolamento, tale norma è diretta a garantire la "certezza che i debitori debbono nutrire nei confronti degli atti amministrativi aventi conseguenze pecuniarie ".
24 Orbene, il detto principio della certezza del diritto può essere invocato dal debitore che si riferisca alle informazioni concrete ottenute dagli uffici ai quali si sia rivolto per la definizione di un caso preciso, ma non dal debitore che si attenga ad una dichiarazione amministrativa di carattere generale che, come la tariffa d' uso di cui trattasi nella causa principale, possiede un valore puramente indicativo .
25 La seconda questione va qundi risolta dichiarando che l' art . 5, n . 1, primo trattino, del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuare il pagamento, deve essere interpretato nel senso che in esso non rientra una tariffa d' uso nazionale che raggruppi norme di diritto nazionale e di diritto comunitario fra cui, segnatamente, quelle della Tariffa doganale comune .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta, quindi, statuire sulle spese .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE ( Terza Sezione )
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] di Amburgo con ordinanza 6 gennaio 1989, dichiara :
1 ) l' esame della prima questione pregiudiziale non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 novembre 1985 - COM(85 ) 1709 def . - rivolta alla Repubblica federale di Germania .
2 ) L' art . 5, n . 1, primo trattino, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento, deve essere interpretato nel senso che in esso non rientra una tariffa d' uso nazionale che raggruppi norme di diritto nazionale e di diritto comunitario fra cui, segnatamente, quelle della Tariffa doganale comune .