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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24115/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 28782/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 28/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con provvedimento depositato il 28/2/2020, ha disposto la proroga, per ulteriori trenta giorni, del periodo di trattenimento presso il locale C.P.R. di [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, avendo l’amministrazione rilevato che era stato inoltrato sollecito alla richiesta di identificazione e di rilascio di lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica del Marocco di Torino e si era in attesa di riscontro, osservando che l’amministrazione aveva documentato le attività espletate ai fini dell’ottenimento della documentazione necessaria per dare esecuzione all’espulsione e lo straniero, all’udienza, non aveva collaborato.

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 28/10/2020, affidato a tre motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno (che non svolgono difese).

Il ricorrente ha depositato memoria in data 2/2/22. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo ed il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.14, comma 5, d.lgs. 286/1998, e la nullità del provvedimento per motivazione apparente, in relazione al mancato rilievo dell’illegittimità della proroga del trattenimento per mancanza di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di quinta proroga; b) con il secondo motivo, ex art.360 nn. 3,4 c.p.c., la violazione degli artt.112 c.p.c., 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, 111 Cost., per omessa motivazione in merito alla richiesta di rigetto della proroga del trattenimento per mancanza di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di quintaproroga.

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate.

In ordine alla violazione dell'art. 14, comma 5 , d.lgs n. 286/1998, espone il ricorrente che la norma sopra citata esige, per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, la sussistenza di «elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione», ovvero la verifica che il mantenimento della misura «sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio», circostanze non previste ai fini della prima proroga.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha prorogato il suo trattenimento, non preoccupandosi di accertare in concreto la sussistenza di «elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione», ma accogliendo l'istanza della Questura, che si era limitata ad affermare di essersi attivata per ottenere la documentazione necessaria all’esecuzione dell’espulsione.

Va osservato che, prima dell'entrata in vigore della L. 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l'art. 14 comma 5 d.lgs n. 286/1998 - l'esistenza di gravi difficoltà nell'accertamento dell'identit à e della nazionalitàdel soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del Giudice di Pace sia della la prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un'ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti.A seguito della modifica dell'art. 14, comma 5, legge cit ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, ̀ stata introdotta , invece, una disciplina pì rigorosa ai fini di una pi ̀ stretta oss ervanza dell'art. 13 Cost (in tema di limiti alla privazione della libertàpersonale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di «elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione» dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento « sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio» (vedi Cass.n. 6066/2019 e Cass. 1648/2022, non mass.).

Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la ulteriore proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito attualmente richiesto dall'art. 14 comma 5 d.lgs n. 286/1998, limitandosi a dare atto che l'Amministrazione era in attesa di riscontro, elemento, che, tuttavia, ̀ irrilevante ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine entro il quale la convalida avrebbe dovuto essere pronunciata.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato senza rinvio; condanna l’intimato al rimborso de lle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in complessivi € 1.000,00, a titolo di compensi, oltre ad € 100,00 a titolo di esborsi, nonché di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.100,00, a titolo di compensi, oltre € 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge, il tutto da distrarsi in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 28782/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 28/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con provvedimento depositato il 28/2/2020, ha disposto la proroga, per ulteriori trenta giorni, del periodo di trattenimento presso il locale C.P.R. di [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, avendo l’amministrazione rilevato che era stato inoltrato sollecito alla richiesta di identificazione e di rilascio di lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica del Marocco di Torino e si era in attesa di riscontro, osservando che l’amministrazione aveva documentato le attività espletate ai fini dell’ottenimento della documentazione necessaria per dare esecuzione all’espulsione e lo straniero, all’udienza, non aveva collaborato. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 28/10/2020, affidato a tre motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno (che non svolgono difese). Il ricorrente ha depositato memoria in data 2/2/22. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo ed il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.14, comma 5, d.lgs. 286/1998, e la nullità del provvedimento per motivazione apparente, in relazione al mancato rilievo dell’illegittimità della proroga del trattenimento per mancanza di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di quinta proroga; b) con il secondo motivo, ex art.360 nn. 3,4 c.p.c., la violazione degli artt.112 c.p.c., 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, 111 Cost., per omessa motivazione in merito alla richiesta di rigetto della proroga del trattenimento per mancanza di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di quintaproroga. 2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate. In ordine alla violazione dell'art. 14, comma 5 , d.lgs n. 286/1998, espone il ricorrente che la norma sopra citata esige, per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, la sussistenza di «elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione», ovvero la verifica che il mantenimento della misura «sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio», circostanze non previste ai fini della prima proroga. Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha prorogato il suo trattenimento, non preoccupandosi di accertare in concreto la sussistenza di «elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione», ma accogliendo l'istanza della Questura, che si era limitata ad affermare di essersi attivata per ottenere la documentazione necessaria all’esecuzione dell’espulsione. Va osservato che, prima dell'entrata in vigore della L. 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l'art. 14 comma 5 d.lgs n. 286/1998 - l'esistenza di gravi difficoltà nell'accertamento dell'identit à e della nazionalitàdel soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del Giudice di Pace sia della la prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un'ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti.A seguito della modifica dell'art. 14, comma 5, legge cit ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, ̀ stata introdotta , invece, una disciplina pì rigorosa ai fini di una pi ̀ stretta oss ervanza dell'art. 13 Cost (in tema di limiti alla privazione della libertàpersonale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di «elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione» dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento « sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio» (vedi Cass.n. 6066/2019 e Cass. 1648/2022, non mass.). Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la ulteriore proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito attualmente richiesto dall'art. 14 comma 5 d.lgs n. 286/1998, limitandosi a dare atto che l'Amministrazione era in attesa di riscontro, elemento, che, tuttavia, ̀ irrilevante ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive. 4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine entro il quale la convalida avrebbe dovuto essere pronunciata. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato senza rinvio; condanna l’intimato al rimborso de lle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in complessivi € 1.000,00, a titolo di compensi, oltre ad € 100,00 a titolo di esborsi, nonché di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.100,00, a titolo di compensi, oltre € 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge, il tutto da distrarsi in
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