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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10125/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 19 luglio 2023 dal Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale Messina, accogliendo parzialmente l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, ha annullato detta misura limitatamente al reato di tentata concussione di cui al capo A dell'imputazione provvisoria, e confermato la stessa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 319 (capo B) e 56, 110 e 319 (capo C).

Secondo quanto risulta dall'imputazione provvisoria, quanto al capo B, la Paratore, nella qualità di dirigente medico dell'azienda ospedaliera "Papardo", in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca dei fatti deputato dell'[OSCURATO:PERSONA] siciliana), con il ruolo quest'ultimo di determinatore, avrebbe fatto conseguire una borsa di studio di euro 16.000 annui a [OSCURATO:PERSONA] il quale, in cambio, avrebbe fornito i propri i servizi professionali in favore di Catalfamo, curandone la comunicazione.

Al capo C) si contesta, invece, alla Paratore di avere attivato la procedura volta alla predisposizione di un bando borsa di studio per esperto avvocato, incarico che avrebbe dovuto essere affidato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti Assessore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale, in cambio, sarebbe dovuta "passare" alla lista "Prima il territorio", riconducibile al Catalfamo, al fine di assecondare il progetto politico di quest'ultimo nell'ambito dell'imminente "rimpasto" della Giunta comunale dalla quale stava per essere escluso il padre del Catalfamo.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore [OSCURATO:PERSONA] deducendo quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione dell'art. 319 cod. pen. e di travisamento della prova in quanto il Tribunale ha omesso di valutare le conversazioni intercettate da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] non era stato favorito durante le prove di esame e che questo era stato il candidato che aveva svolto la migliore prova.

In particolare, si fa riferimento ad alcuni brani della conversazione intercorsa tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] in cui la prima diceva che la borsa di studio doveva prima essere vinta, che la stessa avrebbe giudicato con imparzialità, che l'altro candidato non aveva risposto e che la commissione esaminatrice aveva verbalizzato tutto. 2.2 Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di travisamento della prova in relazione al reato di cui al capo c) rispetto al quale manca il requisito dell'univocità della condotta.

Anche in tal caso, ad avviso della ricorrente, il Tribunale ha omesso di valutare le conversazioni in cui la Paratore sottolineava che, trattandosi di bandi pubblici, sarebbero state valutate tutte le domanda e che, in ogni caso, nella fattispecie, la Paratore si era limitata a richiedere la predisposizione del bando «per effettivi interessi pubblicistici».

Si aggiunge, inoltre, che la ricorrente ha chiarito in sede di interrogatorio di garanzia che avevano preso «in giro» la Pini e che non aveva nessuna intenzione di assumerla. 2.3 Con il terzo motivo deduce il vizio di omessa motivazione sulla sussistenza della desistenza volontaria, posto che la Paratore si è limitata a richiedere la predisposizione del bando e che, tuttavia, non aveva alcuna intenzione di agevolare la Pino ai fini della sua aggiudicazione. 2.4 Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura.

Si deduce, al riguardo, che la Paratore è stata sospesa dal suo incarico presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina e che, pertanto, non sussistono le esigenze cautelari.

In ogni caso si deduce l'illogicità della motivazione nella parte in cui è stata esclusa, a fronte di detta sospensione amministrativa, l'idoneità della misura meno afflittiva del divieto di dimora. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Quanto al primo motivo, rileva il Collegio che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta gravemente lacunosa nella valutazione della ciravità degli indizi di colpevolezza relativi al contestato reato di corruzione propria e nella qualificazione giuridica della condotta contestata alla ricorrente.

Pur diffondendosi nella descrizione degli indizi emergenti soprattutto dalle conversazioni intercettate, il Tribunale omette di argomentare in ordine agli elementi costitutivi del reato provvisoriamente contestato, focalizzando, invece, l'attenzione, da un lato, sulla relazione di asservimento dell'indagata ai voleri di Catalfamo, e, dall'altro, sul conseguimento da parte di quest'ultimo dell'utilità conseguente all'assegnazione al [OSCURATO:PERSONA] della borsa di studio.

Sulla base di tali due circostanze, il Tribunale ha sillogisticamente qualificato la condotta provvisoriamente ascritta alla ricorrente come corruzione propria ritenendo che questa, cedendo alle pressioni di Catalfamo, abbia fatto conseguire la borsa di studio a [OSCURATO:PERSONA] il quale, poi, avrebbe reso delle prestazioni professionali, quale esperto di comunicazione, a vantaggio di Catalfamo.

Rileva, tuttavia, il Collegio che tale ricostruzione fattuale, pur evidenziando un esercizio sviato della funzione pubblica, astrattamente riconducibile anche al paradigma dell'abuso di ufficio, omette di individuare le parti e i termini del patto corruttivo e, soprattutto, di operare un raccordo logico-causale tra l'atto posto in essere dalla Paratore e la successiva utilità conseguita da Catalfamo.

Va, al riguardo, ribadito che il delitto di corruzione postula un patto nel quale siano dedotti l'atto dell'ufficio e, sinallagmaticamente, la prestazione di un'utilità che, dunque, non può rilevare ex se al di fuori del suo specifico inserimento nell'illecita intesa (cfr. Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144).

In altre parole, ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, non è sufficiente che risulti provata la dazione o la promessa del denaro o dell'utilità in favore del pubblico ufficiale o del terzo, essendo, invece, necessario che detta utilità trovi la sua causa nel compimento dell'atto contrario al doveri di ufficio, rappresentando l'adempimento del patto corruttivo (Sez. 6, n. 5017 del 7/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867).

Nella fattispecie in esame, ciò che non emerge dall'ordinanza impugnata è proprio detta relazione sinallagmatica tra l'atto compiuto dalla Paratore e la successiva utilità che si assume conseguita da Catalfamo, rispetto alla quale non è dato sapere se la sua realizzazione sia stata ab initio programmata da quest'ultimo e resa nota alla ricorrente allorché le ha prospettato l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La carenza argomentativa sul sinallagma atto/utilità attiene anche alle parti del rapporto corruttivo.

Dall'ordinanza impugnata, infatti, non emerge con chiarezza chi sia il soggetto corruttore, se Catalfamo, la cui posizione di destinatario dell'utilità appare, però, incompatibile con tale ruolo, ovvero [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, sembrerebbe essersi limitato a sollecitare Catalfamo - e non Paratore - a procurargli un posto di lavoro.

Peraltro, ove si identificasse il corruttore nel [OSCURATO:PERSONA], va, comunque, considerato che detto ruolo non appare pienamente coerente con la fase in cui, dinanzi alla sua sopravvenuta ritrosia, la ricorrente e Catalfamo si sono attivati per convincerlo a partecipare al concorso. 2.2 Con riferimento, infine, all'oggetto del presunto patto corruttivo, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata non contiene alcuna argomentazione sulla natura dell'atto contestato alla ricorrente.

Va, infatti considerato, anche alla luce delle censure difensive, che nel caso in esame viene in rilievo un'attività di carattere discrezionale rispetto alla quale il Tribunale ha omesso di valutare la sua eventuale rispondenza ad una esigenze della [OSCURATO:PERSONA].

Tale lacuna argomentativa si riflette inevitabilmente sulla qualificazione giuridica della condotta.

Va, infatti, considerato che, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, dal Collegio pienamente condiviso, l'accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione del delitto di corruzione propria, dovendosi accertare che egli, violando le regole che disciplinano l'esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore, sicché, qualora l'atto compiuto abbia comunque perseguito l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (così, da ultimo, Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285366 - 02).

Ai fini della configurabilità della corruzione propria è, dunque, necessario, in primo luogo, considerare le regole sottese all'esercizio dell'attività discrezionale e verificare: a) se l'atto sia posto in essere in violazione delle specifiche regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale; b) se l'interesse pubblico sia stato in concreto condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore (cfr. Sez. 6 , n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342).

Con la conseguenza che ove tale duplice verifica abbia un esito negativo, risultando che l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere è stato, comunque, soddisfatto, il fatto integrerà la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen.

A tal fine, è, dunque, imprescindibile un'analisi attenta della struttura del patto corruttivo al fine di accertare, da una parte, se sia o meno identificabile "a monte" un atto contrario ai doveri di ufficio e, qualora ciò non sia possibile, se la condotta del pubblico agente, «al di là del caso di manifeste violazioni di discipline cogenti, di elusione della causa fondativa del potere attribuito, abbia, nonostante ed in conseguenza del patto, fatto o meno buon governo del potere assegnatogli» (così, testualmente, Sez. 6, n. 1594 del 2021).

3. Venendo all'esame del secondo e terzo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che anche in relazione al reato di cui al capo c), rispetto al quale la condotta ascritta alla ricorrente sembrerebbe essersi esaurita in una fase antecedente la conclusione dell'accordo corruttivo, l'ordinanza in esame replica le medesime carenze argomentative già evidenziate nel precedente paragrafo nella qualificazione giuridica della condotta.

A ciò si aggiunge, come rilevato nel secondo motivo di ricorso, la mancanza di motivazione in ordine alla idoneità ed univocità della condotta tenuta dalla ricorrente che, secondo quanto afferma il Tribunale, si sarebbe limitata a predisporre un "lettera" in cui sollecitava l'attivazione della procedura relativa al «bando borsa di studio per esperto avvocato specializzato per le professioni legali e per educatore pedagogista».4.

Parimenti fondato è il quarto motivo di ricorso.

L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione meramente apparente, ha reputato irrilevante la sospensione dal servizio della Paratore, limitandosi a porre l'accento, in termini, peraltro, generici e sganciati dal riferimento a specifiche circostanze fattuali poste a fondamento di tale conclusione, alla spregiudicatezza della Paratore ed alla sua possibilità di riattivare la sua rete di relazioni anche in pendenza della sospensione.

Va, al riguardo, ribadito che in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può ritenersi sussistente anche nei confronti di soggetto in posizione di rapporto organico con l'amministrazione che risulti sospeso dal servizio, purché sia fornita adeguata e logica motivazione - mancante nel caso di specie - in merito alla irrilevanza della sopravvenuta sospensione, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte criminose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quir di, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta (Sez. 6, n. 8060 del 31/01/2019, Romanò, Rv. 275087).

5. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribuna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 19 luglio 2023 dal Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale Messina, accogliendo parzialmente l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, ha annullato detta misura limitatamente al reato di tentata concussione di cui al capo A dell'imputazione provvisoria, e confermato la stessa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 319 (capo B) e 56, 110 e 319 (capo C). Secondo quanto risulta dall'imputazione provvisoria, quanto al capo B, la Paratore, nella qualità di dirigente medico dell'azienda ospedaliera "Papardo", in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca dei fatti deputato dell'[OSCURATO:PERSONA] siciliana), con il ruolo quest'ultimo di determinatore, avrebbe fatto conseguire una borsa di studio di euro 16.000 annui a [OSCURATO:PERSONA] il quale, in cambio, avrebbe fornito i propri i servizi professionali in favore di Catalfamo, curandone la comunicazione. Al capo C) si contesta, invece, alla Paratore di avere attivato la procedura volta alla predisposizione di un bando borsa di studio per esperto avvocato, incarico che avrebbe dovuto essere affidato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti Assessore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale, in cambio, sarebbe dovuta "passare" alla lista "Prima il territorio", riconducibile al Catalfamo, al fine di assecondare il progetto politico di quest'ultimo nell'ambito dell'imminente "rimpasto" della Giunta comunale dalla quale stava per essere escluso il padre del Catalfamo. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore [OSCURATO:PERSONA] deducendo quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione dell'art. 319 cod. pen. e di travisamento della prova in quanto il Tribunale ha omesso di valutare le conversazioni intercettate da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] non era stato favorito durante le prove di esame e che questo era stato il candidato che aveva svolto la migliore prova. In particolare, si fa riferimento ad alcuni brani della conversazione intercorsa tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] in cui la prima diceva che la borsa di studio doveva prima essere vinta, che la stessa avrebbe giudicato con imparzialità, che l'altro candidato non aveva risposto e che la commissione esaminatrice aveva verbalizzato tutto. 2.2 Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di travisamento della prova in relazione al reato di cui al capo c) rispetto al quale manca il requisito dell'univocità della condotta. Anche in tal caso, ad avviso della ricorrente, il Tribunale ha omesso di valutare le conversazioni in cui la Paratore sottolineava che, trattandosi di bandi pubblici, sarebbero state valutate tutte le domanda e che, in ogni caso, nella fattispecie, la Paratore si era limitata a richiedere la predisposizione del bando «per effettivi interessi pubblicistici». Si aggiunge, inoltre, che la ricorrente ha chiarito in sede di interrogatorio di garanzia che avevano preso «in giro» la Pini e che non aveva nessuna intenzione di assumerla. 2.3 Con il terzo motivo deduce il vizio di omessa motivazione sulla sussistenza della desistenza volontaria, posto che la Paratore si è limitata a richiedere la predisposizione del bando e che, tuttavia, non aveva alcuna intenzione di agevolare la Pino ai fini della sua aggiudicazione. 2.4 Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura. Si deduce, al riguardo, che la Paratore è stata sospesa dal suo incarico presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina e che, pertanto, non sussistono le esigenze cautelari. In ogni caso si deduce l'illogicità della motivazione nella parte in cui è stata esclusa, a fronte di detta sospensione amministrativa, l'idoneità della misura meno afflittiva del divieto di dimora. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Quanto al primo motivo, rileva il Collegio che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta gravemente lacunosa nella valutazione della ciravità degli indizi di colpevolezza relativi al contestato reato di corruzione propria e nella qualificazione giuridica della condotta contestata alla ricorrente. Pur diffondendosi nella descrizione degli indizi emergenti soprattutto dalle conversazioni intercettate, il Tribunale omette di argomentare in ordine agli elementi costitutivi del reato provvisoriamente contestato, focalizzando, invece, l'attenzione, da un lato, sulla relazione di asservimento dell'indagata ai voleri di Catalfamo, e, dall'altro, sul conseguimento da parte di quest'ultimo dell'utilità conseguente all'assegnazione al [OSCURATO:PERSONA] della borsa di studio. Sulla base di tali due circostanze, il Tribunale ha sillogisticamente qualificato la condotta provvisoriamente ascritta alla ricorrente come corruzione propria ritenendo che questa, cedendo alle pressioni di Catalfamo, abbia fatto conseguire la borsa di studio a [OSCURATO:PERSONA] il quale, poi, avrebbe reso delle prestazioni professionali, quale esperto di comunicazione, a vantaggio di Catalfamo. Rileva, tuttavia, il Collegio che tale ricostruzione fattuale, pur evidenziando un esercizio sviato della funzione pubblica, astrattamente riconducibile anche al paradigma dell'abuso di ufficio, omette di individuare le parti e i termini del patto corruttivo e, soprattutto, di operare un raccordo logico-causale tra l'atto posto in essere dalla Paratore e la successiva utilità conseguita da Catalfamo. Va, al riguardo, ribadito che il delitto di corruzione postula un patto nel quale siano dedotti l'atto dell'ufficio e, sinallagmaticamente, la prestazione di un'utilità che, dunque, non può rilevare ex se al di fuori del suo specifico inserimento nell'illecita intesa (cfr. Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144). In altre parole, ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, non è sufficiente che risulti provata la dazione o la promessa del denaro o dell'utilità in favore del pubblico ufficiale o del terzo, essendo, invece, necessario che detta utilità trovi la sua causa nel compimento dell'atto contrario al doveri di ufficio, rappresentando l'adempimento del patto corruttivo (Sez. 6, n. 5017 del 7/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867). Nella fattispecie in esame, ciò che non emerge dall'ordinanza impugnata è proprio detta relazione sinallagmatica tra l'atto compiuto dalla Paratore e la successiva utilità che si assume conseguita da Catalfamo, rispetto alla quale non è dato sapere se la sua realizzazione sia stata ab initio programmata da quest'ultimo e resa nota alla ricorrente allorché le ha prospettato l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La carenza argomentativa sul sinallagma atto/utilità attiene anche alle parti del rapporto corruttivo. Dall'ordinanza impugnata, infatti, non emerge con chiarezza chi sia il soggetto corruttore, se Catalfamo, la cui posizione di destinatario dell'utilità appare, però, incompatibile con tale ruolo, ovvero [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, sembrerebbe essersi limitato a sollecitare Catalfamo - e non Paratore - a procurargli un posto di lavoro. Peraltro, ove si identificasse il corruttore nel [OSCURATO:PERSONA], va, comunque, considerato che detto ruolo non appare pienamente coerente con la fase in cui, dinanzi alla sua sopravvenuta ritrosia, la ricorrente e Catalfamo si sono attivati per convincerlo a partecipare al concorso. 2.2 Con riferimento, infine, all'oggetto del presunto patto corruttivo, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata non contiene alcuna argomentazione sulla natura dell'atto contestato alla ricorrente. Va, infatti considerato, anche alla luce delle censure difensive, che nel caso in esame viene in rilievo un'attività di carattere discrezionale rispetto alla quale il Tribunale ha omesso di valutare la sua eventuale rispondenza ad una esigenze della [OSCURATO:PERSONA]. Tale lacuna argomentativa si riflette inevitabilmente sulla qualificazione giuridica della condotta. Va, infatti, considerato che, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, dal Collegio pienamente condiviso, l'accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione del delitto di corruzione propria, dovendosi accertare che egli, violando le regole che disciplinano l'esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore, sicché, qualora l'atto compiuto abbia comunque perseguito l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (così, da ultimo, Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285366 - 02). Ai fini della configurabilità della corruzione propria è, dunque, necessario, in primo luogo, considerare le regole sottese all'esercizio dell'attività discrezionale e verificare: a) se l'atto sia posto in essere in violazione delle specifiche regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale; b) se l'interesse pubblico sia stato in concreto condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore (cfr. Sez. 6 , n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342). Con la conseguenza che ove tale duplice verifica abbia un esito negativo, risultando che l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere è stato, comunque, soddisfatto, il fatto integrerà la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. A tal fine, è, dunque, imprescindibile un'analisi attenta della struttura del patto corruttivo al fine di accertare, da una parte, se sia o meno identificabile "a monte" un atto contrario ai doveri di ufficio e, qualora ciò non sia possibile, se la condotta del pubblico agente, «al di là del caso di manifeste violazioni di discipline cogenti, di elusione della causa fondativa del potere attribuito, abbia, nonostante ed in conseguenza del patto, fatto o meno buon governo del potere assegnatogli» (così, testualmente, Sez. 6, n. 1594 del 2021). 3. Venendo all'esame del secondo e terzo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che anche in relazione al reato di cui al capo c), rispetto al quale la condotta ascritta alla ricorrente sembrerebbe essersi esaurita in una fase antecedente la conclusione dell'accordo corruttivo, l'ordinanza in esame replica le medesime carenze argomentative già evidenziate nel precedente paragrafo nella qualificazione giuridica della condotta. A ciò si aggiunge, come rilevato nel secondo motivo di ricorso, la mancanza di motivazione in ordine alla idoneità ed univocità della condotta tenuta dalla ricorrente che, secondo quanto afferma il Tribunale, si sarebbe limitata a predisporre un "lettera" in cui sollecitava l'attivazione della procedura relativa al «bando borsa di studio per esperto avvocato specializzato per le professioni legali e per educatore pedagogista».4. Parimenti fondato è il quarto motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione meramente apparente, ha reputato irrilevante la sospensione dal servizio della Paratore, limitandosi a porre l'accento, in termini, peraltro, generici e sganciati dal riferimento a specifiche circostanze fattuali poste a fondamento di tale conclusione, alla spregiudicatezza della Paratore ed alla sua possibilità di riattivare la sua rete di relazioni anche in pendenza della sospensione. Va, al riguardo, ribadito che in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può ritenersi sussistente anche nei confronti di soggetto in posizione di rapporto organico con l'amministrazione che risulti sospeso dal servizio, purché sia fornita adeguata e logica motivazione - mancante nel caso di specie - in merito alla irrilevanza della sopravvenuta sospensione, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte criminose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quir di, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta (Sez. 6, n. 8060 del 31/01/2019, Romanò, Rv. 275087). 5. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribuna
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