CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16913/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n domicilio digitale in atti.RICORRENTIcontroIMBROGNO ROBERTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antonucci, con domicilio digitale in atti.CONTRORICORRENTE\[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mazzotta, con domicilio digitale in atti.CONTRORICORRENTE\[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti.CONTRORICORRENTE\[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 18936/2020Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 16913/2026SPIZZIRRI ANTONIO, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]con domicilio digitale in atti.-CONTRORICORRENTI-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di CATANZARO n.648/2020, depositata il 05/06/2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29.1.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorsoprincipale e i ricorsi incidentali.Uditi gli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CristinaCentanni.1. Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno evocato in giudizio lasorella [OSCURATO:PERSONA], affinché venisse disposta la riduzione delladonazione che la convenuta aveva ricevuto del comune genitoreAntonio Spizziri in data 11.10.2001.Con sentenza non definitiva n. 1509/2007 il Tribunale di Cosenza haridotto la donazione, quantificando la quota indisponibile in €6.552,82; con sentenza definitiva n. 2568/2009, ha attribuito inquota indivisa a Francesco e [OSCURATO:PERSONA] i seguenti immobilisiti in [OSCURATO:PERSONA]: 1) piena proprietà del terreno di cui alfg. 2, particelle 90, 376, 379, 2) il 66,66% del terreno al fg. 2,particella 380, oltre un conguaglio di € 871 posto a carico di SpizzirriAngela, titolare del restante del 33,33%.Successivamente, in data 21.7.2010, il coniuge di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], ha proposto opposizione di terzo ex art. 404c.p.c. avverso la sentenza n. 2568/2009, nella parte in cui avevasostenendo di aver acquistato la quota di 4/8 dell’immobile con attodi compravendita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], trascritto anteriormente allatrascrizione della sentenza n. 2568/2009.2 di 12Numero registro generale 18936/2020Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 16913/2026Nelle more [OSCURATO:PERSONA] e il coniuge [OSCURATO:PERSONA] avevanoData pubblicazione 29/05/2026permutato con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. i terreni di cui eranodivenuti proprietari in forza della sentenza n. 2568/2009, ottenendoin cambio l’appartamento con locale box ubicato nel Comune diTorano Castello, alla via [OSCURATO:PERSONA], in catasto fabbricati al fogliodi mappa 14, particella 1508, sub 8 (appartamento) e, sub 16(garage), oggetto di un fondo patrimoniale costituito in data9.11.2010.Con autonoma citazione [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di FrancescoSpizzirri hanno chiesto al Tribunale di Cosenza di dichiarare la nullità,o inefficacia del contratto di permuta e di disporre la restituzione deiterreni; in subordine, di accertare la simulazione assoluta el’inefficacia della permuta e dell’atto di costituzione del fondopatrimoniale, ovvero, revocare entrambi gli atti ai sensi dell’art. art.2901 c.c..I beni ricevuti in permuta sono stati successivamente alienati dallaS.r.l. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e Spizzirri, chesono intervenuti nei diversi giudizi riuniti, assumendo di averacquistato in buona fede gli immobili e chiedendo, nel caso diaccoglimento delle domande formulate nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]., la condanna di quest’ultima alla restituzione delprezzo, oltre accessori, alle spese sostenute per il rogito notarile e alrisarcimento danni oltre al risarcimento del danno.Il tribunale, con sentenza del 20.3.2017, ha accolto l’opposizione exart. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 2568/2009 e ha dichiaratoRobertino Imbrogno titolare di ¼ della part. 380, acquistata in epocaanteriore all’inizio del giudizio di divisione cui non era stato chiamatoa partecipare; ha disposto una nuova divisione, escludendo i beniceduti in permuta all’Aurora immobiliare, ha reintegrato la legittimaper equivalente e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di €.6552,82 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di FrancescoSpizzirri; ha respinto la domanda di simulazione della permuta e ha3 di 12Numero registro generale 18936/2020Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 16913/2026revocato il fondo patrimoniale sui beni in relazione al debito di AngelaData pubblicazione 29/05/2026Spizzini derivante dalla riduzione della donazione; ha dichiaratocessata la materia del contendere relativamente opposizioneall’esecuzione sulla part. 380 proposta da [OSCURATO:PERSONA],respingendo tutte le altre domande, incluse quelle proposte dagliOriolo verso l’[OSCURATO:PERSONA].La sentenza è stata parzialmente riformata in appello.Secondo la Corte distrettuale il primo giudice non poteva disporreuna nuova divisione ma avrebbe dovuto limitarsi a pronunciarel’inefficacia della sentenza di divisione n. 2568/2009 relativamentealla part. 380.In particolare, poiché, riguardo a detta porzione, la sentenzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non aveva previsto la divisione ma il mantenimentodella comunione tra i tre germani Francesco, Rosanna e AngelaSpizzirri (in misura di un terzo ciascuno), una volta affermato cheRobertino Imbrogno era proprietario di ¼ della part. 380, occorrevaprocedere unicamente alla esatta individuazione delle quotespettanti ai legittimari su detta porzione. Quindi, considerato cheRossana e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di lasciare i cespiti adessi spettanti in comunione indivisa, la Corte di merito ha diviso ilrestante 75% della part. 380 (detratta la quota di RobertinoImbrogno), assegnando a Angela il 37,5% del bene e il restante37,5% agli altri coeredi, con conferma dell’attribuzione in favore diquesti ultimi delle restanti partt. 90, 376 e 379.Ha ordinato la restituzione dei beni sul rilievo che l’accoglimentodell’opposizione di terzo non aveva fatto venir meno la sentenza n.2568/2009, che era passata in giudicato il 30.3.2010, prima dellapermuta stipulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con lasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., osservando che i beni erano staticeduti alla società allorquando [OSCURATO:PERSONA] non ne era piùproprietaria.4 di 12Numero registro generale 18936/2020Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 16913/2026Ha dichiarato parzialmente inefficace anche la successiva vendita aiData pubblicazione 29/05/2026coniugi Spizzirri\Oriolo, poiché stipulata il 4.11.2011 dopo latrascrizione della sentenza n. 2586/2009 (in data 4.2.2011) cheaveva disposto l’assegnazione dei beni agli attori.Il giudice distrettuale ha infine asserito che la restituzione degliimmobili non era preclusa, poiché l’obbligo restitutorio derivava, aisensi dell’art. 2909 c.c., direttamente dalla sentenza 2568/2009passata in giudicato, indipendentemente dall’anteriorità dellatrascrizione.Ha infine respinto gli appelli incidentali dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] alla revocatoria del fondo patrimoniale, ritenendogeneriche le contestazioni riguardo all’eventus damni e all’intentofraudolento, nonché l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Spizzirri per far valere i diritti di comproprietà sulla particella 380;ha compensato per un terzo le spese del doppio grado di giudizio neisoli confronti di [OSCURATO:PERSONA], ponendo a carico diquest’ultimo la restante quota di due terzi, e ha condannato AngelaSpizzirri, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e EugenioOriolo al rimborso in favore degli appellanti delle spese di causa cheha liquidato, per il primo grado, in complessivi euro 10.356,00 e peril secondo grado in complessivi euro 8.804,00.La cassazione della sentenza è chiesta con autonome impugnazionida [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso basato su tremotivi, da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi, daSpizzirri Angela con ricorso affidato a tre motivi e dalla AuroraSocietà immobiliare S.R.L., che ha formulato un unico motivo diricorso.Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con tre distinti controricorsi e con ulteriorecontroricorso in replica ai ricorsi incidentali.Con ordinanza interlocutoria n. 22917/2025 la causa è stata rimessain pubblica udienza.5 di 12Numero registro generale 18936/2020Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 16913/2026Le parti hanno depositato memorie illustrative.Data pubblicazione 29/05/2026Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato per primoe ha natura di impugnazione principale; gli altri ricorsi hanno naturaincidentale.2. E’ preliminare l’esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con ilprimo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 111, 324 c.p.c. edegli artt. 2909 e 563 c.c., 111 Cost..La ricorrente sostiene che l’accoglimento dell’opposizione rendevanecessario procedere alla fase rescissoria e disporre una nuovadivisione al fine di determinare le quote di riserva spettanti a ciascunlegittimario alla luce della nuova situazione determinata dallariconosciuta appartenenza di ¼ della part. 380 in capo a RobertinoImbrogno.Evidenzia che il valore delle part. 90, 376, 379 e 380 corrispondevaparzialmente alla somma pari al valore della legittima (€ 6552,82),tanto che il giudice di primo grado aveva disposto il pagamento diun conguaglio di € 847,00, e lamenta che, una volta sottratta dallapart. 380 la superficie pari al 25% di proprietà di Imbrogno, le sianopervenuti beni di valore inferiore alla legittima.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’artt. 111, 324c.p.c. e artt. 2909 e 563 c.c., 111 Cost. 17 della Carta dei dirittifondamentali dell’UE, deducendo che la Corte territoriale abbia fattodiscendere dalla revoca parziale della sentenza n. 2568/2009 e dallariduzione dei diritti spettanti a [OSCURATO:PERSONA] e agli eredi diparziale dell’atto di permuta e dell’atto di compravendita stipulatadai ricorrenti, occorrendo procedere ad una nuova divisione confacendo salvi la permuta e i successivi trasferimenti.6 di 12Numero registro generale 18936/2020Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 16913/2026Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art.Data pubblicazione 29/05/202613, comma 6, L. 247/2012, per aver la Corte d’appello omesso diconsiderare, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore dellalite corrispondeva a quello delle due quote di legittima attribuite aglieredi pretermessi, compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.2.1. I primi due motivi sono fondati, il terzo è assorbito.L’originaria sentenza definitiva n. 2568/2009, sul presupposto checon la donazione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] fosse stata lesa la quotadi riserva degli altri due coeredi Francesco e [OSCURATO:PERSONA] (cuicompetevano beni di valore pari ad € 11.252,06), aveva disposto ladivisione ed aveva assegnato le part. 90, 376 e 379 ai suddetti duelegittimari, unitamente al 66% della part. 380, oltre a un conguaglioa ricevere di € 871,40.La decisione, passata in giudicato, era stata oggetto di opposizionedi terzo da parte di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rivendicato ¼della part. 380 per averla acquistata da terzi, unitamente alla moglieAngela Spizzirri, prima che quest’ultima ricevesse la donazionepaterna.Il tribunale, in accoglimento dell’opposizione, aveva riconosciutoRoberto Imbrogno proprietario di ¼ e aveva proceduto ad una nuovadivisione per equivalente, liquidando a ciascun coerede a titolo dilegittima l’importo di €. 6552,00, facendo salvi i successivitrasferimenti dei beni donati.La Corte di appello ha riformato la pronuncia, limitandosi aredistribuire tra i tre coeredi la sola quota residua della part. 380,reputando di non poter rivalutare, all’esito dell’accoglimentodell’opposizione di terzo, l’assetto dell’originaria divisione e se fossenecessario ricalcolare le quote di legittima, tenendo conto dellaminor consistenza dell’asse e alla luce del valore di stima assegnatoa ciascun cespite, ciò sul presupposto di un insussistente vincolodella domanda proposta dall’Imbrogno.7 di 12Numero registro generale 18936/2020Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 16913/2026Secondo l’insegnamento delle SU nell'opposizione di terzo, laData pubblicazione 29/05/2026sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un dirittoautonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenzapronunciata "inter alios" non deve solo provvedere eventualmenteall'accoglimento dell'opposizione, dichiarando, con pronunciarescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicatoformatosi tra le parti originarie, ma deve pronunciarsi, in sederescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo e su quellaoriginaria.Anche nell’opposizione del terzo, titolare di un diritto incompatibilecon quello originariamente azionato, la struttura del giudizio in unafase rescindente, diretta ad accertare l’esistenza del diritto del terzo,e di una fase rescissoria, volta a stabilire l’incidenza di tale diritto sulgiudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza opposta, comportala necessità di una nuova decisione sulla domanda oggetto delgiudizio in cui venne pronunciata la sentenza opposta.Se l'opposizione viene accolta e la sentenza inter alios caducata, nonpermane neppure l'efficacia della sentenza stessa fra le partioriginarie; il rapporto sostanziale tra tali parti è regolato dalla nuovadecisione rescissoria sulla domanda originaria, considerandol'incidenza del diritto del terzo opponente.Il medesimo effetto si produce quando l'opposizione, ritenutaammissibile per esser stata dedotta una situazione legittimante, siapoi rigettata nel profilo rescissorio, negando la prevalenza del dirittodel terzo: in tale secondo caso la nuova decisione di rigettodell'opposizione, poiché accerta il diritto fra le parti originarie nelcontraddittorio del terzo e, dunque, anche per l'esclusione dellaprevalenza su di esso del diritto fatto valere da quest’ultimo, siconcreta in un accertamento nuovo, vincolante anche per il terzo(Cass. SU. 1238/2015, par. 17).Quindi, la rivalutazione dell’assetto della divisione non era affattopreclusa, poiché l'accoglimento dell'opposizione di terzo, anche se8 di 12Numero registro generale 18936/2020Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 16913/2026normalmente produce l'effetto di evitare che la sentenza impugnataData pubblicazione 29/05/2026arrechi pregiudizio al terzo, estende necessariamente la sua efficaciaanche nei riguardi delle parti del giudizio originario qualora accertiun rapporto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenzagravata di opposizione (Cass. 6261/2009; Cass. 833/1993).[OSCURATO:PERSONA] di merito non poteva ravvisare un ostacolo nel fatto chela domanda di opposizione era volta solo ad ottenere ilriconoscimento del diritto spettante a [OSCURATO:PERSONA] sulla part.380, ma doveva stabilire se, per effetto della sottrazione della massadi ¼ di tale cespite, non fosse venuta meno la stessa lesione dellaquota di riserva già accertata con la sentenza n. 1509/2007, tenendoconto del valore di stima delle restanti particelle, o se fossenecessario rimodulare la reintegra o l’entità dei conguagli.Sussiste, sotto tale profilo, l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a dolersidella pronuncia, intendendo ottenere un nuovo accertamento voltoa verificare la sussistenza della lesione o a diversamente reintegrarela riserva alla luce della nuova situazione determinatadall’accoglimento dell’opposizione di terzo.Il giudice di rinvio terrà conto che, quando viene meno il giudicatoopponibile ai terzi aventi causa dai donatari ai sensi dell’art. 2909c.c., la soluzione del conflitto con i legittimari resta affidata aldisposto dell’art. 2652 n. 8 c.c., secondo cui la trascrizione delladomanda di riduzione (non della sentenza, che resta irrilevante atale effetto) effettuata entro dieci anni dall’apertura dellasuccessione, prevale sulle trascrizioni anteriori; in mancanza ditrascrizione della domanda entro tale termine, è fatto salvo il dirittodell’avente causa fondato su atto trascritto anteriormente.È assorbita ogni altra questione.3. Con il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sicensura la violazione degli artt. 324 c.p.c. e degli artt. 2909 e 563c.c., per aver la Corte d’Appello proceduto ad una revoca parzialedella sentenza n. 2568/2009, dovendo invece disporre una nuova9 di 12Numero registro generale 18936/2020Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 16913/2026regolazione delle successione e dovendo liquidare le quote diData pubblicazione 29/05/2026legittima per equivalente, facendo salva la permuta dei suoli.Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 324 c.p.c. egli artt. 2909 e 563 c.c., per aver la Corte d’Appello dichiaratol’inefficacia sia dell’atto di permuta che dell’atto di compravendita eper aver accolto la domanda di restituzione svolta dagli appellantisui beni attribuiti dalla sentenza 2568/2009, privandoillegittimamente il ricorrente della proprietà del proprio immobile edel diritto di disporne liberamente.Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.P.R.115/2002, per aver la Corte d’Appello omesso di regolare le spese dilite sulla base del valore delle due quote di legittima attribuite aglieredi pretermessi, compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00.Il ricorrente si duole che la pronuncia lo abbia condannato alpagamento di due terzi delle spese processuali, pur non essendo eglisoccombente, ed abbia omesso di considerare che gli appellantibeneficiavamo del patrocinio a spese dello Stato.Con l’unico motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. si deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. e degliartt. 2909 e 563 c.c., per aver la Corte d’Appello dichiaratol’inefficacia dell’atto di permuta e della successiva compravendita deibeni controversi e per aver disposto la restituzione, in luogo di farsalvi i diritti acquistati dei terzi in buona fede in assenza ditrascrizione della domanda di riduzione, essendo la sentenzainopponibile ai terzi aventi causa dai donatari.Con il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’artt. 111, 324 c.p.c. e artt. 2909 e 563c.c., 111 Cost., 8 CEDU e 17 della Carta dei diritti fondamentalidell’UE, contestando alla Corte territoriale di aver fatto discenderedalla revoca parziale della sentenza n. 2568/2009 e dalla diversamodulazione dei diritti spettanti a [OSCURATO:PERSONA] e agli eredi di10 di 12Numero registro generale 18936/2020Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 16913/2026dell’atto di permuta e dell’atto di compravendita stipulato daiData pubblicazione 29/05/2026ricorrenti, senza procedere ad una nuova reintegra per equivalentedella quota di riserva, in violazione del principio del giusto processoe realizzando un’illegittima ingerenza dello Stato nella proprietà enella vita privata dei ricorrenti, privati della casa di abitazione.Il secondo motivo denuncia sotto altro profilo la violazione dell’artt.111, 324 c.p.c. e artt. 2909 e 563 c.c., 111 Cost., 8 CEDU e 17 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’UE, sostenendo che la Corte diappello abbia illegittimamente dichiarato l’inefficacia degli atti ditrasferimento di beni controversi sull’errato convincimento di nonpoter procedere ad un nuovo esame delle domande di riduzione,mentre il riconoscimento dei diritti spettanti a [OSCURATO:PERSONA] part. 380 rendeva necessario operare una diversa distribuzionedei cespiti caduti in successione.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 91c.p.c. e del D.P.R. 115/2002, per aver la Corte d’Appello, nel regolarele spese di lite, omesso di considerare il valore delle quote di riserva,rientrante nello scaglione ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.I ricorsi sono assorbiti, essendo il loro esito dipendente dallarivalutazione delle statuizione adottate dalla sentenza impugnatariguardo alla sussistenza e alle modalità di reintegra della quota dilegittima spettante a [OSCURATO:PERSONA] e agli eredi di FrancescoSpizzirri e alla soluzione del conflitto con i legittimari.Sono accolti i primi due motivi del ricorso incidentale di AngelaSpizzirri, è assorbito il terzo; sono inoltre assorbiti il ricorsoprincipale e i restanti i ricorsi incidentali, con rinvio della causa allaCorte d’appello di Catanzaro anche per la pronuncia sulle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie i primi due motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA],dichiara assorbito il terzo motivo nonché il ricorso principale e irestanti ricorsi incidentali;11 di 12Numero registro generale 18936/2020Numero sezionale 218/2026Numero di raccolta generale 16913/2026cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia laData pubblicazione 29/05/2026causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione,anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, in data 29.1.2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI12 di 12