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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 06877/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo confermativa della pronuncia del Tribunale di Marsala per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, e 61, n. 5, cod. pen.

Deduce violazione di legge in relazione all'art. 53, L. n. 689/81 ed illogicità della motivazione per la mancata applicazione della sanzione sostitutiva più idonea.

Il ricorso è inammissibile.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Palermo, il ricorrente si limita a censure del tutto generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.

È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta: confronto qui del tutto mancante.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo confermativa della pronuncia del Tribunale di Marsala per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, e 61, n. 5, cod. pen. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 53, L. n. 689/81 ed illogicità della motivazione per la mancata applicazione della sanzione sostitutiva più idonea. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Palermo, il ricorrente si limita a censure del tutto generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta: confronto qui del tutto mancante. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06877/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris