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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23834/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 2829/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso il ridetto difensore in [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:SOCIETA]. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: improcedibilità ricorso per cassazione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 41/05/20 depositata in data 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] e considerato che: - parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso in data 19 ottobre 2020, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art.369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; - ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso non iscritto a ruolo con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750), in ragione del fatto che la parte controricorrente Agenzia delle Entrate ha apprestato delle difese e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente sospettare che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero risultate inutili in virtù della inevitabile dichiarazione di improcedibilità del ricorso; - non sussistono i requisiti per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari (in termini si veda Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); p.q.m.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 8.600,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2829/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso il ridetto difensore in [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:SOCIETA]. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: improcedibilità ricorso per cassazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 41/05/20 depositata in data 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] e considerato che: - parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso in data 19 ottobre 2020, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art.369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; - ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso non iscritto a ruolo con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750), in ragione del fatto che la parte controricorrente Agenzia delle Entrate ha apprestato delle difese e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente sospettare che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero risultate inutili in virtù della inevitabile dichiarazione di improcedibilità del ricorso; - non sussistono i requisiti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari (in termini si veda Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); p.q.m. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 8.600,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Così d
Sentenza Cassazione n. 23834/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris