CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2025
Cassazione n. 38879/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 24 febbraio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Brescia il 20 giugno 2024, previa declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 1) in relazione all'annualità 2014 e del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 2) in relazione alla dichiarazione per l'anno 2013, ha rideterminato in anni uno e mesi undici di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 1), limitatamente all'annualità 2015, per aver emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 2), limitatamente all'anno di imposta 2014, per aver omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'IVA, e del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver distrutto e/o occultato i documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione anche per le imprese individuali (capo 4). Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto espone censure in punto di fatto non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la sentenza impugnata adeguatamente disatteso l'assunto difensivo della mancanza di univoca dimostrazione della fittizietà delle fatture emesse dalla ditta amministrata dal ricorrente, sulla base di una lettura logica delle fonti probatorie, ritenute dimostrative in modo inequivoco della circostanza che la ditta LP di [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto alcuna disponibilità di magazzino o deposito per i materiali ferrosi, né era dotata di automezzi per il trasporto e la consegna di merce, né di personale dipendente e di sede legale ed operativa effettiva, nonostante l'elevatissima quantità di materiale ferroso ceduto, con la conseguenza che la ditta rappresentata dall'imputato doveva considerarsi una "cartiera" finalizzata ad emettere fatture per coprire gli acquisti eseguiti in nero dalle ditte riceventi, tanto che i documenti di trasporto indicavano che il materiale provenisse dalla residenza dell'imputato in uso ai nonni di quest'ultimo e i pagamenti non appena pervenuti sui conti correnti dell'imputato erano da questi immediatamente azzerati secondo un meccanismo consueto nelle operazioni fraudolente; tali argomenti, idonei a provare la sussistenza sia dell'elemento oggettivo, che dell'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sono stati censurati, come anticipato, esclusivamente sul piano della lettura delle prove, dunque in modo non consentito in sede di legittimità, sottolineando infine, la Corte territoriale, del tutto correttamente, che la circostanza che la ditta acquirente, Cotrans s.r.I., avesse effettivamente ricevuto e rivenduto il materiale ferroso non consentiva di escludere la sussistenza del reato contestato, essendo irrilevante che la fatturazione fosse solo soggettivamente falsa ai fini della configurabilità della fattispecie. Considerato che, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, con motivazione sintetica ma connotata da coerente logicità, i giudici di merito hanno affermato la responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sulla base della omessa presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA per l'anno di imposta 2014, quale condotta strettamente funzionale al disegno criminoso di frode fiscale finalizzato a sottrarre a tassazione i redditi della ditta dell'imputato e a consentire l'evasione fiscale alla Contrans, come, del resto, il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al quale è stato sottolineato, in sintonia con i principi costantemente affermati in sede di legittimità, che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601): l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, è bene ricordare, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d