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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 47365/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice di prevenzione, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto n. 126/21 del 22/6/2021 del Tribunale in sede che aveva disposto la confisca dell'immobile sito in Milano alla via Massena n. 9 e relative pertinenze, ritenendo che Sabadini ne fosse soltanto l'intestataria formale, ma la proprietà dell'immobile fosse riferita al convivente [OSCURATO:PERSONA].

1.1. La Corte territoriale ha respinto le censure avanzate dall'appellante - 1) la negazione del carattere fittizio dell'intestazione dei beni confiscati e 2) la perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] - osservando, da un canto, che l'accertata pericolosità sociale di costui si situava nel periodo 2005/2011, sicché sussiste correlazione cronologica con la data di acquisto dell'immobile, mediante atto pubblico del 27/12/2006; dall'altro, ha ribadito gli elementi fattuali da cui si era desunta la fittizietà dell'intestazione.

In particolare, il valore dichiarato del compendio immobiliare acquistato dalla Sabadini ammonta a C 859.800; in sede di atto pubblico venivano emessi assegni circolari per C 1.136.850, traenti origine in un accredito di C 550.000 effettuato in pari data dal conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] a quello della Sabadini, mentre la somma residua di C 648.125 sarebbe stata coperta con il mutuo concesso da [OSCURATO:PERSONA] (attuale [OSCURATO:PERSONA]).

La coincidenza cronologica dell'accredito dal conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] e dell'emissione di assegni circolari ha convinto la Corte di Milano della prova per tabulas della derivazione diretta dal proposto del pagamento di parte preponde- rante del prezzo dell'immobile.

Anche il pagamento di gran parte delle rate del mutuo, come contabilizzate nell'impugnato decreto, è stato ricondotto al [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Ha specificato la Corte territoriale che non riveste alcuna rilevanza la circostanza che nei confronti della Sabadini il Tribunale di Prevenzione, con decreto del 25/5/2021, abbia revocato il sequestro di prevenzione precedente- mente effettuato su cespiti diversi da quelli oggetto del decreto in esame nella presente procedura.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta la violazione di legge e la motivazione apparente su un elemento decisivo.

Il ricorso opera una ricostruzione alternativa dell'acquisizione delle risorse reperite per l'acquisto dell'immobile nel 2006 e lamenta che non si sia tenuto conto del provvedimento del Tribunale di Milano n. 110 del 2021 che, sempre in sede di prevenzione, ha dissequestrato altri beni della Sabadini in virtù della dimostrata esistenza di risorse lecite della proposta grazie ad assetti successori dei genitori.

3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta, in cui si è espresso nel senso dell'annullamento dell'impugnato decreto, per non avere motivato un punto decisivo, in ordine alle ragioni della ritenuta irrilevanza del decreto n. 110 del 2021 del Tribunale di Milano che aveva riguardo proprio alla capacità reddituale della Sabatini, nel senso di escluderla, sia pure avendo ad oggetto beni diversi da quelli presi in esame nel presente ricorso.

4. A seguito di ciò, la difesa della Sabadini ha depositato memoria di replica datata 25/5/2023 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui, pur aderendo alle conclusioni del Procuratore generale, ribadisce che nel provvedimento impugnato sussistono errori nel computo del prezzo di acquisto dell'immobile, integranti una vera e propria carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.

Si precisa che. nel presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] risulta unica ricorrente, nella posizione di terza interessata rispetto al proposto [OSCURATO:PERSONA], convivente della stessa e ritenuto il reale intestatario dell'immobile sottoposto a confisca.

La critica difensiva si appunta sull'assenza di una congrua motivazione in ordine ai punti relativi alla determinazione del prezzo corrisposto per l'acquisto del bene confiscato e alla ricostruzione della capacità patrimoniale della terza interessata [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo punto esula dai limiti analitici di questa Corte di legittimità, deputata soltanto a valutare la non manifesta illogicità dei criteri seguiti dal giudice della prevenzione nella ricostruzione della vicenda e dunque anche nella determinazione del prezzo di acquisto dell'immobile sul quale è intervenuta la confisca.

La tesi difensiva, dunque, ha contestato in primo luogo che il prezzo dell'immobile corrispondesse a quello di C 1.136.850, portato da assegni circolari emessi contestualmente al rogito notarile del 27/12/2006, rivendicando che fosse quello di C 859.800 (C 825.000, oltre IVA) formalmente indicato nell'atto pubblico di compravendita e costituito da una prima tranche di C 175.000 pagata prima del 4/7/2006, da un assegno dell'importo di C 34.800 tratto su Banca di Bergamo, e dal saldo di C 650.000 derivante dal mutuo contestualmente contratto con un istituto bancario.

In tale contesto, nessuna somma sarebbe riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta mero fideiussore a prima richiesta per la somma di C

845.000. Osserva la Corte che tale ricostruzione risulta contraddetta da dati oggettivi, evidenziati nell'impugnato decreto ed invece trascurati nella doglianza difensiva.

In primis, è assodato che [OSCURATO:PERSONA] sia stato ritenuto socialmente perico- loso, in termini qualificati e derivanti da reiterati fatti di bancarotta fraudolenta, in un lasso di tempo - a decorrere quanto meno dal 2005 fino all'intero 2011 - che ricomprende il periodo dell'acquisto immobiliare in questione, avvenuto nel dicembre del 2006.

Tale acquisto è stato ritenuto finanziato da attività illecite o di reimpiego dei beni del proposto, segnatamente dall'attività depauperatoria delle casse della società Seartech, dalla quale [OSCURATO:PERSONA] riceveva sul proprio conto corrente C 1.100.000, quale indebito rimborso di parte del finanziamento soci, proprio in data 27/12/2006 ([OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in via definitiva per la bancarotta fraudolenta della Seartech, sia documentale che patrimoniale).

Il giudice della prevenzione ha poi evidenziato la coincidenza cronologica dell'accredito di € 550.000 dal conto del [OSCURATO:PERSONA] sul conto della Sabadini, così risultando provata per tabulas l'acquisizione per questa via della provvista per il pagamento di ampia parte dell'immobile.

Si sono altresì richiamati i successivi pagamenti di varie rate del mutuo con fondi provenienti sempre dal [OSCURATO:PERSONA], come elencati alle pagine 19/20 dell'impugnato decreto.

Ciò a prescindere dall'acclarata circostanza dell'assunzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della veste di fideiussore a prima chiamata, che non esclude di certo l'evidenziata robusta contribuzione del medesimo al diretto pagamento dell'immobile.

Va allora affermato che la Corte milanese ha fatto esatta applicazione del principio per cui «In tema di confisca di beni intestati a terzi, l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene» (Sez. 5, n. 32996 del 11/04/2017, Ferraro e altri, Rv. 271778; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254282).

1.2. Da quanto precede, emerge che il secondo punto focalizzato nel ricorso non riveste rilevanza decisiva in ordine ai presupposti della misura ablatoria, in quanto la Corte di appello di Milano ha affermato che nella specie il presupposto della confisca risiede nella derivazione dell'acquisto da attività illecite o di reimpiego dei proventi di dette attività operate da [OSCURATO:PERSONA], e non dalla sproporzione tra redditi leciti o, in generale, tra capienza patrimoniale della Sabadini e valore del cespite acquisito nella sua apparente titolarità.

Ma anche su questo terreno, l'impugnato decreto ha reso una sufficiente giustificazione: invero, la Corte territoriale ha preso in considerazione il provve- dimento n. 110 del 25/5/2021, osservando però che in quella specifica procedura la revoca del sequestro di prevenzione con restituzione di due rapporti bancari alla titolare Sabadini atteneva a cespiti diversi da quelli oggi in questione e non esplicava alcuna influenza sulla procedura in esame.

Il ragionamento può svilupparsi nel senso che quel decreto aveva analizzato una vicenda in cui l'odierna ricorrente risultava in diversa veste, essendo la persona direttamente proposta per la confisca di prevenzione e, nonostante fosse implicata in varie vicende processuali, essenzialmente determinate dalla sua contiguità all'esponente di camorra [OSCURATO:PERSONA] di cui era difensore di fiducia, l'esito di tali vicende l'aveva sempre vista assolta per insussistenza del fatto che assumeva rilevanza ai fini del giudizio prognostico, secondo il principio che preclude al giudice di prevenzione di assumere il fatto di cui sia stata negata l'esistenza a base del giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale e altri, Rv. 272496; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908).

Pertanto, da un lato si giustifica l'afferma- zione di irrilevanza nel presente procedimento espressa nell'impugnato decreto, e dall'altro si deve altresì annotare che nel provvedimento n. 110 del 2021 - alle pagine 19 e 20 - viene incidentalmente richiamata l'operazione del 2006 di acquisto dell'abitazione di via Massena a Milano, rilevandosi che le risorse finan- ziarie a ciò finalizzate, a quanto constava, non erano riconducibili alla Sabadini ma al compagno e padre del figlio Jacopo, [OSCURATO:PERSONA].

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice di prevenzione, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto n. 126/21 del 22/6/2021 del Tribunale in sede che aveva disposto la confisca dell'immobile sito in Milano alla via Massena n. 9 e relative pertinenze, ritenendo che Sabadini ne fosse soltanto l'intestataria formale, ma la proprietà dell'immobile fosse riferita al convivente [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La Corte territoriale ha respinto le censure avanzate dall'appellante - 1) la negazione del carattere fittizio dell'intestazione dei beni confiscati e 2) la perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] - osservando, da un canto, che l'accertata pericolosità sociale di costui si situava nel periodo 2005/2011, sicché sussiste correlazione cronologica con la data di acquisto dell'immobile, mediante atto pubblico del 27/12/2006; dall'altro, ha ribadito gli elementi fattuali da cui si era desunta la fittizietà dell'intestazione. In particolare, il valore dichiarato del compendio immobiliare acquistato dalla Sabadini ammonta a C 859.800; in sede di atto pubblico venivano emessi assegni circolari per C 1.136.850, traenti origine in un accredito di C 550.000 effettuato in pari data dal conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] a quello della Sabadini, mentre la somma residua di C 648.125 sarebbe stata coperta con il mutuo concesso da [OSCURATO:PERSONA] (attuale [OSCURATO:PERSONA]). La coincidenza cronologica dell'accredito dal conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] e dell'emissione di assegni circolari ha convinto la Corte di Milano della prova per tabulas della derivazione diretta dal proposto del pagamento di parte preponde- rante del prezzo dell'immobile. Anche il pagamento di gran parte delle rate del mutuo, come contabilizzate nell'impugnato decreto, è stato ricondotto al [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Ha specificato la Corte territoriale che non riveste alcuna rilevanza la circostanza che nei confronti della Sabadini il Tribunale di Prevenzione, con decreto del 25/5/2021, abbia revocato il sequestro di prevenzione precedente- mente effettuato su cespiti diversi da quelli oggetto del decreto in esame nella presente procedura. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta la violazione di legge e la motivazione apparente su un elemento decisivo. Il ricorso opera una ricostruzione alternativa dell'acquisizione delle risorse reperite per l'acquisto dell'immobile nel 2006 e lamenta che non si sia tenuto conto del provvedimento del Tribunale di Milano n. 110 del 2021 che, sempre in sede di prevenzione, ha dissequestrato altri beni della Sabadini in virtù della dimostrata esistenza di risorse lecite della proposta grazie ad assetti successori dei genitori. 3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta, in cui si è espresso nel senso dell'annullamento dell'impugnato decreto, per non avere motivato un punto decisivo, in ordine alle ragioni della ritenuta irrilevanza del decreto n. 110 del 2021 del Tribunale di Milano che aveva riguardo proprio alla capacità reddituale della Sabatini, nel senso di escluderla, sia pure avendo ad oggetto beni diversi da quelli presi in esame nel presente ricorso. 4. A seguito di ciò, la difesa della Sabadini ha depositato memoria di replica datata 25/5/2023 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui, pur aderendo alle conclusioni del Procuratore generale, ribadisce che nel provvedimento impugnato sussistono errori nel computo del prezzo di acquisto dell'immobile, integranti una vera e propria carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. Si precisa che. nel presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] risulta unica ricorrente, nella posizione di terza interessata rispetto al proposto [OSCURATO:PERSONA], convivente della stessa e ritenuto il reale intestatario dell'immobile sottoposto a confisca. La critica difensiva si appunta sull'assenza di una congrua motivazione in ordine ai punti relativi alla determinazione del prezzo corrisposto per l'acquisto del bene confiscato e alla ricostruzione della capacità patrimoniale della terza interessata [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo punto esula dai limiti analitici di questa Corte di legittimità, deputata soltanto a valutare la non manifesta illogicità dei criteri seguiti dal giudice della prevenzione nella ricostruzione della vicenda e dunque anche nella determinazione del prezzo di acquisto dell'immobile sul quale è intervenuta la confisca. La tesi difensiva, dunque, ha contestato in primo luogo che il prezzo dell'immobile corrispondesse a quello di C 1.136.850, portato da assegni circolari emessi contestualmente al rogito notarile del 27/12/2006, rivendicando che fosse quello di C 859.800 (C 825.000, oltre IVA) formalmente indicato nell'atto pubblico di compravendita e costituito da una prima tranche di C 175.000 pagata prima del 4/7/2006, da un assegno dell'importo di C 34.800 tratto su Banca di Bergamo, e dal saldo di C 650.000 derivante dal mutuo contestualmente contratto con un istituto bancario. In tale contesto, nessuna somma sarebbe riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta mero fideiussore a prima richiesta per la somma di C 845.000. Osserva la Corte che tale ricostruzione risulta contraddetta da dati oggettivi, evidenziati nell'impugnato decreto ed invece trascurati nella doglianza difensiva. In primis, è assodato che [OSCURATO:PERSONA] sia stato ritenuto socialmente perico- loso, in termini qualificati e derivanti da reiterati fatti di bancarotta fraudolenta, in un lasso di tempo - a decorrere quanto meno dal 2005 fino all'intero 2011 - che ricomprende il periodo dell'acquisto immobiliare in questione, avvenuto nel dicembre del 2006. Tale acquisto è stato ritenuto finanziato da attività illecite o di reimpiego dei beni del proposto, segnatamente dall'attività depauperatoria delle casse della società Seartech, dalla quale [OSCURATO:PERSONA] riceveva sul proprio conto corrente C 1.100.000, quale indebito rimborso di parte del finanziamento soci, proprio in data 27/12/2006 ([OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in via definitiva per la bancarotta fraudolenta della Seartech, sia documentale che patrimoniale). Il giudice della prevenzione ha poi evidenziato la coincidenza cronologica dell'accredito di € 550.000 dal conto del [OSCURATO:PERSONA] sul conto della Sabadini, così risultando provata per tabulas l'acquisizione per questa via della provvista per il pagamento di ampia parte dell'immobile. Si sono altresì richiamati i successivi pagamenti di varie rate del mutuo con fondi provenienti sempre dal [OSCURATO:PERSONA], come elencati alle pagine 19/20 dell'impugnato decreto. Ciò a prescindere dall'acclarata circostanza dell'assunzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della veste di fideiussore a prima chiamata, che non esclude di certo l'evidenziata robusta contribuzione del medesimo al diretto pagamento dell'immobile. Va allora affermato che la Corte milanese ha fatto esatta applicazione del principio per cui «In tema di confisca di beni intestati a terzi, l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene» (Sez. 5, n. 32996 del 11/04/2017, Ferraro e altri, Rv. 271778; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254282). 1.2. Da quanto precede, emerge che il secondo punto focalizzato nel ricorso non riveste rilevanza decisiva in ordine ai presupposti della misura ablatoria, in quanto la Corte di appello di Milano ha affermato che nella specie il presupposto della confisca risiede nella derivazione dell'acquisto da attività illecite o di reimpiego dei proventi di dette attività operate da [OSCURATO:PERSONA], e non dalla sproporzione tra redditi leciti o, in generale, tra capienza patrimoniale della Sabadini e valore del cespite acquisito nella sua apparente titolarità. Ma anche su questo terreno, l'impugnato decreto ha reso una sufficiente giustificazione: invero, la Corte territoriale ha preso in considerazione il provve- dimento n. 110 del 25/5/2021, osservando però che in quella specifica procedura la revoca del sequestro di prevenzione con restituzione di due rapporti bancari alla titolare Sabadini atteneva a cespiti diversi da quelli oggi in questione e non esplicava alcuna influenza sulla procedura in esame. Il ragionamento può svilupparsi nel senso che quel decreto aveva analizzato una vicenda in cui l'odierna ricorrente risultava in diversa veste, essendo la persona direttamente proposta per la confisca di prevenzione e, nonostante fosse implicata in varie vicende processuali, essenzialmente determinate dalla sua contiguità all'esponente di camorra [OSCURATO:PERSONA] di cui era difensore di fiducia, l'esito di tali vicende l'aveva sempre vista assolta per insussistenza del fatto che assumeva rilevanza ai fini del giudizio prognostico, secondo il principio che preclude al giudice di prevenzione di assumere il fatto di cui sia stata negata l'esistenza a base del giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale e altri, Rv. 272496; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908). Pertanto, da un lato si giustifica l'afferma- zione di irrilevanza nel presente procedimento espressa nell'impugnato decreto, e dall'altro si deve altresì annotare che nel provvedimento n. 110 del 2021 - alle pagine 19 e 20 - viene incidentalmente richiamata l'operazione del 2006 di acquisto dell'abitazione di via Massena a Milano, rilevandosi che le risorse finan- ziarie a ciò finalizzate, a quanto constava, non erano riconducibili alla Sabadini ma al compagno e padre del figlio Jacopo, [OSCURATO:PERSONA]. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorr
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