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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12535/2026

Testo disponibile della fonte

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rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte n. 436/02/25 depositata il 13/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 436/02/25 del 13/06/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso lasentenza n. 179/02/24 della Corte di giustizia tributaria di primo grado diCuneo (di seguito CGT1), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF e IVA relativi aglianni d’imposta 2017 e 2018.Numero registro generale 18027/2025Numero sezionale 3647/2026Numero di raccolta generale 12535/2026Data pubblicazione 04/05/20261.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erastato emesso nei confronti del contribuente, che svolgeva la professione dimassofisioterapista, disconoscendo l’esenzione dell’IVA ai sensi dell’art. 10del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) sulle fatture emesse aseguito dei servizi erogati.

In particolare, l’Ufficio evidenziava che iprofessionisti che avevano conseguito il diploma prima della data del17/03/2009 (data di entrata in vigore della l. 26 febbraio 1999, n. 42)sarebbero equiparati ai fisioterapisti (e quindi esenti IVA), mentre coloroche avevano conseguito il diploma successivamente (il ricorrente lo avevaconseguito il 07/07/2009) dovevano essere qualificati “operatori diinteresse sanitario” (e quindi soggetti ad IVA).1.2.

La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che al contribuentespettava l’esenzione IVA prevista dall’art. 10 del decreto IVA, in quanto,sebbene avesse conseguito il diploma solo in data 07/07/2009, detto titoloera stato conseguito ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403 ed egli eraiscritto nell’albo speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 del d.m.

Salutedel 9 agosto 2019.

La sua professione, dunque, rimaneva qualificata comesanitaria in base alle diposizioni citate ed alla giurisprudenza di legittimità.2.

AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10, primo comma, n. 18, del decreto IVA, dell’art. 99del r.d. 12 luglio 1934, n. 1285, dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.m. 17maggio 2002, dell’art. 3 del d.m. 29 marzo 2001, dell’art. 4, comma 1,della l. n. 42 del 1999, del d.m. 27 luglio 2000 e dell’art. 1 della l. 30dicembre 2018, n. 145, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto che taleultima disposizione di legge «avvalorasse retroattivamente la qualità diNumero registro generale 18027/2025Numero sezionale 3647/2026Numero di raccolta generale 12535/2026Data pubblicazione 04/05/2026professionisti sanitari dei massofisioterapisti, con conferimento di talequalifica per il futuro», che «avesse attribuito in modo generalizzato laqualifica di prestazioni sanitarie a quelle proprie dei massofisioterapisti» eche «la l. 403/1971 non distinguesse i diplomi conseguiti prima del 17marzo 1999 dai successivi».1.1.

Il motivo involge la questione oggetto di rinvio pregiudiziale del05/02/2026 sollevata, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria; in particolare, è statoposto il quesito se sia conforme ai principi di diritto dell’Unione europea ildisconoscimento del diritto alla esenzione IVA in relazione alle prestazionirese da massoterapisti iscritti all’albo speciale ad esaurimentosuccessivamente alla data del 17 marzo 1999.1.2.

Ne consegue l’opportunità di rinviare la presente controversiaall’esito della decisione del Tribunale della UE (in causa T-171/26), davantial quale la causa è incardinata.2.

In conclusione, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte n. 436/02/25 depositata il 13/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 436/02/25 del 13/06/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso lasentenza n. 179/02/24 della Corte di giustizia tributaria di primo grado diCuneo (di seguito CGT1), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF e IVA relativi aglianni d’imposta 2017 e 2018.Numero registro generale 18027/2025Numero sezionale 3647/2026Numero di raccolta generale 12535/2026Data pubblicazione 04/05/20261.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erastato emesso nei confronti del contribuente, che svolgeva la professione dimassofisioterapista, disconoscendo l’esenzione dell’IVA ai sensi dell’art. 10del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) sulle fatture emesse aseguito dei servizi erogati. In particolare, l’Ufficio evidenziava che iprofessionisti che avevano conseguito il diploma prima della data del17/03/2009 (data di entrata in vigore della l. 26 febbraio 1999, n. 42)sarebbero equiparati ai fisioterapisti (e quindi esenti IVA), mentre coloroche avevano conseguito il diploma successivamente (il ricorrente lo avevaconseguito il 07/07/2009) dovevano essere qualificati “operatori diinteresse sanitario” (e quindi soggetti ad IVA).1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che al contribuentespettava l’esenzione IVA prevista dall’art. 10 del decreto IVA, in quanto,sebbene avesse conseguito il diploma solo in data 07/07/2009, detto titoloera stato conseguito ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403 ed egli eraiscritto nell’albo speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 del d.m. Salutedel 9 agosto 2019. La sua professione, dunque, rimaneva qualificata comesanitaria in base alle diposizioni citate ed alla giurisprudenza di legittimità.2. AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10, primo comma, n. 18, del decreto IVA, dell’art. 99del r.d. 12 luglio 1934, n. 1285, dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.m. 17maggio 2002, dell’art. 3 del d.m. 29 marzo 2001, dell’art. 4, comma 1,della l. n. 42 del 1999, del d.m. 27 luglio 2000 e dell’art. 1 della l. 30dicembre 2018, n. 145, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto che taleultima disposizione di legge «avvalorasse retroattivamente la qualità diNumero registro generale 18027/2025Numero sezionale 3647/2026Numero di raccolta generale 12535/2026Data pubblicazione 04/05/2026professionisti sanitari dei massofisioterapisti, con conferimento di talequalifica per il futuro», che «avesse attribuito in modo generalizzato laqualifica di prestazioni sanitarie a quelle proprie dei massofisioterapisti» eche «la l. 403/1971 non distinguesse i diplomi conseguiti prima del 17marzo 1999 dai successivi».1.1. Il motivo involge la questione oggetto di rinvio pregiudiziale del05/02/2026 sollevata, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria; in particolare, è statoposto il quesito se sia conforme ai principi di diritto dell’Unione europea ildisconoscimento del diritto alla esenzione IVA in relazione alle prestazionirese da massoterapisti iscritti all’albo speciale ad esaurimentosuccessivamente alla data del 17 marzo 1999.1.2. Ne consegue l’opportunità di rinviare la presente controversiaall’esito della decisione del Tribunale della UE (in causa T-171/26), davantial quale la causa è incardinata.2. In conclusione, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
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