CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 40448/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1504/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27647/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TP) il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 25/03/2025 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 marzo 2025, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, n. 1, cod. pen., commesso ai danni della farmacia “[OSCURATO:PERSONA]” e per il reato di cui all’art. 4, legge 18 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40448/2025 Roma, lì, 16/12/2025 aprile 1975 n. 110, riducendo la pena a cinque anni, quattro mesi e quindici giorni di reclusione ed euro 3166,00 di multa. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Nullità della sentenza per violazione di legge con riferimento all’art. 189 cod. proc. pen. avendo la Corte di appello ritenuto utilizzabili ai fini di prova le immagini dei sistemi di videosorveglianza estrapolate da impianti installati presso esercizi commerciali, in violazione della privacy e illegittimamente acquisite. Si deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto utilizzabili le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza in quanto prove documentali acquisibili ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. ed avrebbe erroneamente ritenuto che le videoregistrazioni, non avendo ad oggetto comportamenti comunicativi e non essendo state disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, fossero qualificabili come prova atipica ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen. Nell’affermare questo principio, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle eccezioni che, in alcuni casi, rendono la prova illegittimamente acquisita e, in particolare, dei casi in cui l’acquisizione delle videoregistrazioni è in contrasto con il diritto alla privacy; a sostegno delle dedotte argomentazioni, si cita un provvedimento del Garante della privacy del 12 ottobre 2023 n. 447 che, analizzando la vicenda di un cittadino che aveva installato sul muro esterno della propria abitazione alcune telecamere che potevano riprendere l'area pubblica, ha ribadito che, quando si installano sistemi di videosorveglianza in ambito personale o domestico, oltre a rispettare la riservatezza dei vicini, è necessario prestare la massima attenzione a non riprendere aree pubbliche. Nel caso di specie, le immagini di videosorveglianza sarebbero state acquisite illegittimamente perché il raggio di azione delle telecamere, installate presso gli esercizi commerciali diversi dalla farmacia dove era stata consumata la rapina, eccedeva le pertinenze dell'esercizio commerciale dove erano poste, riprendendo la pubblica via. Né tale acquisizione illegittima, secondo il ricorrente, potrebbe essere ritenuta sanata dalla scelta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, la quale non sanerebbe la prova raccolta illegittimamente in violazione della normativa sulla privacy. 2.2. Nullità della sentenza per mancanza di motivazione in merito all'individuazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quale autore della rapina. Si deduce che la Corte di appello non avrebbe motivato adeguatamente, ritenendo semplicemente corretta la ricostruzione compiuta dai militari operanti nonché l'analisi effettuata nella sentenza di primo grado. 2.3. Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 110 cod. pen. e dell'art. 4, legge 18 aprile 1975 n. 110; in subordine nullità della sentenza per violazione del comma 3 dell'art. 4, legge 18 aprile 1975 n. 110 e nullità della sentenza per mancanza e/o illogicità della motivazione in relazione alle doglianze difensive riguardanti il capo B dell'imputazione. Si deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, per configurare il concorso di persone nel reato di porto di armi. La Corte di appello, inoltre, avrebbe dovuto riqualificare il reato di cui al capo B (porto di armi in luogo pubblico) nell'ipotesi di cui all'art. 4, terzo comma, l. n. 110 del 1975 mentre, invece, avrebbe omesso di valutare correttamente i presupposti per la ricorrenza della fattispecie di lieve entità, ovvero, in primo luogo, i connotati soggettivi e oggettivi che caratterizzano la condotta, in secondo luogo, la quantità e potenzialità delle armi. 2.4. Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 116 cod. pen. in relazione al capo A dell'imputazione (rapina aggravata); nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe errato nel non riconoscere la sussistenza del «concorso anomalo» nel reato in quanto non sussisteva la certezza che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del porto dell’arma da parte del correo e, dunque, la realizzazione dell'evento (sia quello di cui al capo A che quello di cui al capo B) sarebbe stata «voluta in maniera diversa» dall’imputato. 2.5. Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 99, quarto comma, cod. pen. avendo la Corte di appello riconosciuto la sussistenza della recidiva, senza verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito fosse effettivo sintomo di maggiore pericolosità dell’imputato. 2.6. Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 62-bis cod. pen. in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato le ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la illegittimità dell’acquisizione delle videoriprese del sistema di videosorveglianza, collocate nei pressi della farmacia dove è stata commessa la rapina, con conseguente inutilizzabilità patologica, non sanabile con la richiesta di rito abbreviato, è manifestate infondato. 2.1. Deve innanzitutto essere premesso, quanto alla dedotta inutilizzabilità, che l'imputato, avanzando richiesta di giudizio abbreviato, ha accettato lo svolgimento del rito allo stato degli atti, di cui può denunciare la non utilizzabilità solo qualora ricorrano condizioni patologiche tali da fare ritenere l'atto compiuto del tutto estraneo alle forme richieste e cioè ove sussista un preciso divieto probatorio che sia stato violato; qualora, invece, si tratti di deduzioni riguardanti le forme di assunzione dell'atto, ovvero errori valutativi dei giudici, tali vizi non comportando alcuna inutilizzabilità patologica rimangono estranei al possibile deduzione nel corso del rito abbreviato (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246 – 01). 2.2. Inoltre, trattasi di principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345 – 01; Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida, Rv. 263432 – 01). Infatti, le videoriprese afferenti al fatto oggetto di conoscenza giudiziale, ben possono essere acquisite, ex art. 234 cod. proc. pen., sebbene con i limiti di utilizzabilità previsti dalla norma citata (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 – 01; Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004, Tripodi, Rv. 230457 – 01; Sez. 3, n. 21318 del 17/04/2002, Rv. 222134 – 01). Trattandosi, nel caso in esame, di videoriprese provenienti da privati, in ragione anche del luogo in cui sono state svolte, queste non hanno determinato alcuna violazione delle norme processuali sulla formazione della prova, essendone consentita l'acquisizione ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795/2006, cit.; Sez. 2, n. 1 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 268787 – 01). 2.3. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla inutilizzabilità dei filmati del sistema di sorveglianza perché sarebbero stati acquisiti in violazione delle norme a tutela della "privacy", atteso che la tutela accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività e, in specie, alle esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale (Sez. 1, n. 27850 del 02/12/2020, dep. 2021, Caramia, Rv. 281638 – 01; Sez. 2, n. 22169 del 08/03/2013, Gai, Rv. 256069 – 01; Sez. 5, n. 33560 del 28/05/2015, Leto, Rv. 264355 – 01). 2.4. In conclusione, i fotogrammi estrapolati dai filmati del sistema di videosorveglianza non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità. 2.5. Con la memoria difensiva del 24 ottobre 2025, il difensore non ha aggiunto argomenti che consentono di superare le superiori considerazioni. In particolare, non pertinente risulta il riferimento alla sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 15836 del 11/01/2023, Berera, Rv. 284590 – 01) relativa ad un caso di dedotta inutilizzabilità nel rito abbreviato dei dati contenuti in tabulati telefonici, la quale attiene alla tematica del tutto diversa della tutela del diritto inviolabile della libertà e della segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost., rispetto al ricorso generalizzato agli strumenti di raccolta automatizzata dei dati personali, come appunto i tabulati, siano essi dati - non comunicativi - di geolocalizzazione, ovvero dati relativi ad immagini, dati digitali o piuttosto informazioni relative al traffico telefonico. Ed ancora gravemente erroneo risulta il richiamo difensivo alla “sentenza n. 10925 del 23 aprile 2024, secondo cui il singolo condòmino e/o cittadino non può installare telecamere private per inquadrare parti comuni”: trattasi di precedente giurisprudenziale inesistente con gli indicati riferimenti temporali e comunque – quello individuabile con il n. 10925/2024 – non pertinente alla fattispecie in esame, in quanto la sentenza della seconda sezione penale della Corte di cassazione n. 10925, deliberata in data 14/12/2023 e depositata in cancelleria in data 14/03/2024, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], afferisce al diverso caso della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, delibabili in sede di cautela reale, con riferimento al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. Parimenti non perspicuo è il richiamo difensivo alla sentenza n. 45135/2021 (verosimilmente, Sez. 4, ud. 28/10/2021, ric. Piacenti ed altri, non mass.) che, a detta del difensore, avrebbe riconosciuto “il valore probatorio delle riprese di videosorveglianza per individuare gli autori del reato, purchè i medesimi reati siano commessi all’interno degli edifici” (la sottolineatura è usata dal ricorrente). In realtà, la sentenza “Piacenti”, in tema di valore probatorio delle videoriprese, alla sola pag. 8 (ove il tema viene trattato), si limita a dire altro, e precisamente che: “… questa Corte ha chiarito che le riprese filmate dei movimenti dell’imputato sul luogo in cui è commesso il reato costituiscono prova documentale del fatto ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. …, sicchè i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità … Si è anche chiarito che le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell’instaurazione del contraddittorio previsto dall’art. 189 cod. proc. pen., cosicchè, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo …”. 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza di motivazione in merito all'individuazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quale autore della rapina, è sostanzialmente orientato a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili della sentenza impugnata, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei capi d'imputazione in narrativa richiamati. Per quanto riguarda il riconoscimento dell’imputato quale autore del delitto, la Corte di appello, con motivazione logica e esaustiva, ha richiamato le modalità di detto riconoscimento da parte degli operanti, ai quali l’imputato era soggetto ben noto per pregresse attività di indagine (pag. 3 della sentenza impugnata), nonché la dettagliata analisi delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza effettuata nella sentenza di primo grado (pag. 19-20) e, infine, le dichiarazioni spontanee dell’imputato rese all’udienza del 29 settembre 2023, dal contenuto confessorio. 4. Il terzo e il quarto motivo, in quanto relativi al ritenuto concorso dell’[OSCURATO:PERSONA] nei delitti contestati ai sensi dell’art. 110 cod. pen. e non dell’art. 116 cod. pen., possono essere esaminati congiuntamente e sono manifestamente infondati per i motivi qui illustrati. 4.1. In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479 – 01, in fattispecie relativa ad una rapina di cui l'imputato, pur rimasto in automobile, è stato ritenuto colpevole a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con l'autore materiale, rientrando in uno sviluppo dinamico prevedibile il passaggio dalla violenza sulle cose, tipico della concordata fattispecie di furto con strappo, alla violenza sulle persone). 4.2. Nella fattispecie, la Corte di appello ha ritenuto provato il concorso materiale di [OSCURATO:PERSONA] nella rapina e la preordinazione della stessa, desumibile dall’accompagnamento del correo sul luogo dei fatti, dal travisamento, dalla disponibilità da parte del coimputato di un sacchetto nel quale riporre il bottino; sulla base di tali elementi, è stata ritenuta provata anche la piena consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della detenzione o dell'utilizzo del coltello da parte del coimputato per minacciare il dipendente della farmacia (pag. 3 della sentenza). Con una motivazione del tutto logica ed esaustiva e conforme al dettato normativo, la Corte di appello ha ritenuto configurabile la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., nella rapina aggravata per essere stata commessa con armi e con il volto travisato, escludendo l'ipotesi di un concorso ai sensi dell’art. 116 cod. pen., affermando che la vicenda accertata nel suo storico accadimento, sulla base delle immagini di videosorveglianza, «non rivela la commissione di alcun reato diverso dalla rapina» che è stata «concordata e realizzata da entrambi i correi» (pag. 3 della sentenza impugnata). 4.3. Analogamente, la Corte di appello, con argomentazioni del tutto logiche e coerenti con le risultanze processuali, ha ritenuto che il reato di cui al capo B (porto di armi in luogo pubblico) non fosse riqualificabile nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, terzo comma, L. n. 110/1975, alla luce delle concrete circostanze del fatto (in particolare l’essere stato il coltello utilizzato per intimidire gli addetti alle vendite di una farmacia e costringerli a consegnare l’incasso), con conseguente manifesta infondatezza anche di tale ulteriore profilo di doglianza. 5. Il quinto motivo di ricorso, consistente nell’asserita violazione dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato. 5.1. Nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 – 01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 – 01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183 – 01; Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, Colelli, non massimata). 5.2. La Corte di appello, nel motivare l'applicazione della recidiva, si è uniformata al criterio sopra richiamato, affermando che «i plurimi precedenti per i reati cui è gravato di cui la maggior parte per reati commessi per motivi di lucro costituiscono manifestazione di una peculiare capacità delinquenziale dell'appellante e inducono a ritenere che risulti incline alla perpetrazione di azioni contro il patrimonio anche connotate da violenza contro le persone» (pag. 4 della sentenza impugnata). 6. Il sesto motivo di ricorso, avente ad oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. 6.1. Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 – 01). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01). Inoltre, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). Infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01). 6.2. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, oltre ai suindicati indici di valutazione negativa, quali le modalità di commissione del reato e della personalità del reo (come desumibile dalle numerose condanne definitive che ha riportato), la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio. 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]