CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 11851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 11450/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 controricorrente - ,2e:z12 23D5 avverso la sentenza n. 1811/2018 emessa dalla CORTE di APPELLO dell'AQUILA, depositata in data 1.10.2018; N. 11450/19 R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 1.2.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Tribunale di Pescara avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 avviato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di cinque cartelle di pagamento, per la complessiva somma di C 228.329,74, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle stesse e delle relative intimazioni di pagamento ed eccependo, quanto alle prime tre cartelle (risalenti agli anni 2001, 2002 e 2003), la prescrizione. A seguito di sospensione del procedimento disposta dal giudice dell'esecuzione, l'Agente per la riscossione introdusse il giudizio di merito, definito dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 369/2012. L'adito Tribunale, dopo aver qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e osservato che l'opponente e i suoi familiari risiedevano presso il medesimo fabbricato (tuttavia suddiviso in autonome unità immobiliari, presso una delle quali egli dimorava da solo), rilevò che tre cartelle su cinque erano state notificate a familiari del Sericola, però con lui non conviventi, senza che dalle relate di notifica risultasse il luogo di consegna dei plichi, da individuarsi invece presso l'abitazione di ciascuno dei familiari stessi; rilevò anche che le intimazioni di pagamento erano state notificate nell'atrio comune del fabbricato, ma non nell'abitazione, a mani del padre. La Corte d'appello dell'Aquila, adita da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (frattanto subentrata a Pragma), accolse però l'appello di quest'ultima, riformando la prima decisione e rigettando, dunque, l'opposizione. Osservò il giudice del gravame che le notifiche in discorso erano state eseguite ai sensi N. 11450/19 R.G. dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 mediante consegna del plico presso l'indirizzo di residenza del destinatario, in Pescara, [OSCURATO:PERSONA] n. 191, risultando quindi provato, fino a querela di falso, che la notificazione era avvenuta presso la residenza del Sericola; la Corte territoriale negò l'ammissibilità della prova testimoniale invece ammessa dal Tribunale circa l'esatto luogo di consegna, per di più non dovendo redigersi alcuna relata, le disposizioni di cui alla legge n. 890/1982 non essendo applicabili Ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso AdER, frattanto subentrata ad [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorrente evidenzia che la Corte d'appello non avrebbe considerato quale elemento decisivo la circostanza che presso il fabbricato sito in Pescara, [OSCURATO:PERSONA] n. 191, vi era vero e proprio condominio, giacché il Sericola viveva da solo nell'unità al p.t., mentre gli altri familiari (padre, madre e sorella) occupavano ciascuno altrettante diverse unità immobiliari. 1.2 - Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 139, 140, 221 e 222 c.p.c., nonché dell'art. 2700 c.c., e degli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte del merito ritenuto l'inammissibilità delle prove orali invece ammesse dal Tribunale; ciò a cagione della sola possibilità - secondo la stessa Corte - di contestare le risultanze delle relate mediante querela di falso. Osserva il ricorrente che nulla vieta di ricorrere alle prove orali ove, come nel caso, non si tratti di sconfessarne N. 11450/19 R.G. il contenuto, ma solo di integrarlo, con circostanze che non si pongono in conflitto con quanto coperto dalla pubblica fede ascrivibile alla redazione della relata dal pubblico ufficiale. 2.1 - Va rilevata d'ufficio la nullità della sentenza impugnata e del procedimento d'appello, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando essere stato evocato in giudizio, dinanzi alla Corte aquilana, il terzo pignorato, ossia [OSCURATO:PERSONA] di Sicurezza s.r.I., datore di lavoro del Sericola, da questi invece correttamente evocato in primo grado, l'opposizione essendogli stata notificata in data 1-2.9.2009. Al riguardo, si evidenzia che, a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha infatti recentemente affermato che "In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato"(Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire - a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all'art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché "la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così N. 11450/19 R.G. ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria". Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo, con la conseguenza che, non essendo stata evocata nel giudizio d'appello [OSCURATO:PERSONA] di Sicurezza s.r.I., terza pignorata, la sentenza impugnata è nulla, così come lo è lo stesso procedimento d'appello, per violazione dell'art. 102 c.p.c. 3.1 — Si impone dunque la rimessione al giudice di secondo grado, affinché proceda alla rinnovazione del relativo giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario. Il giudice di merito provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e del procedimento d'appello; rimette le parti dinanzi alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 1.2