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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27659/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trani, ex art. 442 cod. proc. pen, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] assolvendolo dal delitto di cui all'art. 624 cod. pen contestato al capo b) e rideterminando la pena in ordine al delitto di cui agli artt. 110 , 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 contestato al capo a) in anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 133,00 di multa.

La Corte di appello ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha determinato la pena muovendo dalla pena base di anni 3 di reclusione e euro 300 di multa prevista dall'art. 625 ultimo comma cod. pen. quale pena minima per il delitto di furto pluriaggravato, ridotta di un terzo per il tentativo alla pena di anni 2 di reclusione e euro 200 di multa, ulteriormente ridotta come sopra per il rito.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen.

La Corte di appello avrebbe erroneamente determinato la pena, muovendo dalla pena base prevista per il delitto di furto pluriaggravato, quando invece, venendo in rilievo due circostanze ad effetto speciale, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., applicare la pena prevista per quella più grave, eventualmente aumentata fino ad un terzo, ovvero la pena prevista dall'art. 625 comma 1 cod. pen della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 927 a 1500 euro, eventualmente aumentata fino ad un terzo.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte avrebbe omesso di considerare che l'imputato aveva ammesso il suo addebito ed aveva optato per un rito deflattivo a conferma di una condotta collaborativa, tanto più che le sue dichiarazioni erano state ritenute credibili ai fini dell'assoluzione in ordine al delitto di furto semplice di cui al capo b).[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

2. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, a fronte della contestazione del delitto di tentativo di furto pluriaggravato, correttamente, nella determinazione della pena è partita dalla pena base prevista dall'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. nel caso concorrano due o più circostanze aggravanti comuni o speciali.

Si tratta di disposizione speciale, che prevale su quella generale prevista dall'art. 63, comma 4, cod. pen. che deve, invece, trovare applicazione nei casi di contestazione di più circostanze aggravanti per le quali la legge preveda una pena di specie diversa da quella ordinaria o un aumento superiore ad un terzo.

3. Quanto al secondo motivo si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269).

La Corte di Appello ha motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi da valorizzare ai fini del contenimento della pena e osservando, da un lato, che la confessione era stata necessitata dalla sorpresa in flagranza e dall'altro che la scelta del rito abbreviato non era significativa di comportamento collaborativo e di rivisitazione critica del proprio comportamento.

Gli argomenti utilizzati soddisfano i parametri di esaustività, non contraddittorietà e non manifesta illogicità che devono governare il percorso motivazionale del giudice di merito, come individuati anche nella giurisprudenza della Corte di legittimità.

4. Al giudizio di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 15 sugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] est.

Il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trani, ex art. 442 cod. proc. pen, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] assolvendolo dal delitto di cui all'art. 624 cod. pen contestato al capo b) e rideterminando la pena in ordine al delitto di cui agli artt. 110 , 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 contestato al capo a) in anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 133,00 di multa. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha determinato la pena muovendo dalla pena base di anni 3 di reclusione e euro 300 di multa prevista dall'art. 625 ultimo comma cod. pen. quale pena minima per il delitto di furto pluriaggravato, ridotta di un terzo per il tentativo alla pena di anni 2 di reclusione e euro 200 di multa, ulteriormente ridotta come sopra per il rito. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen. La Corte di appello avrebbe erroneamente determinato la pena, muovendo dalla pena base prevista per il delitto di furto pluriaggravato, quando invece, venendo in rilievo due circostanze ad effetto speciale, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., applicare la pena prevista per quella più grave, eventualmente aumentata fino ad un terzo, ovvero la pena prevista dall'art. 625 comma 1 cod. pen della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 927 a 1500 euro, eventualmente aumentata fino ad un terzo. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte avrebbe omesso di considerare che l'imputato aveva ammesso il suo addebito ed aveva optato per un rito deflattivo a conferma di una condotta collaborativa, tanto più che le sue dichiarazioni erano state ritenute credibili ai fini dell'assoluzione in ordine al delitto di furto semplice di cui al capo b).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto entrambi i motivi sono manifestamente infondati. 2. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, a fronte della contestazione del delitto di tentativo di furto pluriaggravato, correttamente, nella determinazione della pena è partita dalla pena base prevista dall'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. nel caso concorrano due o più circostanze aggravanti comuni o speciali. Si tratta di disposizione speciale, che prevale su quella generale prevista dall'art. 63, comma 4, cod. pen. che deve, invece, trovare applicazione nei casi di contestazione di più circostanze aggravanti per le quali la legge preveda una pena di specie diversa da quella ordinaria o un aumento superiore ad un terzo. 3. Quanto al secondo motivo si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). La Corte di Appello ha motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi da valorizzare ai fini del contenimento della pena e osservando, da un lato, che la confessione era stata necessitata dalla sorpresa in flagranza e dall'altro che la scelta del rito abbreviato non era significativa di comportamento collaborativo e di rivisitazione critica del proprio comportamento. Gli argomenti utilizzati soddisfano i parametri di esaustività, non contraddittorietà e non manifesta illogicità che devono governare il percorso motivazionale del giudice di merito, come individuati anche nella giurisprudenza della Corte di legittimità. 4. Al giudizio di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 sugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] est. Il r
Sentenza Cassazione n. 27659/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris