CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 14157/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto tendente a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a contestare la destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente in questione - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale (pur tenendo conto del dato attinente all'utilizzo personale di stupefacente da parte dell'imputato, attestato dalla documentazione in atti) ha ritenuto incompatibile con lo stesso consumo personale l'elemento del quantitativo rinvenuto nella sua abitazione e idoneo al confezionamento di 2081 dosi di marijuana. Il secondo motivo, attinente alla dedotta contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che, sul punto, la Corte territoriale ha fornito motivazione basata sul dato della reiterazione della condotta, attestata dalla prospettazione fornita dallo stesso imputato; ricordando che la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (riconosciuta nel caso di specie) e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta, come avvenuto nella fattispecie in esame (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] OFPrYFYir Tak [OSCURATO:PERSONA] - 3