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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 23327/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 19/09/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria del difensore del condannato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze con ordinanza del 19 settembre 2022 ha dichiarato inammissibile - in quanto presentata da difensore non munito di procura speciale, richiesta dall'art. 629 bis cod. proc. pen. - la richiesta di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione di sentenza di condanna del Tribunale di Firenze, dichiarata irrevocabile nel 2016.

La Corte fiorentina ha comunque precisato che dagli atti processuali risulta che il decreto di citazione a giudizio venne notificato per l'imputato al suo difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., dal momento che presso di questi Indolfi aveva eletto domicilio.

2. Il condannato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso avverso l'ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; ciò in quanto la nomina a difensore da parte dell'Indolfi conteneva gli estremi per poter essere considerata una procura speciale, in ordine alla quale, ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., non sono necessarie particolari formule sacramentali.

Inoltre, è errata l'argomentazione della Corte di appello in merito alla ritualità della notifica in quanto il difensore dell'imputato nel giudizio di primo grado era stato nominato di ufficio e non di fiducia (come dal predetto chiarito nel dibattimento). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279480).

3. Peraltro, questa Corte (v., da ultimo, Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019 - dep. 2020, Piazza, Rv. 278026) ha già avuto modo di affermare il principio - condiviso da questo Collegio - secondo cui «Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. (Fattispecie relativa a dichiarazione di costituzione di parte civile sottoscritta dal solo difensore di fiducia e recante, in calce, la sola procura "ad litem", con cui erano stati conferiti i poteri di rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto che la volontà della parte di farsi rappresentare potesse evincersi dall'esplicito riferimento, contenuto nella procura, all'intento di costituirsi)».

4. Nella specie, dall'ordinanza impugnata risulta che «alla richiesta di revisione è allegata una nomina da parte dell'imputato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] come suo difensore di fiducia "nel procedimento conseguente al deposito della retrostante istanza di rescissione de/giudicato ex art. 629 bis c.p.p."».

Dal tenore dell'atto risulta manifesta la volontà dell'interessato di conferire al difensore il potere di impugnare - attraverso lo strumento straordinario della rescissione del giudicato - la condanna riportata.

5. Per completezza, va rilevato che la Corte territoriale nel dichiarare - erroneamente - inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato accenna al merito dell'istanza.

La motivazione sul punto, comunque superata dalla declaratoria di inammissibilità, appare peraltro insufficiente a giustificare un implicito rigetto atteso che, tra l'altro, non si chiarisce se il difensore presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, era stato nominato di ufficio (come dedotto dal condannato nella richiesta di revisione) o di fiducia (come riportato nell'ordinanza di inammissibilità).

Si impone, pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che provvederà ad esaminare nel merito l'istanza di rescissione del giudicato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 19/09/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria del difensore del condannato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze con ordinanza del 19 settembre 2022 ha dichiarato inammissibile - in quanto presentata da difensore non munito di procura speciale, richiesta dall'art. 629 bis cod. proc. pen. - la richiesta di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione di sentenza di condanna del Tribunale di Firenze, dichiarata irrevocabile nel 2016. La Corte fiorentina ha comunque precisato che dagli atti processuali risulta che il decreto di citazione a giudizio venne notificato per l'imputato al suo difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., dal momento che presso di questi Indolfi aveva eletto domicilio. 2. Il condannato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso avverso l'ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; ciò in quanto la nomina a difensore da parte dell'Indolfi conteneva gli estremi per poter essere considerata una procura speciale, in ordine alla quale, ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., non sono necessarie particolari formule sacramentali. Inoltre, è errata l'argomentazione della Corte di appello in merito alla ritualità della notifica in quanto il difensore dell'imputato nel giudizio di primo grado era stato nominato di ufficio e non di fiducia (come dal predetto chiarito nel dibattimento). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279480). 3. Peraltro, questa Corte (v., da ultimo, Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019 - dep. 2020, Piazza, Rv. 278026) ha già avuto modo di affermare il principio - condiviso da questo Collegio - secondo cui «Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. (Fattispecie relativa a dichiarazione di costituzione di parte civile sottoscritta dal solo difensore di fiducia e recante, in calce, la sola procura "ad litem", con cui erano stati conferiti i poteri di rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto che la volontà della parte di farsi rappresentare potesse evincersi dall'esplicito riferimento, contenuto nella procura, all'intento di costituirsi)». 4. Nella specie, dall'ordinanza impugnata risulta che «alla richiesta di revisione è allegata una nomina da parte dell'imputato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] come suo difensore di fiducia "nel procedimento conseguente al deposito della retrostante istanza di rescissione de/giudicato ex art. 629 bis c.p.p."». Dal tenore dell'atto risulta manifesta la volontà dell'interessato di conferire al difensore il potere di impugnare - attraverso lo strumento straordinario della rescissione del giudicato - la condanna riportata. 5. Per completezza, va rilevato che la Corte territoriale nel dichiarare - erroneamente - inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato accenna al merito dell'istanza. La motivazione sul punto, comunque superata dalla declaratoria di inammissibilità, appare peraltro insufficiente a giustificare un implicito rigetto atteso che, tra l'altro, non si chiarisce se il difensore presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, era stato nominato di ufficio (come dedotto dal condannato nella richiesta di revisione) o di fiducia (come riportato nell'ordinanza di inammissibilità). Si impone, pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che provvederà ad esaminare nel merito l'istanza di rescissione del giudicato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello d
Decreto Cassazione n. 23327/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris