CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteb conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, del 23/11/21, in epigrafe indicata, di conferma di quella di primo grado del Gip del Tribunale di Milano, con la quale veniva condannato per il reato di cui all'art. 5 D.Igs. n. 74/2000, per non aver presentato le dichiarazioni dei redditi e IVA per l'anno d'imposta 2014 (capo A), per il reato di cui all'art. 10 quater D. Igs. n. 74/2000, per non aver versato le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti superiori per importo annuo a euro cinquantamila (capo B), e per il reato di cui all'art. 10 D. Igs. n. 74/2000, per aver occultato le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione relativi all'anno di imposta 2014 al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (capo C). 1.1. Il ricorrente deduce con un primo motivo di ricorso vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 10 D.Igs. 74/2000 di cui al capo C). Si duole in particolare del difetto assoluto di motivazione della impugnata sentenza, la quale si !imita a richiamare la motivazione della pronuncia di primo grado senza fare alcun cenno ai rilievi critici formulati nell'atto di appello e senza controdedurre in merito alla doglianze ivi contenute. Nulla dice il giudice in ordine alla documentazione riscontrata presso lo studio del ragioniere Casoppero né di quella esibita dal signor [OSCURATO:PERSONA], cliente di coop. Orchidea, quale il prospetto riepilogativo dei contributi alle ritenute relative ai periodo 2014-2015. La Corte non ha mai specificato quali documenti contabili l'imputato avrebbe occultato o distrutto, né indicato prove in ordine alla preesistenza di tale documentazione contabile che si asserisce sia stata distrutta. 1.2. Con la seconda doglianza si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo della assenza assoluta di motivazione in ordine agli elementi indicati dalla difesa, ovvero lo stato di incensuratezza del ricorrente, la scarsa significatività dell'evasione d'imposta per l'anno 2014, superiore ai valori della soglia di punibilità di soli 42,00 euro, l'omesso versamento, per l'utilizzo in compensazione, di somme superiori alla soglia di punibilità di soli 2000,00 euro. 1.3. Con la terza doglianza deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine agli aumenti di pena effettuati sulla pena base per il conteggio dei reati satellite di cui ai capi A) e B). Specifica che il giudice di primo grado ha applicato lo stesso aumento di pena di mesi 6 per ciascunq, delle due fattispecie satellite, sebbene esse prevedano limiti edittali e esprimano disvalore assai diverso: Vart.5 divo 74/2000 dei capo A) all'epoca di fatti era punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni; l'art.10 quater con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Per inciso, deduce che il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto che costituisse motivo di gravame lo scostamento della pena inflitta dal minimo edittale. Doglianza non contenuta nell'atto di appello e affermazione erronea posto che il giudice di primo grado ha commisurato la pena base nella misura del minimo edittale. Ciò a riprova della disattenzione con cui il giudice d'appello si è adeguataPalla decisione di quello di primo grado senza operare una autonoma valutazione. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso non rientra ne! numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lvo74/2000, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 6 della sentenza gravata, laddove ha ritenuto che fosse univocamente accertato il ruolo del Guercio quale gestore di fatto della società Orchidea e ha affermato che il ragioniere Casoppero, cui era stata affidata la contabilità della società per circa un biennio, ha dichiarato di aver consegnato fatture attive e passive, libri contabili e relativa documentazione all'amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], specificando inoltre di aver ricevuto tale documentazione dal ricorrente, sebbene in modo confuso e incompleto, ragione per la quale rimetteva il mandato. 2. Merita accoglimento la doglianza in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che il giudice di merito si è limitato a dichiarare l'assenza di elementi positivi tali da fondare il relativo giudizio, tuttavia senza fare alcun cenno agli elementi indicati dal ricorrente, quali lo stato di incensuratezza, i! superamento della soglia di punibilità per soli 42,01 euro relativamente all'evasione Ires del 2014, la sporadicità della condotta contestata, l'omesso versamento, per l'utilizzo in compensazione, di somme superiori alla soglia di punibilità di soli 2000,00 euro.3. Anche il terzo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio in relazione all'aumento di pena di mesi 6 di reclusione per entrambi i reati di cui ai capi A) e C), merita accoglimento, in quanto Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Rv. 282268, Pizzone, ha stabilito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi. Nel caso in disamina gli aumenti ex art. 81 cod.pen. per í reati di cui al capo A) e al capo B) sono elevati e parificati nel loro ammontare, a fronte di cornici edittali diverse previste dalle relative fattispecie criminose, senza alcun cenno alle ragioni che hanno fondato la decisione. Pertanto, per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto di dover applicare l'aumento di mesi 6 per ciascuno dei reati satellite e di non dover concedere le circostanze attenuanti generiche. Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante nell'atto d'appello entrambe le questioni fossero state espressamente devolute al giudice di secondo grado, con appositi motivi di appello, che non possono certo tacciarsi di genericità, essendo state criticate, con specifiche censure, da parte dell'appellante, le argomentazioni formulate sul punto nella motivazione della sentenza di primo grado. L'atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulle suddette questioni. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente. 3. Il reato di cui al capo B) è stato commesso dal 04/0/2014 al 16/02/2015, onde il termine di prescrizione si è maturato il 04/12/2021, ..... it AC /e022. 4. Pertanto, relativamente al capo di imputazione sub B), la sentenza deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione. Deve essere invece disposto annullamento con rinvio con riferimento ai punti relativi alle circostanze generiche e al trattamento sanzionatorio in relazione ai reati di cui ai capi A) e C). PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano limitatamente ai punti relativi alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio in relazione ai reati di cui ai capi A) e C). Dichiara inammissibile