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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29156/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA];r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il dicembre 2025 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 16 gennaio 2025, riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza della Corte di appello di Bari del 18 febbraio 2025, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni cinque, mesi sei, giorni trenta di reclusione ed euro 20.100,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio inflittogli, per essersi ingiustamente discostato dal minimo edittale; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessivo aumento di pena disposto a titolo di continuazione esterna.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. pp. 2 e s.), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.

Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAr."4CEI,L. • 31 LUi 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lente 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA];r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il dicembre 2025 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 16 gennaio 2025, riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza della Corte di appello di Bari del 18 febbraio 2025, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni cinque, mesi sei, giorni trenta di reclusione ed euro 20.100,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio inflittogli, per essersi ingiustamente discostato dal minimo edittale; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessivo aumento di pena disposto a titolo di continuazione esterna. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. pp. 2 e s.), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAr."4CEI,L. • 31 LUi 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lente 3
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