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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07517/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso (iscritto al n. 6034/2025 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:PERSONA]: 02990430270), inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 69S24 L736G), [OSCURATO:PERSONA] (BTT MRA37M29 H117D) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 62S66 E936V), tuttirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: PGG MCL70S17 F257B) ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- ricorrenti -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delVeneto n. 663/04/2024, pubblicata il 26 agosto 2024;Numero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28novembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c.;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti inquesta sede, si osserva che la controversia concerne l’avviso di accertamenton.

T6302BH00271/2021, per IVA attinente al periodo d’imposta 2013, con ilquale, contestando la validità della dichiarazione integrativa presentata dallacontribuente società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., venne accertato eintimato il pagamento di maggiore imposta dovuta per €. 26.670,00 (euroventiseimilaseicentosettanta/00), oltre interessi e sanzioni.La società contribuente aveva, infatti, presentato dichiarazione integrativaIVA relativa all’anno d’imposta 2013 con cui aveva portato in detrazione unamaggior somma per tale imposta, sostenendo che la variazione era dovuta alrinvenimento di tre fatture emesse a pagamento dei canoni di locazioneconcernenti contratto a suo tempo sottoscritto con la società [OSCURATO:PERSONA] BS.r.l. (locatrice) e regolarmente registrato.L’Agenzia delle Entrate rilevò che la società contribuente e la societàImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. erano state oggetto di verifica fiscale nell’anno 2016 aseguito della quale era risultato che le fatture non erano state emesse dallasocietà locatrice, non vi era stato alcun pagamento e di conseguenza non erastata versata alcuna imposta.

Pertanto, l’amministrazione finanziaria rilevò chela rettifica operata era illegittima e conseguentemente con l’atto impugnatorecuperò a tassazione la maggiore imposta portata in detrazione, provvedendoaltresì ad irrogare le relative sanzioni.2.- La contribuente società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., unitamenteai suoi soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnòl’avviso di accertamento notificatole dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Venezia, deducendo l’operatività del diritto alla detrazione IVAindipendentemente dal suo pagamento.Numero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026La CGT-1 di Venezia accolse il ricorso della contribuente, con la seguentemotivazione: «L’Agenzia, nelle proprie controdeduzioni, rileva che i corrispettiviin questione non sarebbero stati pagati per quanto emerso da altroaccertamento effettuato nei confronti della locatrice [OSCURATO:PERSONA] srl,accertamento divenuto definitivo.

In particolare viene richiamato un processoverbale del 2016 ove è detto che “ (…) il rateo della locazione di € 7000 è statofatturato e non pagato sino al mese di giugno 2012 per poi non essere piùfatturato dalla società che ha rinunciato a riscuoterlo, per accordi tra le società”.Tale assunto è stato contestato, in sede di memoria integrativa, rilevando partericorrente come - in ogni caso - il diritto alla detrazione sorge con l’emissionedelle fatture, indipendentemente dal loro pagamento.

La Corte ritieneopportuno evidenziare come parte ricorrente abbia fornito la provadell’esistenza delle tre fatture e come la tesi della parte resistente si incentrisulla valenza nei confronti della ricorrente di accertamento divenuto definitivonei confronti della società locatrice.

La Corte rileva, tuttavia, che: il processoverbale dedotto dall’Agenzia risale ad epoca (2016) antecedente all’asseritorinvenimento delle fatture (2018), i tre documenti prodotti dalla parte resistentecontengono i riferimenti necessari per essere qualificati come fatture,apparendo irrilevanti - per contestarne tale natura - la presenza di lettere dopola numerazione identificativa, la mancata impugnativa dell’accertamentoemesso nei confronti della locatrice è irrilevante, volendosi estenderne gli effettia società terza, e risultando - comunque - il rinvenimento della documentazionedi data successiva; il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione IVA deveindividuarsi nella duplice condizione essenziale che: a) la obbligazione aventead oggetto quanto sia da portare in detrazione sia divenuta esigibile; b) ilsoggetto passivo abbia usufruito del servizio (Cass. 18924/2015 – cfr. Cass.11168/2014).

Parte resistente nega il diritto alla detrazione, insistendo sullacircostanza che le fatture - pur prodotte dalla ricorrente - non esistano, senzache nei confronti delle stesse siano stati approntati i rimedi civilistici per farnevenir meno la loro valenza.».3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, conun solo motivo di gravame, facendo leva sulla circostanza, asseritamenteNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026decisiva, secondo cui l’omesso pagamento degli importi esposti nella fatturaavrebbe precluso il diritto alla detrazione dell’IVA.La CGT-2 del Veneto, per quanto di rilievo in questa sede, ha accoltol’appello e riformato la sentenza di primo grado con rigetto del ricorso dellacontribuente.In particolare, la CGT-2 del Veneto ha così motivato: «Per quanto attiene almerito si deve osservare che parte appellata ha prodotto le tre fatture emessedalla società locatrice per i canoni di locazione maturati nel 2013, fatturerinvenute due anni dopo la verifica che era stata espletata e che avevainteressato sia la società appellata, sia la società locatrice [OSCURATO:PERSONA].r.l..

Le fatture prodotte sono formalmente regolari, come osservato dallasentenza impugnata, in quanto pur portando lettere ad integrazione dellanumerazione progressiva per evitare duplicazioni, fanno riferimento ad uncontratto di locazione registrato relativo ai locali di proprietà della locatrice doveparte appellata svolgeva la propria attività.

Inoltre non costituisce fattoredecisivo che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non abbia impugnato l’avviso diaccertamento emesso a suo carico non potendosi estendere gli effetti dellamancata impugnazione a società terza.

Parte appellante sottolinea peraltro ilmancato pagamento delle fatture e il conseguente diritto alla detrazione.

Talecircostanza viene ritenuta dalla Corte decisiva.

Parte appellata del resto non haprodotto, malgrado l’eccezione ritualmente sollevata da controparte, alcunelemento di prova attinente l’effettivo intervenuto pagamento di tali fatture.

Iriferimenti alle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea e dallaSuprema Corte, fatti da parte appellata a sostegno della propria posizione, sonodel tutto inconferenti, infatti qui non si discute che sussista un inesattoadempimento di obblighi formali che consente di valorizzare le condizionisostanziali al fine dell’insorgenza del diritto di detrazione ma bensì lasussistenza del diritto stesso che ovviamente è strettamente collegato ancheall’effettivo pagamento delle fatture.

La mancata produzione documentale dellepezze giustificative dei pagamenti asseritamente effettuati, onere checompeteva a parte appellata e che non è stato soddisfatto pur a distanza dioltre cinque anni, termine decadenziale per il pagamento dei canoni diNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026locazione, porta a presumere che tali pagamenti non siano stati effettuati.L’appello va pertanto accolto e per l’effetto riformata integralmente la sentenzaimpugnata.».4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, la contribuente società BMS.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBattaggia Susanna propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., i ricorrenti, con istanza del 30 giugno 2025, hanno chiesto la decisionedel ricorso.

Quindi, hanno depositato altresì memoria illustrativa, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 19 d.P.R. n.633 del 1972, nonché della Direttiva 77/388/CEE trasfusa nella Direttiva2006/112/CE, per avere la Corte di merito ritenuto indetraibile il credito IVAsolo perché relativo a tre fatture del cui avvenuto pagamento non era statafornita prova in giudizio.Sostengono, al riguardo, che i giudici di secondo grado si sarebberoerroneamente espressi in punto di non detrazione dell’IVA perchéipoteticamente riferita a fattura non pagata dal committente, cosìerroneamente affermando come principio che il diritto alla detrazione IVA siasubordinato al preventivo pagamento delle fatture (ovvero, all’onere dellapreventiva prova dell’avvenuto pagamento delle fatture stesse).2.- La censura è inammissibile perché, come già chiarito nella proposta didefinizione accelerata, non coglie la ratio decidendi.Al riguardo, occorre precisare che il motivo d’impugnazione è rappresentatodall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dallegislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod’impugnazione, la decisione risulterebbe erronea.

Ne consegue che - inquanto, per denunciare, un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne laNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026rappresentazione - l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivicon i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerarele ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere.

Pertanto, ilmotivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneitàal raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione talenullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamentesanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. enell’art. 375 c.p.c. con il riferimento alla «mancanza dei motivi» (cfr., all’uopo,Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 9059 del 6 aprile 2025, la quale ha enunciatoil principio di diritto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, èinammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. il motivo che non si concreti inuna critica puntuale della decisione impugnata nella sua ratio decidendi e,quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere tali, debbono concretamente considerare le ragioni chesorreggono la decisione impugnata e da dette ragioni non possonoprescindere.»).Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame e secondo quantogià chiarito nella proposta di definizione accelerata, la CGT-2 del Veneto, afronte della contestazione dell’Agenzia delle Entrate di una sostanzialeinesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, ha in realtà accertato - con unapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità (cfr., all’uopo edex permultis, Cass. civ., Sez.

U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonchéCass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024) - che: 1) le tre fattureemesse dalla società locatrice per i canoni di locazione maturati nell’anno 2013erano state rinvenute due anni dopo la verifica, essendo state indicate dallacontribuente nella dichiarazione integrativa IVA (presentata nell’anno 2018);2) tali fatture erano “formalmente” regolari «portando lettere ad integrazionedella numerazione progressiva [della società] per evitare duplicazioni»; 3) eraNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026mancata la «produzione documentale delle pezze giustificative dei pagamentiasseritamente effettuati».Pertanto, nella specie, la CGT-2 Veneto ha negato il diritto alla detrazioneIVA non già per l’omesso pagamento delle tre fatture in questione, ma, invece,in ragione del fatto che, alla stregua della pluralità di elementi emersi in sededi accertamento tributario, la prestazione fatturata era risultata non esserestata eseguita, né era stata prodotta, dagli odierni ricorrenti a carico dei qualigravava il relativo onere, documentazione valevole a comprovare l’avvenutareale esecuzione della prestazione suddetta.In altri termini, l’’omesso pagamento delle fatture ha avuto rilievo soloquale elemento sintomatico della mancanza dell’operazione stessa.3.- Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev’esseresenz’altro respinto.4.- Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.5.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizioneaccelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsiapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., conconseguente condanna ulteriore dei ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di una somma equitativamente determinata e che si liquidain dispositivo, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, diuna somma di denaro nei limiti di legge, anch’essa liquidata come dadispositivo.6.- Sussistono, infine, i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA ITALIANAn. 6034/2025 R.G.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONECron.SEZIONE TRIBUTARIARep.Composta da:dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - A.C. 28 novembre 2025dott.

Lucio LUCIOTTI - Consigliere -dott. [OSCURATO:PERSONA] NONNO - Consigliere - OGGETTO: IVA- Accertamento -dott. [OSCURATO:PERSONA] GRASSO - Consigliere - Detrazioni.dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANO - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]./Est. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso (iscritto al n. 6034/2025 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:PERSONA]: 02990430270), inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 69S24 L736G), [OSCURATO:PERSONA] (BTT MRA37M29 H117D) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 62S66 E936V), tuttirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: PGG MCL70S17 F257B) ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- ricorrenti -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delVeneto n. 663/04/2024, pubblicata il 26 agosto 2024;Numero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28novembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c.;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti inquesta sede, si osserva che la controversia concerne l’avviso di accertamenton.

T6302BH00271/2021, per IVA attinente al periodo d’imposta 2013, con ilquale, contestando la validità della dichiarazione integrativa presentata dallacontribuente società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., venne accertato eintimato il pagamento di maggiore imposta dovuta per €. 26.670,00 (euroventiseimilaseicentosettanta/00), oltre interessi e sanzioni.La società contribuente aveva, infatti, presentato dichiarazione integrativaIVA relativa all’anno d’imposta 2013 con cui aveva portato in detrazione unamaggior somma per tale imposta, sostenendo che la variazione era dovuta alrinvenimento di tre fatture emesse a pagamento dei canoni di locazioneconcernenti contratto a suo tempo sottoscritto con la società [OSCURATO:PERSONA] BS.r.l. (locatrice) e regolarmente registrato.L’Agenzia delle Entrate rilevò che la società contribuente e la societàImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. erano state oggetto di verifica fiscale nell’anno 2016 aseguito della quale era risultato che le fatture non erano state emesse dallasocietà locatrice, non vi era stato alcun pagamento e di conseguenza non erastata versata alcuna imposta.

Pertanto, l’amministrazione finanziaria rilevò chela rettifica operata era illegittima e conseguentemente con l’atto impugnatorecuperò a tassazione la maggiore imposta portata in detrazione, provvedendoaltresì ad irrogare le relative sanzioni.2.- La contribuente società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., unitamenteai suoi soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnòl’avviso di accertamento notificatole dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Venezia, deducendo l’operatività del diritto alla detrazione IVAindipendentemente dal suo pagamento.Numero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026La CGT-1 di Venezia accolse il ricorso della contribuente, con la seguentemotivazione: «L’Agenzia, nelle proprie controdeduzioni, rileva che i corrispettiviin questione non sarebbero stati pagati per quanto emerso da altroaccertamento effettuato nei confronti della locatrice [OSCURATO:PERSONA] srl,accertamento divenuto definitivo.

In particolare viene richiamato un processoverbale del 2016 ove è detto che “ (…) il rateo della locazione di € 7000 è statofatturato e non pagato sino al mese di giugno 2012 per poi non essere piùfatturato dalla società che ha rinunciato a riscuoterlo, per accordi tra le società”.Tale assunto è stato contestato, in sede di memoria integrativa, rilevando partericorrente come - in ogni caso - il diritto alla detrazione sorge con l’emissionedelle fatture, indipendentemente dal loro pagamento.

La Corte ritieneopportuno evidenziare come parte ricorrente abbia fornito la provadell’esistenza delle tre fatture e come la tesi della parte resistente si incentrisulla valenza nei confronti della ricorrente di accertamento divenuto definitivonei confronti della società locatrice.

La Corte rileva, tuttavia, che: il processoverbale dedotto dall’Agenzia risale ad epoca (2016) antecedente all’asseritorinvenimento delle fatture (2018), i tre documenti prodotti dalla parte resistentecontengono i riferimenti necessari per essere qualificati come fatture,apparendo irrilevanti - per contestarne tale natura - la presenza di lettere dopola numerazione identificativa, la mancata impugnativa dell’accertamentoemesso nei confronti della locatrice è irrilevante, volendosi estenderne gli effettia società terza, e risultando - comunque - il rinvenimento della documentazionedi data successiva; il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione IVA deveindividuarsi nella duplice condizione essenziale che: a) la obbligazione aventead oggetto quanto sia da portare in detrazione sia divenuta esigibile; b) ilsoggetto passivo abbia usufruito del servizio (Cass. 18924/2015 – cfr. Cass.11168/2014).

Parte resistente nega il diritto alla detrazione, insistendo sullacircostanza che le fatture - pur prodotte dalla ricorrente - non esistano, senzache nei confronti delle stesse siano stati approntati i rimedi civilistici per farnevenir meno la loro valenza.».3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, conun solo motivo di gravame, facendo leva sulla circostanza, asseritamenteNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026decisiva, secondo cui l’omesso pagamento degli importi esposti nella fatturaavrebbe precluso il diritto alla detrazione dell’IVA.La CGT-2 del Veneto, per quanto di rilievo in questa sede, ha accoltol’appello e riformato la sentenza di primo grado con rigetto del ricorso dellacontribuente.In particolare, la CGT-2 del Veneto ha così motivato: «Per quanto attiene almerito si deve osservare che parte appellata ha prodotto le tre fatture emessedalla società locatrice per i canoni di locazione maturati nel 2013, fatturerinvenute due anni dopo la verifica che era stata espletata e che avevainteressato sia la società appellata, sia la società locatrice [OSCURATO:PERSONA].r.l..

Le fatture prodotte sono formalmente regolari, come osservato dallasentenza impugnata, in quanto pur portando lettere ad integrazione dellanumerazione progressiva per evitare duplicazioni, fanno riferimento ad uncontratto di locazione registrato relativo ai locali di proprietà della locatrice doveparte appellata svolgeva la propria attività.

Inoltre non costituisce fattoredecisivo che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non abbia impugnato l’avviso diaccertamento emesso a suo carico non potendosi estendere gli effetti dellamancata impugnazione a società terza.

Parte appellante sottolinea peraltro ilmancato pagamento delle fatture e il conseguente diritto alla detrazione.

Talecircostanza viene ritenuta dalla Corte decisiva.

Parte appellata del resto non haprodotto, malgrado l’eccezione ritualmente sollevata da controparte, alcunelemento di prova attinente l’effettivo intervenuto pagamento di tali fatture.

Iriferimenti alle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea e dallaSuprema Corte, fatti da parte appellata a sostegno della propria posizione, sonodel tutto inconferenti, infatti qui non si discute che sussista un inesattoadempimento di obblighi formali che consente di valorizzare le condizionisostanziali al fine dell’insorgenza del diritto di detrazione ma bensì lasussistenza del diritto stesso che ovviamente è strettamente collegato ancheall’effettivo pagamento delle fatture.

La mancata produzione documentale dellepezze giustificative dei pagamenti asseritamente effettuati, onere checompeteva a parte appellata e che non è stato soddisfatto pur a distanza dioltre cinque anni, termine decadenziale per il pagamento dei canoni diNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026locazione, porta a presumere che tali pagamenti non siano stati effettuati.L’appello va pertanto accolto e per l’effetto riformata integralmente la sentenzaimpugnata.».4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, la contribuente società BMS.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBattaggia Susanna propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., i ricorrenti, con istanza del 30 giugno 2025, hanno chiesto la decisionedel ricorso.

Quindi, hanno depositato altresì memoria illustrativa, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 19 d.P.R. n.633 del 1972, nonché della Direttiva 77/388/CEE trasfusa nella Direttiva2006/112/CE, per avere la Corte di merito ritenuto indetraibile il credito IVAsolo perché relativo a tre fatture del cui avvenuto pagamento non era statafornita prova in giudizio.Sostengono, al riguardo, che i giudici di secondo grado si sarebberoerroneamente espressi in punto di non detrazione dell’IVA perchéipoteticamente riferita a fattura non pagata dal committente, cosìerroneamente affermando come principio che il diritto alla detrazione IVA siasubordinato al preventivo pagamento delle fatture (ovvero, all’onere dellapreventiva prova dell’avvenuto pagamento delle fatture stesse).2.- La censura è inammissibile perché, come già chiarito nella proposta didefinizione accelerata, non coglie la ratio decidendi.Al riguardo, occorre precisare che il motivo d’impugnazione è rappresentatodall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dallegislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod’impugnazione, la decisione risulterebbe erronea.

Ne consegue che - inquanto, per denunciare, un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne laNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026rappresentazione - l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivicon i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerarele ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere.

Pertanto, ilmotivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneitàal raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione talenullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamentesanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. enell’art. 375 c.p.c. con il riferimento alla «mancanza dei motivi» (cfr., all’uopo,Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 9059 del 6 aprile 2025, la quale ha enunciatoil principio di diritto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, èinammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. il motivo che non si concreti inuna critica puntuale della decisione impugnata nella sua ratio decidendi e,quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere tali, debbono concretamente considerare le ragioni chesorreggono la decisione impugnata e da dette ragioni non possonoprescindere.»).Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame e secondo quantogià chiarito nella proposta di definizione accelerata, la CGT-2 del Veneto, afronte della contestazione dell’Agenzia delle Entrate di una sostanzialeinesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, ha in realtà accertato - con unapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità (cfr., all’uopo edex permultis, Cass. civ., Sez.

U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonchéCass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024) - che: 1) le tre fattureemesse dalla società locatrice per i canoni di locazione maturati nell’anno 2013erano state rinvenute due anni dopo la verifica, essendo state indicate dallacontribuente nella dichiarazione integrativa IVA (presentata nell’anno 2018);2) tali fatture erano “formalmente” regolari «portando lettere ad integrazionedella numerazione progressiva [della società] per evitare duplicazioni»; 3) eraNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026mancata la «produzione documentale delle pezze giustificative dei pagamentiasseritamente effettuati».Pertanto, nella specie, la CGT-2 Veneto ha negato il diritto alla detrazioneIVA non già per l’omesso pagamento delle tre fatture in questione, ma, invece,in ragione del fatto che, alla stregua della pluralità di elementi emersi in sededi accertamento tributario, la prestazione fatturata era risultata non esserestata eseguita, né era stata prodotta, dagli odierni ricorrenti a carico dei qualigravava il relativo onere, documentazione valevole a comprovare l’avvenutareale esecuzione della prestazione suddetta.In altri termini, l’’omesso pagamento delle fatture ha avuto rilievo soloquale elemento sintomatico della mancanza dell’operazione stessa.3.- Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev’esseresenz’altro respinto.4.- Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.5.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizioneaccelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsiapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., conconseguente condanna ulteriore dei ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di una somma equitativamente determinata e che si liquidain dispositivo, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, diuna somma di denaro nei limiti di legge, anch’essa liquidata come dadispositivo.6.- Sussistono, infine, i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 5.900,00 (euro cinquemilanovecento/00), oltreNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026spese prenotate a debito; condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento, in favoredella controricorrente, della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della Cassa delleAmmende, della somma di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 28 novembre 2025.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliP.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 5.900,00 (euro cinquemilanovecento/00), oltreNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026spese prenotate a debito; condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento, in favoredella controricorrente, della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della Cassa delleAmmende, della somma di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 28 novembre 2025.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso (iscritto al n. 6034/2025 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]   C. ([OSCURATO:PERSONA]: 02990430270), inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 69S24 L736G), [OSCURATO:PERSONA] (BTT MRA37M29 H117D) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 62S66 E936V), tuttirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: PGG MCL70S17 F257B) ed elettivamente  domiciliati presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- ricorrenti -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delVeneto n. 663/04/2024, pubblicata il 26 agosto 2024;Numero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28novembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c.;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti inquesta sede, si osserva che la controversia concerne l’avviso di accertamenton. T6302BH00271/2021, per IVA attinente al periodo d’imposta 2013, con ilquale, contestando la validità della dichiarazione integrativa presentata dallacontribuente società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]   C., venne accertato eintimato il pagamento di maggiore imposta dovuta per €. 26.670,00 (euroventiseimilaseicentosettanta/00), oltre interessi e sanzioni.La società contribuente aveva, infatti, presentato dichiarazione integrativaIVA relativa all’anno d’imposta 2013 con cui aveva portato in detrazione unamaggior somma per tale imposta, sostenendo che la variazione era dovuta alrinvenimento di tre fatture emesse a pagamento dei canoni di locazioneconcernenti contratto a suo tempo sottoscritto con la società [OSCURATO:PERSONA] BS.r.l. (locatrice) e regolarmente registrato.L’Agenzia delle Entrate rilevò che la società contribuente e la societàImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. erano state oggetto di verifica fiscale nell’anno 2016 aseguito della quale era risultato che le fatture non erano state emesse dallasocietà locatrice, non vi era stato alcun pagamento e di conseguenza non erastata versata alcuna imposta. Pertanto, l’amministrazione finanziaria rilevò chela rettifica operata era illegittima e conseguentemente con l’atto impugnatorecuperò a tassazione la maggiore imposta portata in detrazione, provvedendoaltresì ad irrogare le relative sanzioni.2.- La contribuente società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]   C., unitamenteai suoi soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnòl’avviso di accertamento notificatole dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Venezia, deducendo l’operatività del diritto alla detrazione IVAindipendentemente dal suo pagamento.Numero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026La CGT-1 di Venezia accolse il ricorso della contribuente, con la seguentemotivazione: «L’Agenzia, nelle proprie controdeduzioni, rileva che i corrispettiviin questione non sarebbero stati pagati per quanto emerso da altroaccertamento effettuato nei confronti della locatrice [OSCURATO:PERSONA] srl,accertamento divenuto definitivo. In particolare viene richiamato un processoverbale del 2016 ove è detto che “ (…) il rateo della locazione di € 7000 è statofatturato e non pagato sino al mese di giugno 2012 per poi non essere piùfatturato dalla società che ha rinunciato a riscuoterlo, per accordi tra le società”.Tale assunto è stato contestato, in sede di memoria integrativa, rilevando partericorrente come - in ogni caso - il diritto alla detrazione sorge con l’emissionedelle fatture, indipendentemente dal loro pagamento. La Corte ritieneopportuno evidenziare come parte ricorrente abbia fornito la provadell’esistenza delle tre fatture e come la tesi della parte resistente si incentrisulla valenza nei confronti della ricorrente di accertamento divenuto definitivonei confronti della società locatrice. La Corte rileva, tuttavia, che: il processoverbale dedotto dall’Agenzia risale ad epoca (2016) antecedente all’asseritorinvenimento delle fatture (2018), i tre documenti prodotti dalla parte resistentecontengono i riferimenti necessari per essere qualificati come fatture,apparendo irrilevanti - per contestarne tale natura - la presenza di lettere dopola numerazione identificativa, la mancata impugnativa dell’accertamentoemesso nei confronti della locatrice è irrilevante, volendosi estenderne gli effettia società terza, e risultando - comunque - il rinvenimento della documentazionedi data successiva; il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione IVA deveindividuarsi nella duplice condizione essenziale che: a) la obbligazione aventead oggetto quanto sia da portare in detrazione sia divenuta esigibile; b) ilsoggetto passivo abbia usufruito del servizio (Cass. 18924/2015 – cfr. Cass.11168/2014). Parte resistente nega il diritto alla detrazione, insistendo sullacircostanza che le fatture - pur prodotte dalla ricorrente - non esistano, senzache nei confronti delle stesse siano stati approntati i rimedi civilistici per farnevenir meno la loro valenza.».3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, conun solo motivo di gravame, facendo leva sulla circostanza, asseritamenteNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026decisiva, secondo cui l’omesso pagamento degli importi esposti nella fatturaavrebbe precluso il diritto alla detrazione dell’IVA.La CGT-2 del Veneto, per quanto di rilievo in questa sede, ha accoltol’appello e riformato la sentenza di primo grado con rigetto del ricorso dellacontribuente.In particolare, la CGT-2 del Veneto ha così motivato: «Per quanto attiene almerito si deve osservare che parte appellata ha prodotto le tre fatture emessedalla società locatrice per i canoni di locazione maturati nel 2013, fatturerinvenute due anni dopo la verifica che era stata espletata e che avevainteressato sia la società appellata, sia la società locatrice [OSCURATO:PERSONA].r.l.. Le fatture prodotte sono formalmente regolari, come osservato dallasentenza impugnata, in quanto pur portando lettere ad integrazione dellanumerazione progressiva per evitare duplicazioni, fanno riferimento ad uncontratto di locazione registrato relativo ai locali di proprietà della locatrice doveparte appellata svolgeva la propria attività. Inoltre non costituisce fattoredecisivo che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non abbia impugnato l’avviso diaccertamento emesso a suo carico non potendosi estendere gli effetti dellamancata impugnazione a società terza. Parte appellante sottolinea peraltro ilmancato pagamento delle fatture e il conseguente diritto alla detrazione. Talecircostanza viene ritenuta dalla Corte decisiva. Parte appellata del resto non haprodotto, malgrado l’eccezione ritualmente sollevata da controparte, alcunelemento di prova attinente l’effettivo intervenuto pagamento di tali fatture. Iriferimenti alle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea e dallaSuprema Corte, fatti da parte appellata a sostegno della propria posizione, sonodel tutto inconferenti, infatti qui non si discute che sussista un inesattoadempimento di obblighi formali che consente di valorizzare le condizionisostanziali al fine dell’insorgenza del diritto di detrazione ma bensì lasussistenza del diritto stesso che ovviamente è strettamente collegato ancheall’effettivo pagamento delle fatture. La mancata produzione documentale dellepezze giustificative dei pagamenti asseritamente effettuati, onere checompeteva a parte appellata e che non è stato soddisfatto pur a distanza dioltre cinque anni, termine decadenziale per il pagamento dei canoni diNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026locazione, porta a presumere che tali pagamenti non siano stati effettuati.L’appello va pertanto accolto e per l’effetto riformata integralmente la sentenzaimpugnata.».4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, la contribuente società BMS.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]   C. e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBattaggia Susanna propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., i ricorrenti, con istanza del 30 giugno 2025, hanno chiesto la decisionedel ricorso. Quindi, hanno depositato altresì memoria illustrativa, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 19 d.P.R. n.633 del 1972, nonché della Direttiva 77/388/CEE trasfusa nella Direttiva2006/112/CE, per avere la Corte di merito ritenuto indetraibile il credito IVAsolo perché relativo a tre fatture del cui avvenuto pagamento non era statafornita prova in giudizio.Sostengono, al riguardo, che i giudici di secondo grado si sarebberoerroneamente espressi in punto di non detrazione dell’IVA perchéipoteticamente riferita a fattura non pagata dal committente, cosìerroneamente affermando come principio che il diritto alla detrazione IVA siasubordinato al preventivo pagamento delle fatture (ovvero, all’onere dellapreventiva prova dell’avvenuto pagamento delle fatture stesse).2.- La censura è inammissibile perché, come già chiarito nella proposta didefinizione accelerata, non coglie la ratio decidendi.Al riguardo, occorre precisare che il motivo d’impugnazione è rappresentatodall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dallegislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod’impugnazione, la decisione risulterebbe erronea. Ne consegue che - inquanto, per denunciare, un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne laNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026rappresentazione - l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivicon i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerarele ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Pertanto, ilmotivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneitàal raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione talenullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamentesanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. enell’art. 375 c.p.c. con il riferimento alla «mancanza dei motivi» (cfr., all’uopo,Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 9059 del 6 aprile 2025, la quale ha enunciatoil principio di diritto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, èinammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. il motivo che non si concreti inuna critica puntuale della decisione impugnata nella sua ratio decidendi e,quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere tali, debbono concretamente considerare le ragioni chesorreggono la decisione impugnata e da dette ragioni non possonoprescindere.»).Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame e secondo quantogià chiarito nella proposta di definizione accelerata, la CGT-2 del Veneto, afronte della contestazione dell’Agenzia delle Entrate di una sostanzialeinesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, ha in realtà accertato - con unapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità (cfr., all’uopo edex permultis, Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonchéCass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024) - che: 1) le tre fattureemesse dalla società locatrice per i canoni di locazione maturati nell’anno 2013erano state rinvenute due anni dopo la verifica, essendo state indicate dallacontribuente nella dichiarazione integrativa IVA (presentata nell’anno 2018);2) tali fatture erano “formalmente” regolari «portando lettere ad integrazionedella numerazione progressiva [della società] per evitare duplicazioni»; 3) eraNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026mancata la «produzione documentale delle pezze giustificative dei pagamentiasseritamente effettuati».Pertanto, nella specie, la CGT-2 Veneto ha negato il diritto alla detrazioneIVA non già per l’omesso pagamento delle tre fatture in questione, ma, invece,in ragione del fatto che, alla stregua della pluralità di elementi emersi in sededi accertamento tributario, la prestazione fatturata era risultata non esserestata eseguita, né era stata prodotta, dagli odierni ricorrenti a carico dei qualigravava il relativo onere, documentazione valevole a comprovare l’avvenutareale esecuzione della prestazione suddetta.In altri termini, l’’omesso pagamento delle fatture ha avuto rilievo soloquale elemento sintomatico della mancanza dell’operazione stessa.3.- Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev’esseresenz’altro respinto.4.- Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.5.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizioneaccelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsiapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., conconseguente condanna ulteriore dei ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di una somma equitativamente determinata e che si liquidain dispositivo, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, diuna somma di denaro nei limiti di legge, anch’essa liquidata come dadispositivo.6.- Sussistono, infine, i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA ITALIANAn. 6034/2025 R.G.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONECron.SEZIONE TRIBUTARIARep.Composta da:dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]           - Presidente - A.C. 28 novembre 2025dott. Lucio LUCIOTTI                                         - Consigliere -dott. [OSCURATO:PERSONA] NONNO                    - Consigliere - OGGETTO: IVA- Accertamento -dott. [OSCURATO:PERSONA] GRASSO                                      - Consigliere - Detrazioni.dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANO       - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]./Est. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso (iscritto al n. 6034/2025 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]   C. ([OSCURATO:PERSONA]: 02990430270), inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 69S24 L736G), [OSCURATO:PERSONA] (BTT MRA37M29 H117D) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 62S66 E936V), tuttirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: PGG MCL70S17 F257B) ed elettivamente  domiciliati presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- ricorrenti -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delVeneto n. 663/04/2024, pubblicata il 26 agosto 2024;Numero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28novembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c.;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti inquesta sede, si osserva che la controversia concerne l’avviso di accertamenton. T6302BH00271/2021, per IVA attinente al periodo d’imposta 2013, con ilquale, contestando la validità della dichiarazione integrativa presentata dallacontribuente società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]   C., venne accertato eintimato il pagamento di maggiore imposta dovuta per €. 26.670,00 (euroventiseimilaseicentosettanta/00), oltre interessi e sanzioni.La società contribuente aveva, infatti, presentato dichiarazione integrativaIVA relativa all’anno d’imposta 2013 con cui aveva portato in detrazione unamaggior somma per tale imposta, sostenendo che la variazione era dovuta alrinvenimento di tre fatture emesse a pagamento dei canoni di locazioneconcernenti contratto a suo tempo sottoscritto con la società [OSCURATO:PERSONA] BS.r.l. (locatrice) e regolarmente registrato.L’Agenzia delle Entrate rilevò che la società contribuente e la societàImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. erano state oggetto di verifica fiscale nell’anno 2016 aseguito della quale era risultato che le fatture non erano state emesse dallasocietà locatrice, non vi era stato alcun pagamento e di conseguenza non erastata versata alcuna imposta. Pertanto, l’amministrazione finanziaria rilevò chela rettifica operata era illegittima e conseguentemente con l’atto impugnatorecuperò a tassazione la maggiore imposta portata in detrazione, provvedendoaltresì ad irrogare le relative sanzioni.2.- La contribuente società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]   C., unitamenteai suoi soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnòl’avviso di accertamento notificatole dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Venezia, deducendo l’operatività del diritto alla detrazione IVAindipendentemente dal suo pagamento.Numero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026La CGT-1 di Venezia accolse il ricorso della contribuente, con la seguentemotivazione: «L’Agenzia, nelle proprie controdeduzioni, rileva che i corrispettiviin questione non sarebbero stati pagati per quanto emerso da altroaccertamento effettuato nei confronti della locatrice [OSCURATO:PERSONA] srl,accertamento divenuto definitivo. In particolare viene richiamato un processoverbale del 2016 ove è detto che “ (…) il rateo della locazione di € 7000 è statofatturato e non pagato sino al mese di giugno 2012 per poi non essere piùfatturato dalla società che ha rinunciato a riscuoterlo, per accordi tra le società”.Tale assunto è stato contestato, in sede di memoria integrativa, rilevando partericorrente come - in ogni caso - il diritto alla detrazione sorge con l’emissionedelle fatture, indipendentemente dal loro pagamento. La Corte ritieneopportuno evidenziare come parte ricorrente abbia fornito la provadell’esistenza delle tre fatture e come la tesi della parte resistente si incentrisulla valenza nei confronti della ricorrente di accertamento divenuto definitivonei confronti della società locatrice. La Corte rileva, tuttavia, che: il processoverbale dedotto dall’Agenzia risale ad epoca (2016) antecedente all’asseritorinvenimento delle fatture (2018), i tre documenti prodotti dalla parte resistentecontengono i riferimenti necessari per essere qualificati come fatture,apparendo irrilevanti - per contestarne tale natura - la presenza di lettere dopola numerazione identificativa, la mancata impugnativa dell’accertamentoemesso nei confronti della locatrice è irrilevante, volendosi estenderne gli effettia società terza, e risultando - comunque - il rinvenimento della documentazionedi data successiva; il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione IVA deveindividuarsi nella duplice condizione essenziale che: a) la obbligazione aventead oggetto quanto sia da portare in detrazione sia divenuta esigibile; b) ilsoggetto passivo abbia usufruito del servizio (Cass. 18924/2015 – cfr. Cass.11168/2014). Parte resistente nega il diritto alla detrazione, insistendo sullacircostanza che le fatture - pur prodotte dalla ricorrente - non esistano, senzache nei confronti delle stesse siano stati approntati i rimedi civilistici per farnevenir meno la loro valenza.».3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, conun solo motivo di gravame, facendo leva sulla circostanza, asseritamenteNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026decisiva, secondo cui l’omesso pagamento degli importi esposti nella fatturaavrebbe precluso il diritto alla detrazione dell’IVA.La CGT-2 del Veneto, per quanto di rilievo in questa sede, ha accoltol’appello e riformato la sentenza di primo grado con rigetto del ricorso dellacontribuente.In particolare, la CGT-2 del Veneto ha così motivato: «Per quanto attiene almerito si deve osservare che parte appellata ha prodotto le tre fatture emessedalla società locatrice per i canoni di locazione maturati nel 2013, fatturerinvenute due anni dopo la verifica che era stata espletata e che avevainteressato sia la società appellata, sia la società locatrice [OSCURATO:PERSONA].r.l.. Le fatture prodotte sono formalmente regolari, come osservato dallasentenza impugnata, in quanto pur portando lettere ad integrazione dellanumerazione progressiva per evitare duplicazioni, fanno riferimento ad uncontratto di locazione registrato relativo ai locali di proprietà della locatrice doveparte appellata svolgeva la propria attività. Inoltre non costituisce fattoredecisivo che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non abbia impugnato l’avviso diaccertamento emesso a suo carico non potendosi estendere gli effetti dellamancata impugnazione a società terza. Parte appellante sottolinea peraltro ilmancato pagamento delle fatture e il conseguente diritto alla detrazione. Talecircostanza viene ritenuta dalla Corte decisiva. Parte appellata del resto non haprodotto, malgrado l’eccezione ritualmente sollevata da controparte, alcunelemento di prova attinente l’effettivo intervenuto pagamento di tali fatture. Iriferimenti alle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea e dallaSuprema Corte, fatti da parte appellata a sostegno della propria posizione, sonodel tutto inconferenti, infatti qui non si discute che sussista un inesattoadempimento di obblighi formali che consente di valorizzare le condizionisostanziali al fine dell’insorgenza del diritto di detrazione ma bensì lasussistenza del diritto stesso che ovviamente è strettamente collegato ancheall’effettivo pagamento delle fatture. La mancata produzione documentale dellepezze giustificative dei pagamenti asseritamente effettuati, onere checompeteva a parte appellata e che non è stato soddisfatto pur a distanza dioltre cinque anni, termine decadenziale per il pagamento dei canoni diNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026locazione, porta a presumere che tali pagamenti non siano stati effettuati.L’appello va pertanto accolto e per l’effetto riformata integralmente la sentenzaimpugnata.».4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, la contribuente società BMS.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]   C. e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBattaggia Susanna propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., i ricorrenti, con istanza del 30 giugno 2025, hanno chiesto la decisionedel ricorso. Quindi, hanno depositato altresì memoria illustrativa, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 19 d.P.R. n.633 del 1972, nonché della Direttiva 77/388/CEE trasfusa nella Direttiva2006/112/CE, per avere la Corte di merito ritenuto indetraibile il credito IVAsolo perché relativo a tre fatture del cui avvenuto pagamento non era statafornita prova in giudizio.Sostengono, al riguardo, che i giudici di secondo grado si sarebberoerroneamente espressi in punto di non detrazione dell’IVA perchéipoteticamente riferita a fattura non pagata dal committente, cosìerroneamente affermando come principio che il diritto alla detrazione IVA siasubordinato al preventivo pagamento delle fatture (ovvero, all’onere dellapreventiva prova dell’avvenuto pagamento delle fatture stesse).2.- La censura è inammissibile perché, come già chiarito nella proposta didefinizione accelerata, non coglie la ratio decidendi.Al riguardo, occorre precisare che il motivo d’impugnazione è rappresentatodall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dallegislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod’impugnazione, la decisione risulterebbe erronea. Ne consegue che - inquanto, per denunciare, un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne laNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026rappresentazione - l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivicon i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerarele ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Pertanto, ilmotivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneitàal raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione talenullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamentesanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. enell’art. 375 c.p.c. con il riferimento alla «mancanza dei motivi» (cfr., all’uopo,Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 9059 del 6 aprile 2025, la quale ha enunciatoil principio di diritto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, èinammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. il motivo che non si concreti inuna critica puntuale della decisione impugnata nella sua ratio decidendi e,quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,le quali, per essere tali, debbono concretamente considerare le ragioni chesorreggono la decisione impugnata e da dette ragioni non possonoprescindere.»).Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame e secondo quantogià chiarito nella proposta di definizione accelerata, la CGT-2 del Veneto, afronte della contestazione dell’Agenzia delle Entrate di una sostanzialeinesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, ha in realtà accertato - con unapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità (cfr., all’uopo edex permultis, Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonchéCass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024) - che: 1) le tre fattureemesse dalla società locatrice per i canoni di locazione maturati nell’anno 2013erano state rinvenute due anni dopo la verifica, essendo state indicate dallacontribuente nella dichiarazione integrativa IVA (presentata nell’anno 2018);2) tali fatture erano “formalmente” regolari «portando lettere ad integrazionedella numerazione progressiva [della società] per evitare duplicazioni»; 3) eraNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026mancata la «produzione documentale delle pezze giustificative dei pagamentiasseritamente effettuati».Pertanto, nella specie, la CGT-2 Veneto ha negato il diritto alla detrazioneIVA non già per l’omesso pagamento delle tre fatture in questione, ma, invece,in ragione del fatto che, alla stregua della pluralità di elementi emersi in sededi accertamento tributario, la prestazione fatturata era risultata non esserestata eseguita, né era stata prodotta, dagli odierni ricorrenti a carico dei qualigravava il relativo onere, documentazione valevole a comprovare l’avvenutareale esecuzione della prestazione suddetta.In altri termini, l’’omesso pagamento delle fatture ha avuto rilievo soloquale elemento sintomatico della mancanza dell’operazione stessa.3.- Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev’esseresenz’altro respinto.4.- Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.5.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizioneaccelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsiapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., conconseguente condanna ulteriore dei ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, di una somma equitativamente determinata e che si liquidain dispositivo, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, diuna somma di denaro nei limiti di legge, anch’essa liquidata come dadispositivo.6.- Sussistono, infine, i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 5.900,00 (euro cinquemilanovecento/00), oltreNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026spese prenotate a debito; condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento, in favoredella controricorrente, della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della Cassa delleAmmende, della somma di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 28 novembre 2025.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliP.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 5.900,00 (euro cinquemilanovecento/00), oltreNumero registro generale 6034/2025Numero sezionale 8244/2025Numero di raccolta generale 7517/2026Data pubblicazione 29/03/2026spese prenotate a debito; condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento, in favoredella controricorrente, della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della Cassa delleAmmende, della somma di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 28 novembre 2025.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07517/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris