CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26145/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 9248/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 6129/15/2024 depositata in data 15 ottobre 2024. Visto l’atto depositato l’11 giugno 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a