CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che il 14/05/2021, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen. gli ha rideterminato la pena per i reati di estorsione consumata e tentata, ai danni dei genitori. Deduce il ricorrente mancata declaratoria della causa estintiva del reato di tentata estorsione, prescritto prima della decisione d'appello. Lamenta non corretto calcolo delle plurime sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado che devono, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, essere calcolate in anni 2 mesi 5 e giorni 13, con la conseguenza che i delitti di estorsione tentata devono ritenersi estinti per prescrizione alla data del 18/12/2020 e quindi prima delle emissione della sentenza di secondo grado. Rileva che il concordato in appello con rinunzia ai motivi di merito non implica rinuncia alla prescrizione in quanto quest'ultima, ai sensi dell'articolo 157 comma 7 cod. proc. pen., deve avere forma espressa. Il ricorso è fondato. Il giudice di primo grado ha qualificato come tentata la condotta di estorsione realizzata il 5 Febbraio 2010. Quindi considerate le sospensioni, pari a anni due mesi 5 giorni 13 di reclusione, perché il differimento dell'udienza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 20/12/2012 non va calcolato in quanto tali rinvii erano stati determinati da ragioni di incompetenza funzionale rilevata dal giudice, il reato di tentata estorsione era prescritto alla data della sentenza d'appello. [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) hanno ritenuto ammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di tentata estorsione consumato il 5 febbraio 2010, perché estinto per prescrizione, e con rinvio ad altre sezioni della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione della pena. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di tentata estorsione consumato il 5 febbraio 2010, perché il reato è estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena. Roma 10.11.2022 Il Consigliere estensore Il idente Giovanna VERGA Giov. [OSCURATO:PERSONA]:P SECONDA SEZIONE PENALE;L 8 FEB.