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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21227/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 376/24 Viviani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico - sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all'art.385 cod. pen. è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato; che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenl:i giuridici dal giudice di merito; che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3); che il quarto motivo dedotto nel ricorso, relativo all'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendone la Corte negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che l'ultimo motivo di ricorso relativo alla mancata disapplicazione della recidiva -e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio- è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 376/24 Viviani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico - sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all'art.385 cod. pen. è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato; che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenl:i giuridici dal giudice di merito; che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3); che il quarto motivo dedotto nel ricorso, relativo all'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendone la Corte negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che l'ultimo motivo di ricorso relativo alla mancata disapplicazione della recidiva -e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio- è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 21227/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris