CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 18202/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che Vincenzo PELLICANI ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 dicembre 2021 dal G.I.P. del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta all'imputato, rideterminandola in due anni e sei mesi di reclusione e 3.800,00 euro di multa, e ha revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimità avverso qualsiasi tipo di provvedimento debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso, ancorché non fissato, per errore, con modalità de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento ditale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]