CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17689/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 maggio 2022, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Trapani in data 18 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due reati di rapina aggravata e per il reato di lesioni aggravate in continuazione, ha rideterminato la pena inflitta, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti in contestazione a fronte della asserita inattendibilità delle persone offese che lo avevano identificato quale autore materiale dei fatti in contestazione, è volto a prospettare una rivalutazione ed un'alternativa lettura delle fonti probatorie, in quanto tale estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. In tal senso, viene in rilievo la parte motiva della pronuncia impugnata in cui la Corte territoriale valorizza l'univocità e la convergenza delle dichiarazioni rese dalle persone offese, positivamente riscontrate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in prossimità del /ocus commissi delicti (pagg. 4 e 5 della pronuncia impugnata) considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la motivazione in ordine al diniego dell'invocata attenuante risulta implicita, potendo legittimamente desumersi dalla ritenuta gravità complessiva dei fatti contestati nonché dal concorso omogeneo dei correi. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale secondo in tema di concorso di persone nel reato, allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268176); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, i giudici del gravame hanno negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta della gravità dei fatti oggetto di condanna e della negativa personalità dell'imputato, dimostrata dall'assenza di segni di resipiscenza pur a distanza di anni dalla commissione dei fatti (pag. 7 della pronuncia gravata). Peraltro, la graduazione della pena, inferiore alla misura media edittale, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti in contestazione a fronte della asserita inattendibilità delle persone offese che lo avevano identificato quale autore materiale dei fatti in contestazione, risulta sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo di ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], e che la Corte territoriale opera una valutazione unitaria degli elementi probatori in atti riferendone le risultanze a tutti i coimputati che hanno agito nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, si rinvia alle argomentazioni di cui supra; osservato che il secondo motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti in termini di rapina in luogo di furto e lesioni, è privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, dalla lettura della pronuncia impugnata risulta come i giudici del gravame hanno logicamente ritenuto integrato il delitto di rapina alla luce della rilevata strumentalità delle condotte di violenza e minaccia perpetrate dall'imputato rispetto alla sottrazione della cosa oggetto di delitto (nella specie il portafogli della vittima); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi dai giudici del gravame con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, la Corte territoriale ha fondato il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. sulla gravità dei fatti oggetto di condanna e sulla negativa personalità dell'imputato, dimostrata dall'assenza di segni di resipiscenza pur a distanza di anni dalla commissione dei fatti (pag. 7 della pronuncia gravata), e tanto basta a ritenere assolto l'obbligo motivazionale sul punto gravante sul giudice di merito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro trem