CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Quarta Giammarco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 19/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso dell'imputato sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; l'imputata, al fine di esercitare un preteso diritto di servitù sul cortile di un determinato immobile, dove erano in corso lavori di ampliamento della finestra dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], pur potendo ricorrere all'[OSCURATO:PERSONA], si sarebbe fatta arbitrariamente ragione da sé mediante violenza, distruggendo la muratura realizzata per l'ampliamento della finestra 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; si evidenzia che, escusso in appello, il teste Stefano, titolare della ditta che per conto della parte civile, Quarta Giammarco, avrebbe eseguito i lavori, e che, secondo la stessa parte civile, avrebbe assistito ai fatti personalmente, non avrebbe confermato gli accadimenti del 6.3.3013 per i quali si procede, essendosi limitato a riferite quanto appreso dai suoi operai, mai escussi. La Corte avrebbe solo reiterato la motivazione della sentenza di primo grado; l'imputata, in realtà, si sarebbe limitata solo a denunciare un abuso già prima dei fatti di causa ed in tal senso si valorizza un sopralluogo compiuto da un tecnico comunale che aveva già verificato che le opere in corso non fossero conformi alle misure riportate nel permesso di costruire. Sotto altro profilo, si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate sull'assunto per cui mesi prima l'imputata si sarebbe resa protagonista di una "vicenda simile" (così il ricorso). 2.2.Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto al ritenuto reato, atteso che l'imputata, come detto, si sarebbe limitata solo a denunciare con veemenza un abuso; né sarebbe stata raggiunta la prova che l'imputata abbia distrutto l'opera realizzata. 3. È stato proposto ricorso per cassazione anche nell'interesse della parte civile, Quarta Giammarco; è stato articolato un unico motivo con cui si lamenta vizio di motivazione per avere la Corte ridotto l'ammontare del risarcimento del danno, da 5000 a 1.500 euro senza indicarne le ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto dall'imputata, i cui motivo possono essere valutati congiuntamene, è inammissibile 2. La Corte di appello con una adeguata motivazione - immune da illogicità evidenti- ed anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti, valutato le prove, e, in particolare, la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], spiegato perché sussiste il reato contestato, indicato le ragioni per cui era irrilevante che l'intervento edilizio in corso di esecuzione da parte di Quarta fosse o meno conforme alla legge, spiegato i motivi per cui non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierna ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. Né discende che non sussiste nemmeno la ipotizzata violazione di legge.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. 4. È invece fondato il ricorso proposto dalla parte civile, non avendo indicato la Corte di appello, al di là di un astratto riferimento alla "congruità", le ragioni per cui il danno patito dalla parte civile sia stato ridotto rispetto alla originaria quantificazione. Ne consegue che sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In accoglimento del ricorso della parte civile, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione del danno e rinvia per nuovo giudizio sul puntoiLt Giudice civile competente per valore