CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14261/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della Corte di Appello di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza venga annullata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza emessa in data 05/05/2015 dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del Marsilia per il capo a) della rubrica (art.81, 640 cod. pen.) perché estinto per intervenuta prescrizione, e, risolta la continuazione, rideterminava la pena inflitta per il capo b) della rubrica (art. 648 cod. pen.) in anni due di reclusione ed euro L000, 00 di multa; dichiarava inoltre non doversi procedere per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo c) della rubrica (368 cod. pen.) perché estinto il reato per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca delle statuizioni civili, con conferma nel resto della sentenza impugnata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo sei motivi di ricorso enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione ritenuta mancante o contraddittoria quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale della truffa. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di disporre perizia avente ad oggetto l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da [OSCURATO:PERSONA] sulle cambiali e sugli assegni; l'approfondimento sarebbe stato necessario considerata l'inattendibilità delle dichiarazioni del Marotta e la contraddittorietà tra le versioni fornite dal Marotta e dal [OSCURATO:PERSONA], la motivazione sul punto è apparente e dunque assente. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen.; l'imputazione per ricettazione prevede la consapevolezza da parte del soggetto della provenienza illecita della cosa, nel caso di specie l'assegno; tale consapevolezza non è affatto emersa in giudizio, poiché il Marsilio aveva ricevuto l'assegno dal [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di una autovettura ed era poi stato consegnato al [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di preziosi. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria in ordine alla circostanza relativa alla consegna dell'assegno di Euro 1400,00 al [OSCURATO:PERSONA], proprio in considerazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa alla udienza del 30/09/2014 del processo di primo grado; contrariamente a quanto affermato in sentenza l'imputato aveva fornito prova della data di consegna dell'assegno al [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato che la consegna era avvenuta ad aprile 2009 e dunque ben prima della presentazione alla denuncia di smarrimento della Crispo (parente del Palnnieri).2.6. Con il sesto motivo è stata dedotto vizio della motivazione mancante o contraddittoria in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.; la motivazione è del tutto assente. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono ammissibili. Il ricorso non è inammissibile perché i motivi inerenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione, consentiti e connotati da specificità, non risultano manifestamente infondati. La difesa non ha proposto una lettura alternativa, rispetto a quella dei giudici di merito, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, ma ha valorizzato alcune risultanze al fine di mettere in dubbio la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato. Difatti, con tali motivi di ricorso il Marsilia ha dedotto contraddittorietà della motivazione in ordine alle modalità di consegna dell'assegno di 1400,00 euro, nonché violazione di legge e sostanziale apparenza della motivazione quanto all'effettiva ricorrenza di una congrua valutazione dell'elemento soggettivo del delitto imputato al capo b) della rubrica. La motivazione della sentenza di appello, che ha confermato il giudizio di responsabilità, presenta effettivamente profili di contraddittorietà con particolare riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno, o meglio degli assegni, oggetto della contestazione di cui al capo b). Le argomentazioni del giudice di primo grado, lette alla luce della decisione del giudice di appello, hanno evidenziato come la denuncia relativa allo smarrimento del titolo, sia stata presentata in epoca di molto successiva alla consegna dello stesso da parte del Marsilia, nella ricorrenza di rapporti non del tutto chiariti tra il Marsilia e l'emittente dell'assegno (si cita in tal senso nella motivazione di primo grado, sinteticamente, l'allegazione di documentazione non meglio specificata relativa all'acquisto di un veicolo, ma non sono stati indicati gli elementi significativi della eventuale ricorrenza di un accordo tra il Marsilio e l'emittente dell'assegno, effettivamente indicato dallo stesso sin dall'inizio; natura dei rapporti tra i due; tipologia del veicolo e effettivo acquisto o meno dello stesso da parte del Marsilio; rapporti tra il Marsilio e il [OSCURATO:PERSONA] per giungere effettivamente ad un accordo del genere). L'insieme delle argomentazioni proposte richiederebbe dunque, in assenza di una prova evidente dell'innocenza del ricorrente, un nuovo approfondimento del giudice di merito al fine di risolvere i profili di contraddittorietà richiamati.Tuttavia in considerazione dell'epoca del fatto contestato, dell'andamento del procedimento e delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio deve essere rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. Deve conseguentemente essere dichiarata l'estinzione del delitto di cui al capo b), in applicazione dell'insegnamento delle Sez. U Tettamanti (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. In tal senso occorre ricordare che tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata, dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale. Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, Aiello, Rv. 268966-01; Sez. U, n. 26102 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531-01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). Dunque, come già evidenziato, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087-01; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248380-01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv 244275-01). Rimane conseguentemente assorbito il motivo articolato in tema di trattamento sanzionatorio. 2. I residui motivi di ricorso sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati. Il ricorrente ha sostanzialmente contestato la valutazione del giudice di primo e di secondo grado in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa contrattuale di cui al capo a) della rubrica. Sul punto il giudice di secondo grado ha compiutamente articolato un giudizio quanto alla mancanza di un'evidente prova d'innocenza dell'imputato ed ha rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, con dichiarazione di estinzione del reato. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto e sostanzialmente ripropone in questa sede non rilevabili vizi della motivazione, in assenza di violazione di legge. 3. Devono essere confermate le statuizioni civili, attesa la mancata proposizione di motivo di ricorso sia in appello che con il ricorso per cassazione da parte del ricorrente su questo capo della decisione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto e conferma le statuizioni civili. Così deciso in data