CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 06408/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., è ripetitivo -e quindi generico- poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello ha adeguatamente precisato come le modalità di individuazione del Biancolino quale autore della truffa risultino scevre di elementi di incertezza, atteso il riconoscimento dello stesso sia da parte della p.o., sia pure da una vicina di casa ed in considerazione della carenza elementi di dubbio ovvero perplessità sollevate dallo stesso imputato, rimasto assente durante tutto il corso del giudizio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] s