CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 12242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27850/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] B MARLIANO 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente costituito - Pagina2di 6 - RGN 27850 /20 1 6 estensore cons. m.ferro avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1736/2016 depositata il 05/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenzaApp. Bologna n. 1736/2016 del 5.10.2016 che ne ha accolto solo in partel’appello avverso la sentenza Trib. Bologna 2393/2013 del 6.8.2013, che a sua volta aveva accolto (in maggior parte) la domanda di insinuazione al passivo del già dipendente [OSCURATO:PERSONA], odierno mero resisten te costituito; 2. la corte ha premesso che : a) il t ribunale aveva affrontato la questione se i dipendenti della F ochi S ud srl, sostituto d'imposta per le quote Irpef relativeal periodo ottobre 1990 - dicembre 1 992, trattenute e non versate in forzadella sospensione temporanea disposta in seguito al sisma di Siracusa del1990 e successivamente versate , in adesione al condono fiscale di cui al la legge289 del 2002, nella misura del 10% , abbiano o meno diritto ad otte nere daldatore di lavoro il rimborso della quota residua a suo tempo trattenuta e nonversata; b) la soluzione data alla domanda dal primo giudice era nel senso cheil sostituto d'imposta / datore di lavoro, una volta adempiuto il condono ed estinta conseguentemente l'obbligazione nei confronti dell'erario, anche nei confronti del sostituito condebitor e solidal e e quindi anche ex art . 1301 c .c. non possa trattenere le somme non versate ma sia obbligato a restituire l'indebitoai sensi dell'articolo 2033 c . c . al sostituito / dipendente ; c) il debito veniva così ammesso , per i conteggi non contestati (5.785,72 euro) con rivalutazionemonetaria da quando le trattenute erano state operate sino alla definitivitàdello stato passivo e interessi legali dal ricorso al saldo; 3. la corte, respingendo l’appello in punto di difetto di giurisdizione e pretesa soggezione del lavoratore all’importo dell’obbli gazione così come Pagina3di 6 - RGN 27850 /20 1 6 estensore cons. m.ferro ridefinita con il condono, ha accolto il gravame solo con riguardo al dies ad quem degli interessi legali, ritenendo che : a) spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia tra sostituto e sostituito sulla ritenuta alla fontequando manca un atto qualif i cato dell’autorità fiscale , non dispu tandosi didebenza dell’imposta da riversare all’erario bensì delle posizioni soggettive nascenti dal rapporto di lavoro ; b) la citata giurisdizione dell’AGO permane anchenella ipotesi di causa, in cui Fochi si era avvalsa del condono ex art.9 co.17 l. n. 289 del 2002 , definendo per gli anni 1990 - 1992 con un importo ridotto (al 10%) il tributo, così fruendo della disciplina co llegata alla sospensionedei versamenti per il terremoto dell’area di Siracusa, posto che lalite residua ha riguardo a chi debba giovarsi dell’effetto del condono ; c) il rapportofra sostituto, sostituito e fisco attiene ad una obbligazione solidale passiva, perché anche il lavoratore - sostituito vi è tenuto : il condono operato dalsostituto incide in senso estintivo sull’obbligazione verso il creditore - fisco eperciò a vantaggio anche del debitore solidale - sostituito , con la conseguenza chela somma tratt enuta torna ad essere dovuta dal datore al lavoratore , a titolo di indebito ex art.2033 c.c. , almeno dal giorno della domanda (per difettodi pro v a di mala fede) ; d) la decorrenza degli accessori opera pertanto, quantoagli interessi , dal deposito del ricorso (come non opposto) , ma sino allaliquidazione delle attività mobiliari , in base alla disciplina dell’art. 54 l.f. anteriore alla modifica del d.lgs. n.5 del 2006 e, quanto alla rivalutazione monetaria, la spettanza è da quando sono state effettuate le trattenute (giornodella maturazione del diritto) e fino alla definitività dello stato passivo (noncontestata); 4. la ricorrente contesta la sentenza con due motiv i di ricorso ; Ferrara si è costituito con memoria , resistendo, ma al di fuori dei termini di un tempestivocontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo si deduce la violazione de gli artt. 9 co.17 l. n. 289 del2002, 1294, 1301, 2033 c.c. e del principio lex posterior derogat priori , Pagina4di 6 - RGN 27850 /20 1 6 estensore cons. m.ferro avendo la corte erroneamente es t eso il beneficio del condono, operato da Fochi,anche al sostituito e non invece al solo sostituto; 2. con il secondo motivo s’invoca la violazione de gli artt. 409 c.p.c., 2033c.c. e ancora 9 co.17 l. n.289 del 2002 , ove la sentenza attribuis ce la rivalutazione monetaria dall’effettuazione delle ritenute e non invece dal perfezionamento della definizione agevolata fiscale, da collocarsi al tempo delversamento della prima rata di condono delle ritenute non versate ; 3. i l primo motivo è inammissib il e, ai sensi dell’art.360bis n.1 c.p.c. , avendo invero la Corte , sul punto, da tempo definito un proprio univoco indirizzo; in un primo precedente specifico (Cass. 14502 del 2019, seguito daCass. 4707/2021 , 10259/2021 ) , è stato affermato che « il lavoratore ha dirittoa ricevere l'intero importo retributivo che va decurtato delle trattenute fiscali e previdenziali dovute per legge, il cui versamento sia stato effettivamente adempiuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta ... l'ev entuale accertamento di insussistenza del debito fiscale comporta,dunque, l'obbligo del datore di lavoro alla restituzione della quota di retribuzione trattenuta e non versata al Fisco, come già affermato da questaCorte in relazione alle somme trattenute sulla retribuzione, a titolo di contribuzione previdenziale, per le quali sia successivamente accertata l'inesistenzadel debito contributivo (Cass. nr. 8026 del 2003 ) »; 4. in particolare, è stato precisato che l'obbligato principale nei confronti delFisco resta sempre il percettore del reddito, « indipendentemente dal fatto chel'esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il sistema dellaritenuta alla fonte ... coerentemente, ove intervengano meccanismi di definizioneagevolata della posizione fiscale, da un lato, è il sostituito (id est: il lavoratore) il principale beneficiario della stessa, come peraltro espressamentericonosciuto da questa Corte proprio in r elazione alla specifica normativa qui in discussione (ex plurimis, Cass. 17472 e 17473 del 2017; Cass.nr. 7509 del 2018; Cass. nr. 3641 del 2019), dall'altro, il sostituto (id est:il datore di lavoro), non più tenuto a versare al Fisco, in ragione del medesimomeccanismo di definizione agevolata, le somme trattenute deve restituirleal lavoratore, non avendo più idoneo e valido titolo giuridico per Pagina5di 6 - RGN 27850 /20 1 6 estensore cons. m.ferro trattenere il residuo (negli stessi termini ed in relazione a medesima fattispecie,Cass. nr. 26873 del 2017 , in motiv., punto 2.a.) »; 5. il secondo citato precedente ha a sua volta più dettagliatamente analizzato il meccanismo della sostituzione d’imposta , per la quale l’obbligazionedi pagamento del tributo incombe sul sostituto in luogo di altri, per fatti o si tuazioni a questi riferibili e così, con il conforto di Cass. s.u. 10378del 2019, dando pieno conto che, anche ai sensi dell’art.64 co. 2 d.P.R. n.600 del 1973, soggetto passivo resta il sostituito , rimanendo il versamento della ritenuta d’acconto obblig azione autonoma rispetto all’imposta cui accedee che è anc he a carico del sostituto , ma senza che muti il soggetto passivooriginario, cioè il sostituito, tant’è che è con il denaro di questi che «iltributo è soddisfatto dal sostituto » ; così che Cass. 47 07 del 2021 conclude negando che nell’art.9 co.17 l. n. 289 del 2002 risieda con sicurezza una previsione di « eccentrico spostamento patrimoniale » dal sostituito al sostitutoper cui il secondo, con l’agevolazione tributaria, potrebbe trattenere il 90% delle somme, prelevate dalla retribuzione del lavoratore e non versate; 6. anche il secondo motivo è inammissibile, per come già anticipato in temadi soluzione offerta alla medesima questione dai precedenti illustrati; affermato il credito restitutorio in capo al sostituito - lavoratore , la relativa insorgenza trae momento dall’effettuazione del prelievo datoriale , a prescinderedalla diversa e successiva epoca di definizione del condon o ; 7. invero, le somme da restituire al lavoratore per l'accertata inesistenza del debito fiscale hanno mera natura retributiva , ciò implicando che al relativocredito di rimborso « non può che essere applicata l'intera disciplina afferenteal rapporto di lavoro e quindi anche le disposizioni di cui all'art. 429 cod.proc.civ.in tema di interessi e rivalutazione, costituendo dette voci una componenteessenziale del credito medesimo (c fr. Cass. nr. 8175 del 2001; vedi anche Cass. nr. 12758 del 1998, in motivazione) ... l'obbligo di corrispondere gli interessi e la rivalutazione su quote di retribuzione corrisposte in ritardo al lavoratore (quali sono quelle derivanti dalla sopravvenutainsussistenza del debito fiscale, per effetto del meccanismo di Pagina6di 6 - RGN 27850 /20 1 6 estensore cons. m.ferro agevolazioneex legge nr. 289 del 2002) prescinde, infatti, dall'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, poiché i suddetti accessori consistono in una qualità del credito ad esso automaticamente ed inscindibilmente connessa ... nel sistema configurato dall'art. 429 cit., il credito lavorativo, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originariocredito nel suo reale valore man mano aggiornato, sicché, ai fini delladeterminazione del rimborso ai lavoratori, nessuna rilevanza può avere lacircostanza che la società, al momento della trattenuta, sia obbligata a tantoper legge e che il versamento sia stato sospeso prima della normativa didefinizione agevolata » (Cass.. 14502 del 2019, ripresa pedissequamente daCass. 4707/2021) ; s’impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese stante la tardività della costituzione d el resistente [OSCURATO:PERSONA]; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio delcontributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. laCorte dichiara inammissibile il ricorso ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dal