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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 25329/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato: la difesa, con l'atto di appello, aveva dedotto che la responsabilità del ricorrente sarebbe stata affermata esclusivamente sulla scorta del contenuto dei tabulati telefonici acquisiti con decreto del PM e, pertanto, in contrasto con i principi dalla Corte EU; soltanto con il ricorso la difesa, preso atto della applicabilità della disciplina transitoria dettata dal DL 132 del 2021, lamenta l'assenza di elementi di riscontro alle risultanze dei tabulati acquisiti dal PM prima dell'entrata in vigore della normativa di adeguamento al diritto convenzionale (su cui, ad esempio, Sez. 3 - , n. 47034 del 17/10/2023, Bilello, Rv. 285419 - 01, in cui la Corte ha affermato che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, nella legge 23 novembre 2021, n. 178, contempla una regola legale di valutazione della prova che, derogando espressamente al principio del "tempus regit actum", ha efficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti in procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del citato DL, sicché questi ultimi possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); ritenuto che, in ogni caso, la complessiva ricostruzione fornita dalle due sentenze di merito è univocannente orientata nel fondare la responsabilità del Diana fondata non soltanto sui dati del traffico telefonico ma su ulteriori elementi di riscontro tra cui, di particolare pregnanza, la non contestata disponibilità dell'autovettura la cui portata dimostrativa risulta congruamente e puntualmente argomentata dalla Corte territoriale unitannente ad altri elementi quali la compatibilità tra le fattezze del ricorrente e quelle del rapinatore descritto dalle vittime; rilevato che il secondo motivo di ricorso è generico lamentando la difesa l'omessa considerazione delle doglianze difensive formulate con l'atto di gravame in merito alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato che, tuttavia, ha in sostanza pienamente condiviso pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado sulla scorta di argomenti che finiscono con l'"assorbire" i rilievi difensivi specificamente articolati sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato: la difesa, con l'atto di appello, aveva dedotto che la responsabilità del ricorrente sarebbe stata affermata esclusivamente sulla scorta del contenuto dei tabulati telefonici acquisiti con decreto del PM e, pertanto, in contrasto con i principi dalla Corte EU; soltanto con il ricorso la difesa, preso atto della applicabilità della disciplina transitoria dettata dal DL 132 del 2021, lamenta l'assenza di elementi di riscontro alle risultanze dei tabulati acquisiti dal PM prima dell'entrata in vigore della normativa di adeguamento al diritto convenzionale (su cui, ad esempio, Sez. 3 - , n. 47034 del 17/10/2023, Bilello, Rv. 285419 - 01, in cui la Corte ha affermato che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, nella legge 23 novembre 2021, n. 178, contempla una regola legale di valutazione della prova che, derogando espressamente al principio del "tempus regit actum", ha efficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti in procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del citato DL, sicché questi ultimi possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); ritenuto che, in ogni caso, la complessiva ricostruzione fornita dalle due sentenze di merito è univocannente orientata nel fondare la responsabilità del Diana fondata non soltanto sui dati del traffico telefonico ma su ulteriori elementi di riscontro tra cui, di particolare pregnanza, la non contestata disponibilità dell'autovettura la cui portata dimostrativa risulta congruamente e puntualmente argomentata dalla Corte territoriale unitannente ad altri elementi quali la compatibilità tra le fattezze del ricorrente e quelle del rapinatore descritto dalle vittime; rilevato che il secondo motivo di ricorso è generico lamentando la difesa l'omessa considerazione delle doglianze difensive formulate con l'atto di gravame in merito alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato che, tuttavia, ha in sostanza pienamente condiviso pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado sulla scorta di argomenti che finiscono con l'"assorbire" i rilievi difensivi specificamente articolati sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci