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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 30980/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere la detenzione domiciliare e ha rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all'esecuzione della pena di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani del 30 gennaio 2025. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv.

S. Galluffo (vizio di motivazione perché illogica per aver ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione nonostante plurimi elementi di segno positivo) è inammissibile perché deduce censure versate in fatto, reiterative della richiesta rigettata e, comunque, manifestamente infondate quanto del denunciato vizio di motivazione.

Rilevato, peraltro, che il Tribunale di sorveglianza fa riferimento al principio di gradualità (v. p. 2) non attaccato specificamente dal ricorso che, per tale ragione, si appalesa anche aspecifico. [OSCURATO:PERSONA], che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore 17 P e e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere la detenzione domiciliare e ha rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all'esecuzione della pena di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani del 30 gennaio 2025. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. S. Galluffo (vizio di motivazione perché illogica per aver ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione nonostante plurimi elementi di segno positivo) è inammissibile perché deduce censure versate in fatto, reiterative della richiesta rigettata e, comunque, manifestamente infondate quanto del denunciato vizio di motivazione. Rilevato, peraltro, che il Tribunale di sorveglianza fa riferimento al principio di gradualità (v. p. 2) non attaccato specificamente dal ricorso che, per tale ragione, si appalesa anche aspecifico. [OSCURATO:PERSONA], che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore 17 P e e
Sentenza Cassazione n. 30980/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris