CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37035/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16069/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, vi a dei Gracchi , 39 , presso l o studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa da quest’ultimo e da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, SEZ. STACCATA BRESCIAn. 7036 / 1 4 , depositata il 18 / 12 /201 4 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre , con unico motivo , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che resistono con controricorso,avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha accolto l’appello dei contribuenti avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Brescia aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito, imputatoai medesimi per trasparenza, in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. 2. L’Ufficio rideterminava il reddito di impresa in capo alla società accertando l’inesistenza della perdita dichiarata di euro 45.049,00. Per l’effetto, emetteva un primo avviso di accertamento (T9H02A10150) nei confronti della società, notificato ai soci stante l’estinzione della stessa. Quest’ultimo, pur non comportando recupero di imposte in capo alla medesima, si rendeva necessario al fine di procedere alla rettifica delle perdite imputate ai soci in proporzione alle quote possedute ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. e in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, t.u.i.r, ed al recupero del credito di imposta, pari ad euro 127.035,00, attribuito a soci. Di seguito , e metteva ulteriori avvisi di accertamento ( T9H01A102811, T9H01A102812, T9H01A102799) notificati ai singoli soci, Mattei, Ci sotto , Alberti, mediante i quali recuperava, in proporzione alle rispettive quote, il credito di imposta attribuito ai sensi dell’art. 165 t.u.i.r. e dai medesimi dichiarato. 3.La C.t.p. di Brescia rigettava il ricorso dei contribuenti ravvisando in capo ai soci la qualità di successore a titolo universale della società cancellata dal registro delle imprese. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 4. l a C.t.r. dichiarava illegittimi tutti gli avvisi di accertamen to in quanto notificati ai soci, privi di legittimazione passiva, ed in quanto riferiti ad un soggetto giuridico, la società, non più esistente in quanto estinto.Affermava, in proposito, che la notifica ai soci doveva ritenersi inammissibile in quanto non vi era successione né a titolo universale né a titolo particolare nel diritto controverso. 5. In pendenza del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositavano separate istanze di sospensione avendo aderito alla procedurad i definizione agevolata di cui all’art. 11 d.l. n. 50 del 2017 quantorispettivamente all’avviso di ac certamento «personale», ovvero agli avvisi T9H01A102811, T9H01A102799. Seguiva istanza dell’Agenzia delle Entrate di dichiarazione di estinzione del giudizioper cessazione della materia del contendere nei confronti dei due contribuenti e di prosecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Conl’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma, n.3, cod, proc. civ. la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2312, 2324, 2495 cod. civ. e dell’art. 5 t.u.i.r. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva dei soci in ragione della cancellazione della società dal registro delle imprese.Osserva, in proposito che per le imposte dirette, essendo queste ultime imputabili ai soci per trasparenza,non vi era luogo ad alcun fenomeno succes sorio e che le imposte indirette erano dovute dai soci iure successionis. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge21 giugno 2017, n. 96 con riferimento agli avvisi di accertamento nn. T9H01A102799 e T9H01A102811. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 L’Agenzia delle Entrate ha chiesto limitatamente alla loro posizione, dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere insistendo per la prosecuzione del giudizio nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate, il giudizio prosegue nei confronti del terzo socio , [OSCURATO:PERSONA] , che non ha presentato istanza di definizione agevolata. 3.Il ricorso è fondato. 3.1. Questa Corte ha chiarito che la disciplina dettata dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, implica che, ove la cancellazione riguardi le società di persone - pur avendo natura dichiarativa - deve presumer si il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, contestualmente alla pubblicità,nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del citato decreto, e con decorrenza dal 10 gennaio 2004 nell'ipotesi in cui, non ricorrente nel caso in esame, abbia avuto luogo in data anteriore (cfr. Cass., sez. U., 22/02/2010, n. 4060; più recentemente, Cass. 28 febbraio 2017, n. 31037). Con giurisprudenza ormai consolidata si è chiarito, tuttavia, che alla cancellazione dal registro delle imprese non corrispondeil venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, determinandosi un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 (cfr. Cass., sez. U., 12/03/ 2013, n. 6070 e, tra le più recenti, Cass.03/07/2021, n. 18874). Si è, aggiunto che, a tal fine, deve ritenersi valida la notifica effettuata a mani dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché –analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello direndere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. 05/07/2022, n. 21179, Cass. 14/12/2021, n. 39811, Cass., 12 ottobre 2018, n. 25487). Nel caso di specie, va altresì, aggiunto che l’avviso di accertamento è stato notificato a tutti i soci. 3.2. Per quanto concerne la posizione dei soci in proprio – destinatari degli avvisi relativi al reddito di partecipazione ai sensi dell'art. 5 t.u.i.r. – s i è, altresì, precisato che, in caso di estinzione dell'ente per cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale dello stesso si radica in capo ai soci per il fatto stesso dell'imputazione ai medesimi del reddito della società in forza del principio di trasparenza exart. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito. (Cass. 30/11/2021, n. 37483, Cass. 05/05/2017, n. 10980). 3.3. La sentenzanon è rispettosa di questi principi. La C.t.r., infatti, ha annullato tutti gli avvisi di accertamento, ovvero sia quello emesso nei confronti della società, sia quelli emesso nei confronti dei soci ex art. 5 t.u.i.r. , con un’unica motivazione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 secondo cui i medesimi erano illegittimi in quanto notificati ai soci, privi di legittimazione passiva, e riferiti ad un soggetto giuridico, la società, non più esistente in quanto estinto.Conseguentemente, secondo la C.t.r., dovendo l'atto impositivo originario essere dichiarato inesistente, esso era improduttivo di effetti nei confronti della società, in quanto cancellata e, per l'effetto, anche nei confronti degli ex soci. 4. In conclusione, deve dichiararsiparzialmente estinto il giudizio e cessata la materia del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’espressa istanza dell’Agenzia delle Entrate. Deve, invece, accogliersi il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] . Di conseguenza,va cassata la sentenza impugnata, in parte qua, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento dellespese del giudizio di legittimità. 5. Le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Accoglie ilricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione s