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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 21602/2023

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la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 3746/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale PEC dello stesso avvocato [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l l e Marchen. 308/04/2020 , depositata il 2 3. 06.2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva l’appello principale proposto Oggetto: Tributi–Accisa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e rigettava quello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società operante come cliente grossista nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, avverso la sentenza della CTP di Macerata che aveva accolto in parte il ricorso proposto dalla predetta contribuente , avverso l’ avviso di pagamento volto al recupero dell’accisa sull’energia elettrica, indennità di mora e interessi, e il conseguente provvedimento di irrogazione delle sanzioniamministrative; -dalla sentenza impugnata si evince che: -non vi era stata alcuna violazione delle garanzie previste dall’art. 12 della l. n. 212 del 2000, in quanto non vi era stato alcun accesso, ispezione o accertamento presso la sede della contribuente; - in ambito tributario è esclusa un’applicazione generalizzata della compensazione, essendo questa possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; - la situazione di illiquidità o di crisi aziendale n on poteva costituire, di per sé, una causa di forza maggiore, tale da escludere l’applicabilità della sanzione; - l a contribuente impugnava la sentenz a con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’ADM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo, l a contribuente denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’omess a pronuncia in ordine all’eccepito passaggio in giudicato della sentenza per omessa impugnazione della rilevata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 241 del 1990, 7 e 12 della l. n. 212 del 2000, 112, 324 e 329, comma 2 cod. proc. civ., con riferimento al mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, previsto prima dell’emissione dell’atto impositivo;- con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per vizio diultrapetizione, essendosi la CTR pronuncia ta sulla m ancata violazione delle garanzie procedimentali, non oggetto di censura da parte dell’Ufficio; -con il terzo motivo, lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in ordine alla eccepita violazione e mancata applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla invocata inapplicabilità delle sanzioni e dell’indennità di mora, per difetto del requisito di colpevolezza; -con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR mo tivato in modo apparente il rigetto della eccepita inapplicabilità delle sanzioni per forza maggiore; -ciò posto, occorre rilevare che la contribuente ha depositato in data 16.02.2023, con modalità telematiche, larichiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione va accolt a , sicchè i l giudizio va sospes o fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 3746/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale PEC dello stesso avvocato [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l l e Marchen. 308/04/2020 , depositata il 2 3. 06.2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva l’appello principale proposto Oggetto: Tributi–Accisa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e rigettava quello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società operante come cliente grossista nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, avverso la sentenza della CTP di Macerata che aveva accolto in parte il ricorso proposto dalla predetta contribuente , avverso l’ avviso di pagamento volto al recupero dell’accisa sull’energia elettrica, indennità di mora e interessi, e il conseguente provvedimento di irrogazione delle sanzioniamministrative; -dalla sentenza impugnata si evince che: -non vi era stata alcuna violazione delle garanzie previste dall’art. 12 della l. n. 212 del 2000, in quanto non vi era stato alcun accesso, ispezione o accertamento presso la sede della contribuente; - in ambito tributario è esclusa un’applicazione generalizzata della compensazione, essendo questa possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; - la situazione di illiquidità o di crisi aziendale n on poteva costituire, di per sé, una causa di forza maggiore, tale da escludere l’applicabilità della sanzione; - l a contribuente impugnava la sentenz a con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’ADM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo, l a contribuente denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’omess a pronuncia in ordine all’eccepito passaggio in giudicato della sentenza per omessa impugnazione della rilevata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 241 del 1990, 7 e 12 della l. n. 212 del 2000, 112, 324 e 329, comma 2 cod. proc. civ., con riferimento al mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, previsto prima dell’emissione dell’atto impositivo;- con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per vizio diultrapetizione, essendosi la CTR pronuncia ta sulla m ancata violazione delle garanzie procedimentali, non oggetto di censura da parte dell’Ufficio; -con il terzo motivo, lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in ordine alla eccepita violazione e mancata applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla invocata inapplicabilità delle sanzioni e dell’indennità di mora, per difetto del requisito di colpevolezza; -con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR mo tivato in modo apparente il rigetto della eccepita inapplicabilità delle sanzioni per forza maggiore; -ciò posto, occorre rilevare che la contribuente ha depositato in data 16.02.2023, con modalità telematiche, larichiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione va accolt a , sicchè i l giudizio va sospes o fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia l
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