CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale dello Stato-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia –Sezione Staccata di Catania n. 1356/2019 depositata il 04/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente ad oggetto il ricorso proposto dalla FortuniaS.p.A. avverso l’avviso di accertamento n. RJ803A1018591/2008, emessoper l’anno di imposta 2002, la CTP di Catania, accogliendo il ricorso dellaparte privata, annullava l’atto impugnato.2. Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – SezioneStaccata di Catania, con sentenza n. 1356/2019 depositata il 04/03/2019,rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.3. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione con duemotivi e resiste la parte privata con controricorso.Numero registro generale 28601/2019Numero sezionale 4997/2026Numero di raccolta generale 22787/2026Data pubblicazione 06/07/20264. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigettodel ricorso.5. Il ricorso è stato quindi chiamato alla camera di consiglio del21/01/2026, in esito alla quale questa Corte, con ordinanza interlocutorian. 3089 del 12/02/2026, preso atto del decesso del difensore della societàintimata, ha disposto la rinnovazione della notifica dell’avviso di udienza allaparte personalmente, e segnatamente al liquidatore e ultimo legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si dà atto che, in esecuzione della richiamataordinanza interlocutoria n. 3089 del 12/02/2026, la cancelleria, a seguitodel sopravvenuto decesso del difensore della controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA]Taranto, ha proceduto alla comunicazione dell’avviso di trattazione allaparte personalmente, che tuttavia è risultata irreperibile.Si deve procedere comunque alla trattazione del procedimento. Nelgiudizio di cassazione, in caso di morte del difensore della parte (nellaspecie la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), presso il quale quest'ultimaabbia eletto domicilio, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso difissazione dell'udienza alla parte (nella specie all’ultimo legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis) a causa dell'irreperibilità dellastessa nel luogo indicato in atti e dell'assenza di qualsiasi ulterioreindicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare lacomunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa,essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e nonpotendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di eserciziosquisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzooltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità (arg. exCass. 9 agosto 2017, n. 19864; v. anche Cass. 7 febbraio 2026, n. 2702 e,da ultimo, Cass. 10 giugno 2026, n. 18991).Numero registro generale 28601/2019Numero sezionale 4997/2026Numero di raccolta generale 22787/2026Data pubblicazione 06/07/20262. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.с. la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 43 del R.D. n. 267/1942, dell’art. 10 del d.lgs. n.546/1992, nonché degli artt. 100 c.p.с. e 2697 c.c.2.1. L’Amministrazione lamenta il mancato accoglimento, da parte deigiudici del merito, della eccezione di difetto di legittimazione processuale incapo a [OSCURATO:PERSONA], ultimo legale rappresentante della società inbonis, poi dichiarata fallita, sia perché la legittimazione, in radice, spettavaesclusivamente al curatore del sopravvenuto fallimento, sia perché ilpredetto legale rappresentante tale non era nell’anno di imposta oggettodell’atto impugnato.3. Il motivo, seppure cumulando due differenti censure,contrariamente a quanto contestato dalla controricorrente, è ammissibile,perché la sua formulazione consente di cogliere con chiarezza le doglianzeprospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamentenegli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero statearticolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass., Sez. U., n.9100/2015).3.1. Invero, le censure, al di là della loro intestazione, sono chiare.Si nega l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a colui che haimpugnato l’avviso di accertamento in nome della società fallita, nonessendo egli il legale rappresentante della società nell’anno d’imposta edessendo stato poi sostituito dal curatore fallimentare una volta intervenutoil fallimento della società. Si sostiene che il ricorso era comunqueinammissibile perché, premesso che l’iniziativa del soggetto fallito è intermini generali consentita a condizione che sussista un effettivo e totaledisinteresse del curatore, non bastando la mera inerzia di costui chepotrebbe essere anche frutto di una scelta consapevole di non impugnare,spettava al soggetto agente provare ex art. 2697 c.c. che l’inerzia delNumero registro generale 28601/2019Numero sezionale 4997/2026Numero di raccolta generale 22787/2026Data pubblicazione 06/07/2026curatore fosse appunto assoluta e non invece frutto di una scelta ponderatae consapevole, prova nella specie non fornita.3.2. Parimenti infondata è la censura di inammissibilità per difetto dispecificità del motivo sollevata dalla controricorrente, essendosufficientemente ostese le ragioni delle contestazioni mosse.4. Tuttavia, il motivo è infondato, in relazione a entrambi i profilisollevati.4.1. In primo luogo, l’inerzia del curatore, non in contestazione nelcaso di specie, costituisce presupposto necessario e sufficiente peraffermare l’autonoma legittimazione del fallito ad impugnare l’attoimpositivo, non essendo necessario che tale inerzia sia determinata da merodisinteresse o inattività degli organi della procedura.Hanno di recente chiarito le Sezioni unite di questa Corte che «Qualorai presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima delladichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia statonotificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione cheil curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamentooggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dallaconsapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di dettostato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processualedi impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anched'ufficio, in ogni stato e grado del processo» (Cass. Sez. U., 28/04/2023, n.11287, Rv. 667457 – 01; conformi), e ancora di recente si è ribadito che«In tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal curatore nei confrontidell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presuppostisi sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a farsorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o deisuoi amministratori ad impugnare l'atto» (Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.21333, Rv. 671651 - 02).Numero registro generale 28601/2019Numero sezionale 4997/2026Numero di raccolta generale 22787/2026Data pubblicazione 06/07/20264.2. Tanto premesso, appurato che sussiste legittimazione delsoggetto fallito ad impugnare gli avvisi di accertamento, in caso di personagiuridica tale legittimazione non può che spettare all’ultimo legalerappresentante in carica prima dell’apertura del fallimento: il riferimento,che fa la difesa erariale, all’anno d’imposta non tiene conto che lalegittimazione processuale, attenendo appunto al processo, deve esserevalutata in rapporto al momento della introduzione del giudizio; mentre ilsubentro del curatore è sì la regola generale, ma appunto non può rilevarequando si discuta della legittimazione concorrente del contribuente fallito,che si aggiunge a quella del curatore. Sicché, tirando le fila, la logica imponeche l’azione concorrente non possa che essere esperita da colui che eral’ultimo legale rappresentante della società prima del suo fallimento. Tantoquesta Corte ha rilevato nel caso analogo del liquidatore ex art. 2310 c.c.,per la sua qualità di “ultimo legale rappresentante prima del fallimento”(Cass. 20913/2023, in motiv., par. 10).5. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione dell’art.112 c.p.с., per avere la CTR omesso di pronunciare sull’appello propostodall’Amministrazione in relazione alla legittimità della pretesa erariale.5.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità edautosufficienza.5.2. La difesa erariale fa richiamo ai capi di domanda non esaminati,ma non indica con specificità quali essi fossero, né tanto meno ne riporta oevoca lo specifico contenuto. Ciò vale, a maggior ragione, se si soppesa chela CTR – e tanto distingue la presente fattispecie da quella, pur analoga,decisa con coeva pronuncia nei ricorsi riuniti nn. 26955/2019 e 28061/2020R.G. - ha esaminato l’impugnazione proprio in relazione alla sussistenzadella pretesa tributaria, ritenendo che il contribuente avesse «dato pienaprova di ogni operazione di versamento e prelevamento, fornendo quindi laNumero registro generale 28601/2019Numero sezionale 4997/2026Numero di raccolta generale 22787/2026Data pubblicazione 06/07/2026“prova contraria”, “piena e convincente”, richiesta dalla legge e dallagiurisprudenza» (così la sentenza gravata, p. 3).5.3. Inoltre, le doglianze di omessa valutazione del contenuto delprocesso verbale di contestazione costituiscono un richiamo del tuttogenerico e che attiene squisitamente al merito, sottintendendo una richiestadi rivalutazione che esorbita dalla cognizione di questo giudice di legittimità.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n.1778). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.Il PresidenteLucio Napolitano