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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39552/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in premessa la corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia del tribunale di Pisa che condannava l'imputato alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina aggravata.

2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su tre motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta una violazione procedurale.

L'udienza di discussione, inizialmente fissata per il 13 aprile 2021 era stata rinviata su richiesta della difesa al fine di promuovere una richiesta di concordato sui motivi di appello.

Fallita tale eventualità, la difesa aveva chiesto nei 15 giorni liberi prima dell'udienza la trattazione orale.

Tale richiesta è stata respinta trattandosi di procedimento già iniziato "ex art. 23 legge 176/20", come si legge nel provvedimento di diniego. 2.2 Anche con il secondo motivo di ricorso si lamenta una violazione di una norma processuale, in particolare l'articolo 192 comma 2. gm Si contesta il giudizio di responsabilità sulla base di "un contesto probatorio indiziante dal valore univoco preciso e caratterizzato da elementi logici e di riscontro probatorio" mentre è stata la stessa persona offesa ad indicare di non poter essere sicura al 100% ma soltanto al 90% dell'identità della persona che aveva riconosciuto in un fascicolo fotografico realizzato ad hoc a distanza di diversi giorni dal fatto. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1 L'art. 23 del d.I.149/2020, rubricato "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID19", dispone al primo comma che "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire" entro "il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza", secondo quanto previsto dal quarto comma.

Al secondo comma è stabilito che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica (...), ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137". 1.2 La sequenza procedimentale, dunque, prevede che fissata l'udienza, le parti ed il Procuratore generale possano formulare istanza di trattazione orale entro i quindici giorni precedenti; in difetto, il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, cui le conclusioni debbono essere telematicarnente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza. 1.2 Se, nondimeno, l'udienza originariamente fissata con il decreto di citazione per il giudizio di appello, in difetto di richiesta di discussione orale, sia rinviata, ciò non comporta il rinvio -o meglio la riapertura- del termine per la richiesta di discussione orale, già spirato, posto che la relativa facoltà non è legata o condizionata ad eventi futuri ed incerti dipendenti dalla discrezione delle parti o dalla disponibilità o capacità di addivenire ad un concordato, inerendo, invece, alla scelta della modalità di trattazione, rimessa dalla legislazione pandemica alle parti, che va effettuata entro i quindici giorni precedenti l'udienza fissata, proprio per assicurare, laddove nessuna istanza venga formulata, l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 23, comma 2 d.l. 149/2020, alternativo alla trattazione orale.

1.3. Quando nessuna richiesta di trattazione orale sia intervenuta, ancorché l'udienza sia rinviata, dunque, non sussiste il diritto di alcuna delle parti del processo di modificare la scelta operata entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata per la trattazione del processo (in tal senso, da ultimo Sez. 4, sent. n. 5126 del 23/11/2021 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 282599 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza d'interesse.

Nella giurisprudenza di legittimità è infatti pacifico che in tema di impugnazioni sia inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado in relazione ad un motivo di appello che risulti ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01).

Ciò è avvenuto nel caso concreto poiché a fronte di un appello incentrato esclusivamente sulla richiesta di "concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura almeno equivalente alla aggravante contestata" (come si legge a pg.1 dell'impugnazione) ha fatto seguito il surrettizio (si legge nella motivazione della decisione impugnata) inserimento con memoria ex art.121 c.p.p. di ulteriori motivi inerenti alla responsabilità penale.

Ebbene, a prescindere dalla eventuale tardività della memoria (sulla quale questa Corte si astiene dal pronunciarsi poiché la pronuncia sul punto richiederebbe un accertamento di 'merito processuale' che non è strettamente necessario espletare ai fini della decisione- pluralitas non fit sine necessitate) il motivo aggiunto attinente al merito è inammissibile giacché i motivi nuovi (vuoi con memoria ex art. 585.4 c.p.p., vuoi con memoria ex art. 121 c.p.p.) intanto possono essere ammessi in quanto abbiano ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, ex multis, Sez. 5, sent. n. 40390 del 19/09/2022, Imp.

Milucci, Rv. 283803 - 01).

Nel caso oggi esaminato, ad un appello incentrato sulla concessione e comparazione delle circostanze attenuanti generiche aveva fatto seguito una memoria concernente la affermazione di responsabilità, tema tutt'affatto eterogeneo, e pertanto non evocabile come motivo nuovo, rispetto all'originario.

E' appena il caso di osservare che il fatto che il nuovo motivo fosse stato indebitamente ammesso (per poi essere respinto) dalla Corte d'appello, che pure l'aveva denunciato in quanto 'surrettizio', non implica che esso debba essere tout court considerato ammesso: poiché l'effetto dell'eventuale annullamento farebbe regredire il processo alla fase anteriore, la Corte di appello di Firenze, nella nuova composizione, non potrebbe essere vincolata da una valutazione sull'ammissibilità del motivo nuovo adottata dal collegio che in precedenza si era occupato del caso.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Le circostanze attenuanti generiche, richieste per la prima volta in atto di appello con l'unico motivo ivi formulato, sono state escluse nell'impugnata sentenza in base ad una valutazione che, seppure stringata, deve ritenersi sussistente.

Essa pone in relazione il rigetto dell'invocato beneficio con l'esclusione della recidiva, fin dal primo grado.

La valutazione della Corte d'appello evidenzia inoltre l'adeguatezza della pena, siccome parametrata sul minimo edittale, implicitamente escludendo che ulteriori interventi mitigatori a mezzo delle attenuanti generiche.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci5o in Roma, 20 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in premessa la corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia del tribunale di Pisa che condannava l'imputato alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina aggravata. 2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su tre motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta una violazione procedurale. L'udienza di discussione, inizialmente fissata per il 13 aprile 2021 era stata rinviata su richiesta della difesa al fine di promuovere una richiesta di concordato sui motivi di appello. Fallita tale eventualità, la difesa aveva chiesto nei 15 giorni liberi prima dell'udienza la trattazione orale. Tale richiesta è stata respinta trattandosi di procedimento già iniziato "ex art. 23 legge 176/20", come si legge nel provvedimento di diniego. 2.2 Anche con il secondo motivo di ricorso si lamenta una violazione di una norma processuale, in particolare l'articolo 192 comma 2. gm Si contesta il giudizio di responsabilità sulla base di "un contesto probatorio indiziante dal valore univoco preciso e caratterizzato da elementi logici e di riscontro probatorio" mentre è stata la stessa persona offesa ad indicare di non poter essere sicura al 100% ma soltanto al 90% dell'identità della persona che aveva riconosciuto in un fascicolo fotografico realizzato ad hoc a distanza di diversi giorni dal fatto. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1 L'art. 23 del d.I.149/2020, rubricato "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID19", dispone al primo comma che "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire" entro "il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza", secondo quanto previsto dal quarto comma. Al secondo comma è stabilito che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica (...), ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137". 1.2 La sequenza procedimentale, dunque, prevede che fissata l'udienza, le parti ed il Procuratore generale possano formulare istanza di trattazione orale entro i quindici giorni precedenti; in difetto, il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, cui le conclusioni debbono essere telematicarnente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza. 1.2 Se, nondimeno, l'udienza originariamente fissata con il decreto di citazione per il giudizio di appello, in difetto di richiesta di discussione orale, sia rinviata, ciò non comporta il rinvio -o meglio la riapertura- del termine per la richiesta di discussione orale, già spirato, posto che la relativa facoltà non è legata o condizionata ad eventi futuri ed incerti dipendenti dalla discrezione delle parti o dalla disponibilità o capacità di addivenire ad un concordato, inerendo, invece, alla scelta della modalità di trattazione, rimessa dalla legislazione pandemica alle parti, che va effettuata entro i quindici giorni precedenti l'udienza fissata, proprio per assicurare, laddove nessuna istanza venga formulata, l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 23, comma 2 d.l. 149/2020, alternativo alla trattazione orale. 1.3. Quando nessuna richiesta di trattazione orale sia intervenuta, ancorché l'udienza sia rinviata, dunque, non sussiste il diritto di alcuna delle parti del processo di modificare la scelta operata entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata per la trattazione del processo (in tal senso, da ultimo Sez. 4, sent. n. 5126 del 23/11/2021 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 282599 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza d'interesse. Nella giurisprudenza di legittimità è infatti pacifico che in tema di impugnazioni sia inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado in relazione ad un motivo di appello che risulti ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01). Ciò è avvenuto nel caso concreto poiché a fronte di un appello incentrato esclusivamente sulla richiesta di "concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura almeno equivalente alla aggravante contestata" (come si legge a pg.1 dell'impugnazione) ha fatto seguito il surrettizio (si legge nella motivazione della decisione impugnata) inserimento con memoria ex art.121 c.p.p. di ulteriori motivi inerenti alla responsabilità penale. Ebbene, a prescindere dalla eventuale tardività della memoria (sulla quale questa Corte si astiene dal pronunciarsi poiché la pronuncia sul punto richiederebbe un accertamento di 'merito processuale' che non è strettamente necessario espletare ai fini della decisione- pluralitas non fit sine necessitate) il motivo aggiunto attinente al merito è inammissibile giacché i motivi nuovi (vuoi con memoria ex art. 585.4 c.p.p., vuoi con memoria ex art. 121 c.p.p.) intanto possono essere ammessi in quanto abbiano ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, ex multis, Sez. 5, sent. n. 40390 del 19/09/2022, Imp. Milucci, Rv. 283803 - 01). Nel caso oggi esaminato, ad un appello incentrato sulla concessione e comparazione delle circostanze attenuanti generiche aveva fatto seguito una memoria concernente la affermazione di responsabilità, tema tutt'affatto eterogeneo, e pertanto non evocabile come motivo nuovo, rispetto all'originario. E' appena il caso di osservare che il fatto che il nuovo motivo fosse stato indebitamente ammesso (per poi essere respinto) dalla Corte d'appello, che pure l'aveva denunciato in quanto 'surrettizio', non implica che esso debba essere tout court considerato ammesso: poiché l'effetto dell'eventuale annullamento farebbe regredire il processo alla fase anteriore, la Corte di appello di Firenze, nella nuova composizione, non potrebbe essere vincolata da una valutazione sull'ammissibilità del motivo nuovo adottata dal collegio che in precedenza si era occupato del caso. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Le circostanze attenuanti generiche, richieste per la prima volta in atto di appello con l'unico motivo ivi formulato, sono state escluse nell'impugnata sentenza in base ad una valutazione che, seppure stringata, deve ritenersi sussistente. Essa pone in relazione il rigetto dell'invocato beneficio con l'esclusione della recidiva, fin dal primo grado. La valutazione della Corte d'appello evidenzia inoltre l'adeguatezza della pena, siccome parametrata sul minimo edittale, implicitamente escludendo che ulteriori interventi mitigatori a mezzo delle attenuanti generiche. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci5o in Roma, 20 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]
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