Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:124
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance du [OSCURATO:PERSONA]154/02
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
Consiglio dell'Unione europea
«Ricorso di annullamento – Artt. 3, punto 1, e 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 2002/10/CE – Struttura e aliquota delle accise che gravano sui tabacchi lavorati – Irricevibilità manifesta»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 30 aprile 2003
Massime dell'ordinanza
1..
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Direttiva 2002/10, che modifica le direttive 92/79, 92/80 e 95/59 per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati – Modifica della definizione dei sigari e sigaretti – Ricorso di una società che fabbrica e smercia prodotti interessati dalla detta modifica – Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 2002/10/CE, artt. 3, punto 1, e 4, n. 2, primo trattino)
2..
[OSCURATO:PERSONA] europee – Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni – Atti di portata generale – Necessità per le persone fisiche o giuridiche di esperire l'eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale di validità – Possibilità di ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario in caso di rinvio pregiudiziale non effettivo – Esclusione
(Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)
1.
Affinché persone fisiche o giuridiche possano essere considerate individualmente interessate, esse devono essere colpite nella
loro situazione giuridica, a causa di determinate qualità loro particolari o di una circostanza di fatto che le distingue
da chiunque altro e le identifica in modo analogo al destinatario. Non è individualmente interessata dall'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10, che modifica le direttive 92/79, 92/80 e
95/59 per quanto riguarda la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati, il quale modifica la
definizione dei sigari e sigaretti prevista all'art. 3 della direttiva 95/59 né dall'art. 4, n. 2, primo trattino, della direttiva
2002/10, che ha per oggetto di prevedere una deroga a favore della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il termine per la trasposizione
del detto art. 3, punto 1, una società che fabbrica e commercializza negli Stati membri, in particolare in [OSCURATO:PERSONA], e in
paesi terzi prodotti che, ai fini della determinazione dell'aliquota di accisa applicabile, erano precedentemente considerati
come sigari o sigaretti, secondo la definizione di questi termini prevista all'art. 3 della direttiva 95/59, e che dovranno
ormai, in applicazione della nuova direttiva modificativa 2002/10, essere considerati come sigarette la cui vendita è soggetta
ad un'aliquota di accisa minima nettamente superiore a quella applicabile ai sigari e sigaretti. Infatti, le dette disposizioni della direttiva 2002/10 riguardano la detta società ricorrente solo nella sua qualità obiettiva
di operatore economico che opera nel settore della fabbricazione dei prodotti di cui è causa, alla stessa stregua di qualsiasi
altro operatore economico che si trovi in una situazione analoga. La modifica della definizione dei sigari e sigaretti che
deriva dall'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10 non inciderà unicamente sui fabbricanti dei prodotti di cui è causa,
ma anche su tutti gli operatori economici attivi nella commercializzazione di questi prodotti, nonché su coloro che li consumano.
Il semplice fatto che, nell'ambito dell'elaborazione di un atto di portata generale, il legislatore comunitario tenga conto
della circostanza che questo atto può avere ripercussioni economiche più rilevanti per talune categorie di operatori economici
non è sufficiente a caratterizzare questi ultimi rispetto agli altri operatori, laddove è accertato che questo atto li riguarda
nella loro qualità obiettiva di operatori economici presenti sul mercato di cui trattasi. v. punti 43-47, 51, 54
2.
La circostanza secondo cui un rinvio pregiudiziale per esame della validità di un atto comunitario di portata generale in
applicazione dell'art. 234 CE non sarebbe effettivo, non può giustificare una modifica, per via giurisdizionale, del sistema
dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dagli artt. 230 CE, 234 CE e 241 CE, e diretto ad attribuire al giudice
comunitario il sindacato sulla legittimità degli atti delle istituzioni. In nessun caso detta circostanza consente di dichiarare
ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni prescritte
dall'art. 230, quarto comma, CE. v. punto 61
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
30 aprile 2003
(1)
«Ricorso di annullamento – Artt. 3, punto 1, e 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 2002/10/CE – Struttura e aliquota delle accise che gravano sui tabacchi lavorati – Irricevibilità manifesta»
Nella causa T-154/02,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede a Waldshut-Tiengen ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall'avv. B. Wägenbaur,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea,
rappresentato dal sig. F. Gijón e dalla sig.ra M. Simm, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda d'annullamento dell'art. 3, punto 1, della direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE,
che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che
gravano sui tabacchi lavorati (GU L 46, pag. 26) e, in subordine, dell'art. 4, n. 2, primo trattino, di questa direttiva,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La normativa comunitaria relativa alle accise sui tabacchi lavorati è basata essenzialmente su tre direttive, ossia la direttiva
del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316, pag. 8), la
direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/80/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi
dalle sigarette (GU L 316, pag. 10), e la direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse
dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40).
2
Ai fini della determinazione dell'aliquota di accisa applicabile, la direttiva 95/59/CE contiene definizioni precise dei diversi
tipi di tabacchi lavorati, ossia le sigarette, i sigari o sigaretti e il tabacco da fumo. L'art. 3 di questa direttiva prevede
quanto segue: Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere fumati tali e quali:
1)
i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale;
2)
i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;
3)
i rotoli di tabacco color sigaro, muniti di una fascia esterna e di una sottofascia, entrambe di tabacco ricostituito, quando
almeno il 60 % in peso delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza superiori a 1,75 mm e quando la fascia
è apposta a spirale con un angolo acuto minimo di 30° rispetto all'asse longitudinale del sigaro;
4)
i rotoli di tabacco color sigaro, minuti di una fascia esterna di tabacco ricostituito, quando la loro massa unitaria, senza
filtro né bocchino, è uguale o superiore a 2,3 g, e se il 60 % almeno, in peso, delle particelle di tabacco ha una larghezza
e una lunghezza superiori a 1,75 mm, ed il loro perimetro è uguale o superiore a 34 mm per almeno un terzo della loro lunghezza
.
3
Il 12 febbraio 2002, il Consiglio ha adottato la direttiva 2002/10/CE che modifica la direttiva 92/79/CE, la direttiva 92/80/CE
e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (GU
L 46, pag. 26). Ai sensi dell'art. 3, punto 1, di questa direttiva, i punti 3 e 4 della definizione dei sigari e sigaretti
che figura all'art. 3 della direttiva 95/59/CE, sono stati sostituiti dal testo seguente:
3)
i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari
ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti,
e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore
a 1,2 g, e la cui fascia, in forma di spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del
sigaro;
4)
i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari,
di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari
che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g, e la cui circonferenza
misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm
.
4
Da questa modifica risulta che un certo numero di prodotti (in prosieguo: i
prodotti di cui è causa) che, ai fini della determinazione dell'aliquota d'accisa applicabile, erano precedentemente considerati come sigari o sigaretti,
secondo la definizione di questi termini prevista all'art. 3 della direttiva 95/59/CE, dovranno ormai, in applicazione della
direttiva 2002/10/CE, essere considerati come sigarette la cui vendita è assoggettata ad un'aliquota d'accisa che è di gran
lunga superiore a quella che si applica ai sigari e sigaretti.
5
Ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 2002/10/CE, gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione a questa direttiva
(ivi compresa la modifica della definizione dei sigari e sigaretti prevista all'art. 3, punto 1, di tale direttiva) entro
il 1° luglio 2002. L'art. 4, n. 2, primo trattino, di questa direttiva prevede tuttavia una deroga a tale obbligo a favore
della [OSCURATO:PERSONA] la quale è autorizzata a dare attuazione alla modifica della definizione dei sigari e sigaretti prevista all'art. 3,
punto 1, della direttiva entro il primo gennaio 2008. Dall'undicesimo
considerando della direttiva 2002/10/CE risulta che questo rinvio è giustificato dalle
difficoltà economiche che potrebbero derivare per gli operatori tedeschi interessati da un'attuazione immediata.
Procedimento e conclusioni delle parti
6
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 maggio 2002, la ricorrente, una società tedesca che fabbrica e commercializza
prodotti di cui è causa in [OSCURATO:PERSONA] e in altri Stati membri nonché in paesi terzi, ha introdotto il presente ricorso.
7
Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale 25 luglio 2002 il convenuto ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità
ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha presentato le sue osservazioni su questa
eccezione il 10 settembre 2002.
8
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 agosto 2002, la Commissione ha chiesto d'intervenire nel presente
procedimento a sostegno del convenuto. Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] eV e la [OSCURATO:PERSONA]Händle GmbH hanno chiesto d'intervenire nel presente procedimento a
sostegno della ricorrente.
9
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
─
annullare l'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE;
annullare l'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE;
─
in subordine, annullare l'art. 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 2002/10/CE, in quanto questa disposizione si applica
solo alla [OSCURATO:PERSONA] e non agli altri Stati membri e in quanto prevede, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], un'attuazione di questa
direttiva entro il 1° gennaio 2008;
in subordine, annullare l'art. 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 2002/10/CE, in quanto questa disposizione si applica
solo alla [OSCURATO:PERSONA] e non agli altri Stati membri e in quanto prevede, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], un'attuazione di questa
direttiva entro il 1° gennaio 2008;
─
condannare il convenuto alle spese.
condannare il convenuto alle spese.
10
Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
─
respingere il ricorso in quanto irricevibile;
respingere il ricorso in quanto irricevibile;
─
condannare la ricorrente alle spese.
condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
11
Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo richiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità
senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale,
il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.
12
Nella fattispecie il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dai documenti del fascicolo per cui non occorre
aprire la fase orale del procedimento.
Argomenti delle parti
13
Il convenuto deduce tre diversi motivi al fine di dimostrare che la ricorrente non ha la richiesta legittimazione ad agire
e quindi che il ricorso è irricevibile. In via principale, esso fa valere che il ricorso è irricevibile in quanto mira all'annullamento
della direttiva. Inoltre, esso ritiene che il ricorso sia irricevibile in quanto la ricorrente non è direttamente interessata
dalla modifica della definizione dei sigari e sigaretti che risulta dall'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE. Infine,
esso ritiene che l'irricevibilità del ricorso risulti dal fatto che la ricorrente non è individualmente interessata da questa
modifica.
Sulla legittimazione ad agire per l'annullamento di una direttiva
14
Il convenuto fa valere che la ricorrente non ha la richiesta legittimazione ad agire per l'annullamento di una direttiva quale
quella di cui trattasi nella presente fattispecie.
15
La ricorrente contesta l'affermazione secondo cui essa non ha la richiesta legittimazione ad agire per l'annullamento di una
disposizione di una direttiva.
16
Essa sottolinea infatti che il semplice fatto che il ricorso sia rivolto contro una direttiva e non contro una decisione non
è sufficiente per ritenere che il ricorso sia irricevibile, poiché, come risulta dalla giurisprudenza, l'espressione
decisione, che figura all'art. 230, quarto comma, CE, dev'essere intesa nel senso tecnico e non in senso letterale (sentenza della
Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio,
Racc. pag. 879 alla pag. 893). Inoltre, essa rileva che la Corte e il Tribunale hanno ripetutamente constatato che un singolo
poteva, in forza dell'art. 230, quarto comma, CE, impugnare con un ricorso d'annullamento una disposizione di una direttiva
qualora esso sia direttamente e individualmente interessato da quest'ultima (v. per esempio, sentenza della Corte 17 gennaio
1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 11-32; ordinanze del presidente della Corte 8
aprile 1987, causa 65/87 R, Pfizer/Commissione, Racc. pag. 1691; della Corte 27 aprile 1988, causa 352/87, Farzoo e Kortmann/Commissione,
Racc. pag. 2281; del presidente della Corte 13 luglio 1988, causa 160/88 R, Fédération européenne de la santé animale e a./Consiglio,
Racc. pag. 4121, punti 25-28; della Corte 7 dicembre 1988, causa 138/88, Flourez/Consiglio, Racc. pag. 6393; sentenze della
Corte 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punti 11-13; 16 maggio 1991, causa C-358/89,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punti 13-18, 29 giugno 1993, causa C-298/89, Gibraltar/Consiglio, Racc. pag. I-3605,
e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853; ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95
P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149; ordinanza del Tribunale 20 ottobre 1994, causa T-99/94, Asocarne/Consiglio, Racc.
pag. II-871; sentenza del Tribunale 27 giugno 2000, cause riunite T-172/98, da T-175/98 a T-177/98, Salamander e a./Parlamento
e Consiglio, Racc. pag. II-2487, punto 30, e ordinanza del Tribunale 14 gennaio 2002, causa T-84/01, Association contre l'heure
d'été/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II-99, punto 23).
17
Essa ritiene al riguardo che l'argomento dedotto dal convenuto si basi su una premessa erronea, ossia che il presente ricorso
mirerebbe all'annullamento della direttiva 2002/10/CE nel suo insieme. Ora, essa sottolinea che, come risulta chiaramente
dal ricorso, è richiesto solo l'annullamento dell'art. 3, punto 1 e, in subordine, dell'art. 4, n. 2, primo trattino della
direttiva 2002/10/CE. Inoltre essa rileva che dalla sentenza Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes
e a./Consiglio, sopra menzionata al punto 16, si può dedurre che occorre procedere all'esame del contenuto di ciascuna delle
disposizioni dell'atto impugnato piuttosto che dell'atto nel suo insieme. Inoltre, essa ritiene che una valutazione globale
della direttiva 2002/10/CE non è necessaria in quanto l'art. 3, punto 1, di questa direttiva, da un lato, e le altre disposizioni
di questa, dall'altro, non costituiscono un insieme normativo. Essa fa rilevare infatti che la definizione dei vari tipi di
tabacchi lavorati, che è stata modificata dall'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE, è indipendente dalle altre disposizioni
di questa che riguardano le aliquote e la struttura delle accise. A suo parere, questo è confermato dal fatto che, in origine,
le definizioni dei diversi tipi di tabacchi lavorati erano contenute in una direttiva specifica, ossia la direttiva del Consiglio
18 dicembre 1978, 79/32/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi
lavorati (GU 1979 L 010, pag. 8). Inoltre, essa ritiene che un esame globale delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
non sia possibile nell'ambito della direttiva 2002/10/CE in quanto, contrariamente alle direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE che
prevedono una procedura di revisione a intervalli regolari della struttura delle accise e dell'aliquota d'accisa minima, la
direttiva 95/59/CE non contempla una tale procedura per quanto riguarda le definizioni per i vari tipi di tabacchi lavorati
che vi sono contenute. Per il resto, la ricorrente ritiene che la soluzione accolta nella sentenza della Corte 18 gennaio
1979, cause riunite 103/78-109/78, Usines de Beaufort (Racc. pag. 17), menzionata dal convenuto, non possa essere trasposta
nella fattispecie in quanto i fatti all'origine di questa sentenza sono molto diversi da quelli di cui trattasi nella presente
controversia.
18
Infine, la ricorrente contesta la tesi del convenuto secondo cui il presente ricorso è irricevibile in quanto essa ha sempre
la possibilità di far controllare la legittimità della direttiva 2002/10/CE mediante il procedimento di rinvio pregiudiziale
previsto dall'art. 234 CE. Essa sottolinea infatti che questo procedimento non è equivalente al ricorso diretto al Tribunale,
previsto dall'art. 230, quarto comma, CE, in quanto si tratta di un procedimento incidentale nell'ambito di una controversia
nazionale. Essa rileva poi che la possibilità che un giudice nazionale effettui un rinvio pregiudiziale alla Corte differisce
notevolmente da uno Stato membro all'altro e comporta, per di più, un ritardo considerevole. Infine, essa ritiene che il carattere
teorico di un rinvio pregiudiziale alla Corte nonché l'impossibilità di un ricorso diretto dinanzi ai giudici comunitari siano
incompatibili con il principio di tutela giurisdizionale e con il principio dello Stato di diritto sancito dall'art. 6 UE.
Sull'incidenza diretta
19
Il convenuto fa valere che la ricorrente non è direttamente interessata dalle disposizioni impugnate. Esso rileva infatti
che, secondo la giurisprudenza, l'incidenza diretta richiede, da un lato, che il provvedimento comunitario contestato produca
direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall'altro, che esso non lasci alcun potere discrezionale ai
destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva
dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-404/96
P, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag. I-2435, punto 41). Ora, secondo il convenuto, nessuna di queste condizioni è soddisfatta
nella fattispecie.
20
La ricorrente contesta l'affermazione secondo cui essa non è direttamente interessata dalla modifica della definizione dei
sigari e sigaretti che figura all'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE.
21
In via preliminare, essa fa rilevare che, nelle sue difese, il convenuto non ha tenuto conto del fatto che l'art. 3, punto
1, della direttiva 20032/10/CE differisce notevolmente dalle disposizioni delle direttive e dei regolamenti sui quali i giudici
comunitari si sono pronunciati finora. Essa rileva infatti che questa disposizione, in quanto comporta un tale aumento della
pressione fiscale sui prodotti interessati che essi non sono più concorrenziali rispetto alle sigarette e ai sigaretti, ha
de facto per effetto di vietare la commercializzazione di questi prodotti. Essa sottolinea che questo divieto in effetti è
in vigore in quattordici Stati membri della [OSCURATO:PERSONA] dal 1° luglio 2002 e che lo sarà in [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal 1° gennaio
2008.
22
Inoltre la ricorrente ritiene che le due condizioni richieste per constatare un'incidenza diretta, ossia, da un lato, l'assenza
di potere discrezionale per i destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione e, dall'altro, l'incidenza
sulla situazione giuridica della ricorrente (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/98 P, Dreyfus/Commissione, Racc.
pag. I-2309, punto 43), siano soddisfatte nella fattispecie.
23
Per quanto riguarda l'assenza di potere discrezionale per i destinatari del provvedimento, essa rileva innanzi tutto che,
nella presente fattispecie, la disposizione impugnata non lascia alcun margine discrezionale agli Stati membri incaricati
della sua attuazione. Essa sottolinea infatti che l'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE contiene una definizione precisa
dei termini
sigari e
sigaretti e che gli Stati membri hanno l'obbligo di riportare questa definizione nella loro normativa nazionale al fine di adempiere
il loro obbligo di assicurare l'attuazione di questa direttiva. A suo parere, l'assenza di potere discrezionale degli Stati
membri per quanto riguarda l'attuazione delle definizioni dei diversi tipi di tabacco lavorati previste dalla direttiva 2002/10/CE
è del resto confermata dal fatto che, come risulta dall'art. 8, secondo comma, della direttiva 95/59/CE e dalla sentenza della
Corte 27 febbraio 2002, causa C-302/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I-2055), tutti i prodotti del tabacco di una stessa
categoria devono costituire oggetto di un'imposizione uniforme. Infine, essa fa valere che, a causa di questa assenza di potere
discrezionale, occorre ritenere che, in sostanza, l'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE costituisce in realtà una
disposizione regolamentare adottata sotto forma di una direttiva. Essa sottolinea, a tal riguardo, che ingiustamente il convenuto
fa valere che, da un punto di vista formale, l'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE fa parte di una direttiva, poiché,
secondo una costante giurisprudenza, l'esame della natura giuridica di un atto non dipende solo dalla sua denominazione ufficiale
ma deve tener conto innanzi tutto del suo oggetto e del suo contenuto (sentenza Confédération nationale des producteurs de
fruits et légumes e a./Consiglio, sopra menzionata al punto 16).
24
Del resto, la ricorrente ritiene che il principio, sancito nella sentenza Salamander e a./Parlamento e Consiglio (menzionata
sopra al punto 16, punto 54) secondo cui i singoli non sono legittimati a presentare un ricorso di annullamento delle direttive
prima della loro trasposizione nel diritto nazionale in quanto, prima di tale trasposizione, esse non possono incidere direttamente
su questi singoli, non è pertinente per l'esame della ricevibilità del presente ricorso. Essa fa rilevare infatti che l'applicazione
di un tale principio nella presente fattispecie non è possibile in quanto, in sostanza, la disposizione impugnata ha natura
regolamentare. A suo parere, una tale applicazione sarebbe del resto incompatibile con la costante giurisprudenza della Corte
e del Tribunale secondo cui, al fine di qualificare un atto, occorre far riferimento al contenuto di quest'ultimo piuttosto
che alla sua forma. Inoltre, essa indica che, come regola generale, il termine di trasposizione di una direttiva non è ancora
scaduto allorché il termine di due mesi previsto dall'art. 230, quinto comma, CE, arriva alla sua scadenza (come è il caso
nella presente fattispecie), di modo che manca sempre un atto di trasposizione allorché viene presentato un ricorso contro
una direttiva e poi, per la maggior parte delle direttive, i termini di trasposizione sono molto più lunghi rispetto alla
presente fattispecie. Essa ritiene quindi che il principio sancito nella sentenza Salamander e a./Parlamento e Consiglio,
sopra menzionata, avrebbe per effetto che i ricorsi presentati da singoli contro direttive sarebbero sempre irricevibili,
cosa che sarebbe incompatibile con la giurisprudenza. Infine, essa rileva che, contrariamente alla presente fattispecie, questa
sentenza riguardava una disposizione riportata in un atto che, sia per la forma sia per il contenuto, costituiva una direttiva.
25
Per quanto riguarda la condizione relativa all'incidenza sulla sua situazione giuridica, la ricorrente rileva innanzi tutto
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, vi è un'incidenza sulla situazione giuridica dei singoli se l'atto impugnato
non lascia alcun margine di discrezionalità alle autorità nazionali degli Stati membri incaricate della sua applicazione (sentenza
del Tribunale 17 gennaio 2002, causa T-47/00, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag. II-113, punti 32-37). Pertanto, essa ritiene
che, in quanto, come essa già ha sottolineato, la disposizione impugnata non lascia alcun margine di discrezionalità alle
autorità nazionali, vi è incidenza sulla sua situazione giuridica.
26
Per il resto, essa sottolinea che, anche supponendo che la condizione relativa all'incidenza sulla situazione giuridica debba
essere esaminata indipendentemente da quella relativa all'esistenza di un margine di discrezionalità per le autorità nazionali,
questa condizione è soddisfatta nella fattispecie. Essa fa rilevare infatti che l'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE
incide sulla sua situazione giuridica nei confronti delle autorità fiscali competenti in quanto la modifica della definizione
dei sigari e sigaretti che ne deriva l'obbligherà a versare, per la commercializzazione dei prodotti di cui è causa che essa
fabbrica, le accise che si applicano alle sigarette piuttosto che quelle che si applicano ai sigari e sigaretti che essa versava
precedentemente. Inoltre, essa rileva che risulta in particolare dagli artt. 5, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio
25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti
soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), nonché dagli artt. 9 e segg. della direttiva 95/59/CE che il produttore è il debitore
fiscale per quanto riguarda l'accisa sui tabacchi lavorati. Ora, a suo parere, questa situazione viene modificata dalla direttiva
2002/10/CE, poiché, per quanto riguarda i prodotti di cui è causa, essa è passata dalla situazione di debitore delle accise
che si applicano ai sigari e sigaretti a quella di debitore delle accise che si applicano alle sigarette. Essa ritiene poi
che il convenuto commetta un errore nel far valere che in definitiva è il consumatore che pagherà le accise che si applicano
ai prodotti di cui è causa, poiché le varie direttive che disciplinano il settore delle accise sul tabacco non si pronunciano
sulla situazione giuridica del consumatore.
27
Inoltre, la ricorrente rileva che la sua situazione giuridica viene pregiudicata in quanto la modifica della definizione dei
sigari e sigaretti comporterà per le partite di prodotti di cui è causa che essa ha già commercializzato un'imposizione supplementare
da parte delle autorità nazionali. Essa sottolinea anche che non potrà ripercuotere questa imposta supplementare sul consumatore.
Infine, essa ritiene che la sua situazione giuridica sia pregiudicata in quanto, a causa delle gravi conseguenze economiche
che essa comporta, la modifica della definizione dei sigari e sigaretti che risulta dall'art. 3, punto 1, della direttiva
2002/10/CE lede i suoi diritti di proprietà. Essa fa riferimento in particolare al fatto che, in primo luogo, dovrà costituire
accantonamenti per far fronte all'imposizione supplementare derivante da questa modifica, in secondo luogo, la cessazione
di fatto delle esportazioni dei prodotti di cui è causa verso quattordici Stati membri a decorrere dal 1° luglio 2002 comporterà
eccessi di capacità rilevanti che aumenteranno ulteriormente quando la modifica della definizione entrerà in vigore nella
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] il 1° gennaio 2008, e, in terzo luogo, gli investimenti in ricerca e sviluppo che essa ha
consentito relativamente ai prodotti di cui è causa sono diventati inutili.
28
A tal riguardo, essa contesta l'argomento del convenuto secondo cui la modifica della definizione dei sigari e sigaretti le
causa solo un danno economico. Essa rileva infatti che, argomentando in tal modo, il convenuto non tiene conto, da un lato,
del fatto che la modifica di questa definizione comporta de facto un divieto di vendita che, come risulta dalla sentenza della
Corte 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609) è incompatibile con la tutela dei diritti fondamentali e, dall'altro,
che questa modifica comporta un'imposizione retroattiva da parte delle autorità fiscali. Inoltre, essa contesta l'affermazione
del convenuto secondo cui le conseguenze della modifica della definizione dei sigari e sigaretti non si erano ancora verificate
alla data dell'introduzione del presente ricorso. Essa fa rilevare infatti che, allorché questa modifica è stata adottata,
era già chiaro, a causa della data che figura nella direttiva 2002/10/CE, che le conseguenze giuridiche di tale modifica si
sarebbero prodotte poco tempo dopo, ossia il 1° luglio 2002. Essa sottolinea inoltre che, in ogni caso, è senza interesse
accertare se le conseguenze giuridiche della modifica derivante dalla direttiva 2002/10/CE si sarebbero manifestate alla data
limite fissata per la sua trasposizione o più tardi in quanto, nella fattispecie, è chiaro che queste conseguenze si verificheranno
(v., in questo senso, sentenza del Tribunale 30 giugno 1993, causa T-46/90, Devillez e a./Parlamento, Racc. pag. II-699, punti
13 e 14).
Sull'incidenza individuale
29
Il convenuto fa valere che la ricorrente non è individualmente interessata dalla direttiva nel senso in cui questa nozione
è interpretata dalla giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione,
Racc. pag. 197).
30
La ricorrente contesta l'affermazione secondo cui essa non è individualmente interessata dalla modifica della definizione
dei sigari e sigaretti che risulta dall'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE.
31
Essa ritiene innanzi tutto di essere individualmente interessata da questa disposizione nel senso in cui questa nozione è
interpretata dalla giurisprudenza costante (v, in particolare, sentenza Plaumann/Commissione, sopra menzionata al punto 29).
32
In primo luogo, essa rileva che fa parte del gruppo delle sei imprese che fabbricano e commercializzano i prodotti di cui
è causa nella [OSCURATO:PERSONA] e che i fabbricanti tedeschi di tali prodotti detengono insieme l'80% delle quote del mercato di cui
trattasi (di cui 5% per la ricorrente). Ora, essa sottolinea che la cerchia dei fabbricanti dei prodotti di cui è causa era
già determinata al momento in cui la direttiva 2002/10/CE è stata adottata e che tenderà a ridursi in quanto, a causa dell'aumento
delle accise che si applicano ai prodotti di cui è causa, questi ultimi non saranno più concorrenziali. Essa contesta, a tal
riguardo, l'affermazione del convenuto secondo cui questa cerchia non è determinata in quanto è possibile che talune imprese
abbandonino la fabbricazione dei prodotti di cui è causa e altre sviluppino attività in questo settore. A suo parere, il convenuto
con questa affermazione non tiene conto delle conseguenze che la modifica controversa comporta per la ricorrente, ossia che
essa mette fine alla possibilità per la ricorrente di vendere i prodotti di cui è causa in quattordici Stati membri a decorrere
dal 1° luglio 2002 e in [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal 1° gennaio 2008.
33
In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la giurisprudenza costante secondo cui un atto comunitario conserva il suo carattere
normativo anche se si può determinare con più o meno precisione il numero o anche l'identità dei soggetti ai quali si applica
in un determinato momento (v., per esempio, sentenza della Corte 16 marzo 1978, causa 123/77, UNICME/Consiglio, Racc. pag. 845)
non si applichi alla presente fattispecie in quanto questa differisce sostanzialmente dalle situazioni in cui questa giurisprudenza
è stata fatta valere. Essa fa rilevare infatti che, nella fattispecie, è il legislatore comunitario stesso che ha chiaramente
individualizzato un gruppo di imprese rispetto a qualsiasi altro produttore in quanto, ai considerando 10 e 11 della direttiva,
ha ammesso che il gruppo dei produttori tedeschi di cui la ricorrente fa parte era particolarmente interessato, giuridicamente
ed economicamente, dalla modifica della definizione dei sigari e sigaretti. Essa rinvia a tal riguardo alla giurisprudenza
costante secondo cui gli atti che istituiscono dazi antidumping possono riguardare individualmente le imprese produttrici
ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in
considerazione negli atti preparatori (sentenze della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NYN [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio,
Racc. pag. 1185, punto 11; 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, Racc. pag. 1005,
e 14 marzo 1990, cause riunite C-133/87 e C-150/87, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-719, punto
14; sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-155/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, Racc. pag. II-873, punto 46). Secondo
la ricorrente, poco importa, a tal riguardo, che le tre imprese tedesche di cui essa fa parte siano qualificate come
operatori tedeschi piuttosto che essere identificate individualmente. Infatti, in entrambi i casi, queste imprese sono individualizzate in forza
di un atto del legislatore comunitario. Inoltre, a suo parere, poco importa che il legislatore abbia utilizzato un termine
generico per designare le imprese interessate piuttosto che designarle nominativamente in quanto questo termine riguarda le
imprese tedesche di cui il legislatore comunitario conosceva il nome. Essa ritiene poi a tal riguardo che occorra far riferimento
al contenuto del termine piuttosto che alla sua forma in quanto, se fosse diversamente, il legislatore comunitario potrebbe
privare di tutela giuridica un ricorrente individualizzandolo con un'espressione generica piuttosto che col suo nome. Infine,
essa fa presente che, contrariamente a quanto sostiene il convenuto, l'espressione
operatori tedeschi riguarda unicamente i fabbricanti di prodotti interessati e non tutti coloro che intervengono nel processo di commercializzazione
di questi ultimi, poiché i consumatori ed i commercianti non sono debitori fiscali ai sensi della normativa vigente.
34
In terzo luogo, la ricorrente ritiene che essa sia individualmente interessata dalla modifica della definizione dei sigari
e sigaretti che risulta dall'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE in quanto quest'ultima la tocca molto seriamente
(sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, sovracitata al punto 16, punto 17). Essa rileva infatti che, come sottolineato precedentemente,
questa modifica ha conseguenze rilevanti sulla sua attività economica.
35
In quarto luogo, essa fa rilevare che, nella sentenza 29 marzo 1979, causa 118/77, ISO/Consiglio (Racc. pag. 1277), la Corte
ha ritenuto che un'impresa che appartiene al gruppo individualmente interessato dei principali produttori di un determinato
prodotto possa, in qualità di ricorrente individuale, presentare un ricorso contro la disposizione di un atto comunitario
pur rimanendo interessata individualmente. Ora, essa sottolinea che tale è il suo caso, poiché essa appartiene ad una cerchia
ristretta dei principali fabbricanti dei prodotti di cui è causa.
36
In quinto luogo, essa ritiene che la condizione posta dal Tribunale nella sentenza 12 dicembre 1996, causa T-16/91, Rendo
e a./Commissione (Racc. pag. II-1827), ossia che possono essere impugnati sulla base di una incidenza individuale solo le
parti di un atto giuridico che costituiscono oggetto anche di censure sollevate, non inficia la conclusione secondo cui la
ricorrente è individualmente interessata. Essa rileva infatti che col presente ricorso, essa chiede non l'annullamento della
direttiva 2002/10/CE nel suo insieme ma unicamente, come risulta dalle sue conclusioni, l'annullamento dell'art. 3, punto
1 e, in subordine, dell'art. 4, n. 2, primo trattino, di questa direttiva.
37
Per il resto, la ricorrente ritiene che essa sia anche individualmente interessata dalla disposizione impugnata nel senso
in cui questa condizione è stata interpretata dall'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni per la sentenza della Corte
25 luglio 2002, C-50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I-6677), nonché dal Tribunale nella sua sentenza
3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II-2365, punto 51). Essa sottolinea infatti che, conformemente
all'interpretazione proposta dall'avvocato generale Jacobs, essa è individualmente interessata dalla modifica della definizione
dei sigari e sigaretti che risulta dall'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE in quanto, con l'aumento del prezzo dei
prodotti interessati che ne deriva, questa modifica nuoce e nuocerà in maniera sostanziale ai suoi interessi. Inoltre, essa
fa rilevare che, conformemente all'interpretazione del Tribunale, essa è individualmente interessata da questa modifica in
quanto questa obbligherà a pagare alle autorità fiscali accise più elevate sui prodotti di cui è causa.
Giudizio del Tribunale
38
Occorre esaminare innanzitutto l'argomento del convenuto secondo cui il presente ricorso sarebbe irricevibile in quanto la
ricorrente, in qualità di persona giuridica, non ha la richiesta legittimazione ad agire per l'annullamento di una disposizione
di una direttiva ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.
39
A tal riguardo occorre ricordare che, anche se l'art. 230, quarto comma, CE non riguarda espressamente la ricevibilità dei
ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche nei confronti di una direttiva o delle disposizioni di una
direttiva, emerge comunque dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale che questa unica circostanza non è sufficiente
per dichiarare irricevibili tali ricorsi (v., in particolare, sentenze Gibraltar/Consiglio, sopra menzionata al punto 16,
e Salamander e a./Parlamento e Consiglio, sopra menzionata al punto 16, punto 30; v. anche ordinanze 23 novembre 1995, Asocarne/Consiglio,
sopra menzionata al punto 16 e Association contre l'heure d'été/Parlamento e Consiglio, sopra menzionata al punto 16, punto
23).
40
D'altra parte, secondo una giurisprudenza costante, un atto di portata generale può, in talune circostanze, riguardare direttamente
e individualmente talune di esse (v., in particolare, sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione, sopra menzionata al punto
16, punti 11-32; Sofrimport/Commissione, sopra menzionata al punto 16, punti 11-13; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, sopra menzionata
al punto 16, punti 13-18; Codorniu/Consiglio, sopra menzionata al punto 16, punti 19-22, e Salamander e a./Parlamento e Consiglio,
sopra menzionata al punto 16, punto 30).
41
Ne deriva che il solo fatto che le disposizioni impugnate facciano parte di una direttiva non è di per sé sufficiente per
escludere la possibilità che la ricorrente sia legittimata ad agire con un ricorso mirante all'annullamento di tali disposizioni.
42
Pertanto occorre verificare se, nella fattispecie, la ricorrente sia direttamente ed individualmente interessata dagli artt. 3,
punto 1, e 4, primo trattino, della direttiva 2002/10/CE.
43
Ora, a tal riguardo, si deve constatare che manifestamente la ricorrente non è individualmente interessata da queste disposizioni,
senza che occorra verificare se essa sia eventualmente direttamente interessata dalle stesse.
44
Infatti, secondo una costante giurisprudenza, affinché persone fisiche o giuridiche possano essere considerate individualmente
interessate, devono essere colpite nella loro situazione giuridica, in ragione di determinate loro qualità particolari o di
una circostanza di fatto che le distingue da chiunque altro e le identifica in modo analogo al destinatario (sentenza della
Corte Plaumann/Commissione, sopra menzionata al punto 29, e 22 novembre 2001, causa C-451/98, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
Racc. pag. I-8949, punto 49). Questa interpretazione della nozione di incidenza individuale è stata recentemente confermata
dalla Corte nella sentenza Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (sopra menzionata al punto 37, punto 36).
45
Nella fattispecie occorre sottolineare, in primo luogo, che l'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE modifica la definizione
dei sigari e sigaretti prevista dall'art. 3 della direttiva 95/59/CE. In seguito a questa modifica, i prodotti di cui è causa,
che precedentemente erano considerati sigari o sigaretti ai fini della determinazione dell'aliquota di accisa applicabile,
devono ormai, in applicazione della direttiva 2002/10/CE, essere considerati come sigarette. Ne deriva un aumento rilevante
dell'aliquota d'accisa minima che si applica ad essi.
46
Per quanto riguarda l'art. 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 2002/10/CE, esso ha per oggetto di prevedere una deroga
a favore della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il termine per la trasposizione dell'art. 3, punto 1.
47
E' evidente che queste disposizioni riguardano la ricorrente solo nella sua qualità obiettiva di operatore economico che opera
nel settore della fabbricazione dei prodotti di cui è causa, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che
si trovi in una situazione analoga. Ora, come risulta dalla giurisprudenza, questa sola qualità non è sufficiente per stabilire
che essa è interessata individualmente da queste disposizioni (sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione, sopra menzionata
al punto 16, punto 14, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, sopra menzionata al punto 44, punto 51; ordinanze della Corte 21
giugno 1993, causa C-276/93, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, Racc. pag. I-3345, punti 12, e 23 novembre 1995, Asocarne/Consiglio,
sopra menzionata al punto 16, punto 42).
48
A tal riguardo, poco importa che i prodotti di cui è causa siano fabbricati nella [OSCURATO:PERSONA] solamente da sei imprese e che
la ricorrente faccia parte del gruppo dei fabbricanti tedeschi dei prodotti di cui è causa che detengono congiuntamente l'80%
delle quote del mercato di cui trattasi.
49
Occorre infatti sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, la possibilità di determinare, con maggiore o minore
precisione, il numero o anche l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto
che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato, come
nella fattispecie, che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto
in esame (v., in particolare, ordinanza della Corte 24 maggio 1993, causa C-131/92, Arnaud e a./Consiglio, Racc. pag. I-2573,
punto 13, e [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, sopra menzionata al punto 47, punto 8).
50
Inoltre, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la cerchia dei fabbricanti dei prodotti di cui è causa non era chiusa
al momento dell'adozione della direttiva 2002/10/CE, poiché, come sottolinea giustamente il convenuto, nulla nella direttiva
consente di escludere che operatori economici che non erano ancora attivi nella fabbricazione dei prodotti interessati prima
dell'adozione di tale direttiva decidessero di svolgere questa attività dopo tale data.
51
Inoltre, la modifica della definizione dei sigari e sigaretti che deriva dall'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE
non inciderà unicamente sui fabbricanti dei prodotti di cui è causa. Infatti, come ammette del resto la ricorrente, l'aumento
dell'aliquota d'accisa minima che ne deriverà per i prodotti di cui è causa inciderà anche su tutti gli operatori economici
attivi nella commercializzazione di questi prodotti, nonché su coloro che li consumano. A tal riguardo, occorre poi respingere
l'affermazione della ricorrente secondo cui la situazione dei fabbricanti dei prodotti di cui è causa non sarebbe comparabile
a quella dei consumatori e distributori di questi prodotti in quanto, secondo la normativa vigente, solo i fabbricanti hanno
lo stato giuridico di debitore delle accise. Occorre infatti sottolineare che questa sola circostanza, anche supponendola
accertata, non è sufficiente per individualizzare i fabbricanti dei prodotti di cui trattasi, tanto più che la circostanza
che una norma giuridica possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non contrasta
con la sua indole di atto di portata generale, ove tale situazione sia oggettivamente determinata (v., in particolare, sentenza
5 maggio 1977, causa 101/76, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 797, punto 24, e ordinanza della
Corte 25 aprile 2002, causa C-96/01 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, Racc. pag. I-4025, punto 41).
52
In secondo luogo, erroneamente la ricorrente fa valere che essa è individualmente interessata in quanto fa parte del gruppo
degli
operatori tedeschi interessati il cui pregiudizio specifico è richiamato all'undicesimo
considerando della direttiva 2002/10/CE.
53
Occorre sottolineare innanzi tutto che, come ha rilevato giustamente il convenuto, nulla in questa direttiva consente di affermare
che l'espressione
operatori tedeschi interessati riguarda solo i fabbricanti dei prodotti di cui trattasi e non l'insieme degli operatori che sono coinvolti nella fabbricazione
e/o commercializzazione di questi prodotti in [OSCURATO:PERSONA].
54
Inoltre, il semplice fatto che, nell'ambito dell'elaborazione di un atto di portata generale, il legislatore comunitario tenga
conto del fatto che questo atto può avere ripercussioni economiche più rilevanti per talune categorie di operatori economici
non è sufficiente per caratterizzare questi ultimi rispetto agli altri operatori, laddove è accertato che questo atto li riguarda
nella loro qualità obiettiva di operatori economici presenti sul mercato di cui trattasi.
55
Per il resto, erroneamente la ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza secondo cui gli atti con cui vengono istituiti
dazi antidumping sono tali da riguardare individualmente le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare che
sono state identificate negli atti della Commissione o del Consiglio o interessate dagli atti preparatori (v. in particolare,
sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, sopra menzionata al punto 33, e [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione e Consiglio,
sopra menzionata al punto 33, punto 14) nonché gli importatori i cui prezzi di rivendita siano stati presi in considerazione
per la costruzione dei prezzi all'esportazione e che sono quindi interessati dalle constatazioni relative all'esistenza di
una pratica di dumping (v. sentenze ISO/Consiglio, sopra menzionata al punto 35, punto 15, e [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione,
sopra menzionata al punto 33, punto 15). Occorre infatti sottolineare che questa giurisprudenza, sviluppata nel contesto dei
ricorsi contro regolamenti che impongono dazi antidumping, trova la sua giustificazione nel fatto che la normativa in materia
di dumping, impone esplicitamente alla Commissione e al Consiglio di prendere in considerazione dati provenienti da dette
imprese per definire le pratiche di dumping che sono state constatate. Inoltre, non si può negare che la modifica della definizione
di sigari e sigaretti contestata dalle ricorrenti non è stata determinata sulla base dei dati relativi alla situazione delle
ricorrenti e le riguarda solo nella loro qualità obiettiva di operatori economici presenti sul mercato di cui trattasi.
56
In terzo luogo, occorre respingere l'argomento della ricorrente secondo cui essa sarebbe individualmente interessata per
il fatto che la sua situazione economica è seriamente pregiudicata dalla modifica della definizione dei sigari e sigaretti
che deriva dall'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE e che, pertanto, essa si trova in una situazione comparabile a
quella della ricorrente nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, sopra menzionata al punto 16.
57
Occorre infatti ricordare che, in questa sentenza, la Corte ha ammesso che la ricorrente aveva fornito la prova dell'esistenza
di un complesso di elementi costitutivi di una situazione particolare, tale da contraddistinguerla, in relazione al provvedimento
in causa, rispetto a qualsiasi altro operatore economico. In particolare, la ricorrente aveva provato, in primo luogo, che
essa era la principale importatrice del prodotto oggetto della misura antidumping e, nel contempo, l'utilizzatrice finale
di tale prodotto, in secondo luogo, che le sue attività economiche dipendevano in larghissima misura dalle suddette importazioni
e, in terzo luogo, che tali attività subivano gravi ripercussioni in conseguenza del regolamento controverso, tenuto conto
del ristretto numero di fabbricanti del prodotto considerato nonché della circostanza che essa incontrava difficoltà a rifornirsi
presso l'unico produttore comunitario, il quale era per giunta il suo principale concorrente per il prodotto finito (sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, sopra menzionata al punto 16, punto 17).
58
Ora, nella fattispecie, la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di elementi di tale natura. Per contro, occorre rilevare
che, come ha giustamente sottolineato il convenuto, l'ampiezza delle ripercussioni che la modifica della definizione dei sigari
e sigaretti risultante dall'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE può avere sulla situazione economica della ricorrente
rimane incerta, poiché dipende dalle aliquote di accisa che saranno alla fine fissate dagli Stati membri nell'ambito dell'attuazione
della direttiva, in quanto questi ultimi sono tenuti solo a rispettare le aliquote minime stabilite dalla normativa comunitaria.
Inoltre, la ricorrente non ha giustificato le sue affermazioni circa le asserite imposizioni retroattive che saranno effettuate
dalle autorità nazionali per i prodotti di cui è causa che sono già stati commercializzati a causa della modifica della definizione
dei sigari e sigaretti.
59
Da tutte queste considerazioni deriva che gli artt. 3, punto 1, e 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 2002/10/CE non
riguardano individualmente la ricorrente.
60
Occorre constatare poi che non è escluso che un operatore economico che si trova in una posizione comparabile a quella della
ricorrente e la cui situazione sarebbe pregiudicata dalla modifica della definizione dei sigari e sigaretti risultante dai
provvedimenti adottati da uno Stato membro nell'ambito della trasposizione della direttiva 2002/10/CE possa mettere in discussione
la validità di quest'ultima nell'ambito di un ricorso presentato dinanzi ai giudici di questo Stato membro contro tali provvedimenti.
Questa controversia potrebbe allora dar luogo ad un rinvio pregiudiziale per l'esame della validità di questa direttiva in
applicazione dell'art. 234 CE.
61
Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la circostanza che questo rimedio non sarebbe effettivo nel caso di specie,
anche supponendola comprovata, non può giustificare una modifica, per via giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici
e dei procedimenti istituito dagli artt. 230, 234 e 241 CE, e diretto ad attribuire al giudice comunitario il sindacato sulla
legittimità degli atti delle istituzioni (v., in particolare, sentenza Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, sopra menzionata
al punto 37, punto 40). In nessun caso detta circostanza consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto
da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni prescritte dall'art. 230, quarto comma, CE (v. ordinanza
della Corte 1° febbraio 2001, causa C-301/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-1005, punto 47, e la
giurisprudenza menzionata).
62
Da tutto quanto che precede risulta che la ricorrente non è legittimata a presentare un ricorso di annullamento degli artt. 3,
punto 1, e 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 2002/10/CE e quindi il presente ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
63
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, la stessa, conformemente alle conclusioni del convenuto, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
3)
Non occorre statuire sulle istanze d'intervento.
Lussemburgo, 30 aprile 2003
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
K. Lenaerts
1
–
Lingua processuale: il tedesco.